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Messaggio

Messaggio numero 4752 del 13-07-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra alcune modifiche alle procedure INPS per la gestione dei certificati telematici di malattia: reintroduzione del codice 3 per diagnosi mancante, visualizzazione del campo Emod/grav, istituzione del codice E per escludere certificati da visite di controllo, e precisazioni sull’uso dei codici R e V in SAViO.

Aggiornamenti procedurali sulla gestione dei certificati medici di malattia e sui codici di esclusione/indisponibilità

Aggiornamenti procedurali sulla gestione dei certificati medici di malattia

Il documento descrive alcune implementazioni della procedura INPS di gestione della certificazione telematica di malattia, con particolare riferimento alle attività svolte dalle Strutture territoriali e dai medici dell’Istituto. Le novità riguardano sia la semplificazione della comunicazione con l’utenza sia la migliore individuazione di specifiche casistiche cliniche e organizzative.

Contesto della certificazione telematica

A seguito del processo di graduale telematizzazione del certificato medico di malattia, già richiamato nelle circolari n. 60/2010 e n. 113/2013, l’Istituto riceve tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC) le certificazioni attestanti la temporanea incapacità al lavoro dei dipendenti pubblici e privati. I certificati relativi ai soli lavoratori del settore privato aventi diritto all’indennità di malattia vengono messi a disposizione delle Strutture territoriali competenti in base alla residenza del lavoratore, registrati negli archivi locali della certificazione di malattia e resi utilizzabili per i flussi di processo previsti.

Nel flusso applicativo dei “certificati ricevuti via internet” sono già disponibili funzioni dedicate ai medici INPS per l’esame giornaliero dei certificati e per le attività connesse, incluse le visite mediche di controllo, come richiamato anche nelle circolari n. 120/2004 e n. 87/2008.

Esigenza di aggiornamento della procedura

In una prima fase, la struttura del certificato telematico aveva indotto a semplificare l’interfaccia per i medici INPS, ritenendo che il superamento di alcune anomalie tipiche del cartaceo rendesse meno necessarie ulteriori segnalazioni. Per questo motivo, l’operatore visualizzava soltanto le anomalie di tipo “5” e “A”.

Tuttavia, l’analisi dei dati inseriti nei certificati ha evidenziato che alcuni medici curanti continuano a compilare in modo non corretto il campo note di diagnosi, inserendo sequenze prive di significato anziché una diagnosi comprensibile, nella convinzione di tutelare la riservatezza del paziente. Tali comportamenti, pur non impedendo l’invio del certificato, rendono necessarie ulteriori funzioni di controllo e classificazione.

Reintroduzione del codice “3” per diagnosi mancante

Tra le modifiche introdotte vi è il reinserimento del codice “3”, relativo alla diagnosi mancante. Tale codice consente di automatizzare la predisposizione della lettera da inviare all’utenza, semplificando la comunicazione e evitando all’operatore l’inserimento manuale della precisazione da riportare in caso di anomalia generica.

Visualizzazione del campo “Emod/grav (E/G)”

Viene inoltre resa disponibile la visualizzazione del campo “Emod/grav (E/G)”, che consente di inserire:

  • il valore “E” per i casi di emodialisi o cicli di cura ricorrenti;
  • il valore “G” per le malattie connesse allo stato di gravidanza.

La funzione è finalizzata a consentire al medico di segnalare correttamente tali situazioni, con effetti anche sul piano amministrativo. In particolare, il documento ricorda che, quando la malattia è causalmente connessa alla gravidanza e manca il provvedimento di astensione anticipata dell’Ispettorato del lavoro o della ASL, occorre escludere il decorso del periodo massimo di indennizzabilità annuo, secondo quanto previsto dalla circolare n. 149/1983.

Codice di esclusione “E” dalle visite mediche di controllo richieste d’ufficio

Un’ulteriore innovazione è l’istituzione del codice di esclusione “E” dalle visite mediche di controllo richieste d’ufficio. Il medico dell’Istituto, nell’analisi del certificato, può utilizzare tale codice - secondo prudente valutazione clinica e medico-legale - per escludere un certificato dal flusso dell’applicativo Data mining quando la diagnosi evidenzi una condizione di gravità tale da sconsigliare o controindicare il controllo domiciliare.

Sono indicati, a titolo esemplificativo, casi come:

  • oncopatie metastatiche;
  • stati terminali;
  • situazioni post-operatorie conseguenti a interventi demolitivi.

Prima di disporre l’esenzione, il medico deve comunque verificare la storia certificativa pregressa del lavoratore, con particolare attenzione al numero di giorni di malattia già fruiti e al numero di eventi correlati, così da assumere decisioni consapevoli e non pregiudizievoli né per l’assistito né per l’Istituto.

Questa facoltà si aggiunge alle altre casistiche di esclusione già presenti in SAViO, come richiamate nel messaggio n. 8537 del 6.11.2014, completando il sistema degli esoneri ponderati.

Indicazioni sull’uso dei codici in SAViO: R e V

Il documento richiama anche la necessità di un costante aggiornamento del calendario dei medici di lista e raccomanda il corretto utilizzo dei codici già indicati con il messaggio n. 3451 del 21.5.2015.

In particolare:

  • il codice “R” deve essere utilizzato solo nei casi di rotazioni previste per sabato, domenica e festivi, oppure quando il medico di lista è assegnato ad altra Struttura territoriale e viene quindi inserito in un diverso calendario mensile;
  • il codice “V” deve essere utilizzato per segnalare indisponibilità del medico di lista, purché giustificate validamente secondo la normativa vigente.

Le indisponibilità riferite al codice “V” possono derivare, ad esempio, da:

  • periodi di malattia;
  • partecipazione a convegni;
  • richiesta di periodi di sospensione per ristoro delle capacità psico-fisiche.

Il documento precisa inoltre i limiti temporali di tali indisponibilità:

  • non oltre 150 giorni nell’arco degli ultimi 12 mesi;
  • tali giorni si sommano ai 30 giorni di indisponibilità senza giustificazione, per un totale massimo di 180 giorni negli ultimi 12 mesi;
  • in ogni caso, il limite complessivo è di 365 giorni nell’ultimo quadriennio.

Riferimenti richiamati

Nel testo vengono richiamate varie fonti interne e normative di contesto, in particolare:

  • circolare n. 60/2010;
  • circolare n. 113/2013;
  • circolare n. 120/2004;
  • circolare n. 87/2008;
  • circolare n. 149/1983;
  • messaggio n. 8537 del 6.11.2014;
  • messaggio n. 3451 del 21.5.2015;
  • circolari n. 4 del 2001 e n. 199 del 2001.

Il documento si conclude con la firma del Direttore Generale Cioffi.

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