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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/243

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/243 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vinagre del Condado de Huelva» (DOP)

Normativa europea32021R0243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Vinagre del Condado de Huelva". La Commissione, dopo aver esaminato la domanda della Spagna e constatato che non erano state presentate opposizioni, ha formalizzato l’approvazione della modifica pubblicata in precedenza nella Gazzetta ufficiale. L’atto ha natura esecutiva e si applica direttamente in tutti gli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Vinagre del Condado de Huelva".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine protetta "Vinagre del Condado de Huelva" registrata nell’Unione europea e, in concreto, alla modifica del relativo disciplinare approvata dalla Commissione. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’UE, in quanto regolamento direttamente applicabile. Non disciplina la produzione in generale, ma solo l’aggiornamento del disciplinare già registrato; presuppone l’assenza di opposizioni nella procedura di modifica.

Approvazione della modifica del disciplinare di "Vinagre del Condado de Huelva" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/243 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Vinagre del Condado de Huelva". L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la modifica dei disciplinari delle DOP e IGP e prende atto dell’assenza di opposizioni nella fase di pubblicazione.

Contesto normativo e procedura

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, come base giuridica dell’intervento. Secondo i considerando, la Spagna ha presentato una domanda di approvazione di modifica del disciplinare ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, relativo a una DOP già registrata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 984/2011.

Poiché si tratta di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). La Commissione rileva inoltre che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Effetto dispositivo

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale per il nome "Vinagre del Condado de Huelva" (DOP). Il regolamento non contiene ulteriori dettagli sul contenuto materiale della modifica, limitandosi a ratificarne l’esito procedurale.

Entrata in vigore e portata

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Vinagre del Condado de Huelva" (DOP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, articolo 53, paragrafo 2.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è stata qualificata come non minore, la domanda è stata pubblicata per consentire eventuali opposizioni ai sensi dell’articolo 51; non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, la modifica viene approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti alimentari

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