Regolamento (UE) 2021/245
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/245 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare relativo alla DOP portoghese "Queijos da Beira Baixa". La modifica include il cambiamento della denominazione in "Queijo da Beira Baixa". Poiché non sono state presentate opposizioni nel procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha potuto approvare la modifica.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP portoghese "Queijos da Beira Baixa", con cambio della denominazione in "Queijo da Beira Baixa".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta portoghese "Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)" iscritta nel registro UE delle DOP e IGP. Riguarda la modifica del disciplinare e, in particolare, la variazione del nome della denominazione; produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, essendo un regolamento direttamente applicabile. Non disciplina altri prodotti o settori diversi da questa specifica DOP.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Queijos da Beira Baixa"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/245 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta portoghese "Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)". Il provvedimento si inserisce nella disciplina dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012.
Contesto procedurale e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento. In base all’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, essa ha esaminato la domanda presentata dal Portogallo volta a ottenere l’approvazione di una modifica del disciplinare della DOP già registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96.
Contenuto della modifica
La modifica riguarda il disciplinare della DOP e include la variazione della denominazione da "Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)" a "Queijo da Beira Baixa". Poiché si tratta di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Mancanza di opposizioni e approvazione finale
Il considerando 3 evidenzia che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la Commissione approva la modifica del disciplinare con l’articolo 1 del regolamento.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità e obbligatorietà in tutti gli Stati membri, come tipico dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la DOP "Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)". La modifica riguarda anche la variazione del nome in "Queijo da Beira Baixa".
Base giuridica e qualificazione della modifica
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del medesimo regolamento, con conseguente applicazione della procedura di pubblicazione prevista dall’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Assenza di opposizioni
Nel considerando 3 si precisa che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012; per tale ragione la modifica del disciplinare viene approvata.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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