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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/247

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/247 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Liptovské droby» (IGP)

Normativa europea32021R0247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/247 della Commissione dispone la registrazione del nome «Liptovské droby» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con la qualifica di IGP. La registrazione consegue alla pubblicazione della domanda presentata dalla Slovacchia e all’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento contiene una sola disposizione sostanziale di iscrizione e una disposizione finale sull’entrata in vigore e sull’applicabilità diretta negli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Liptovské droby» come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica al nome «Liptovské droby», registrato come IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, per un prodotto classificato nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina categorie di operatori diverse da quelle coinvolte nella produzione/commercializzazione del prodotto registrato, né introduce esclusioni espresse.

Iscrizione di «Liptovské droby» come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/247 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, iscrive il nome «Liptovské droby» nel registro delle DOP e IGP e lo qualifica come indicazione geografica protetta. Il provvedimento è adottato dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Slovacchia e in assenza di opposizioni nei termini procedurali.

Base giuridica e contesto procedurale

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione del nome «Liptovské droby» è stata pubblicata in conformità all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la registrazione deve essere disposta.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 prevede che il nome «Liptovské droby» sia registrato come IGP. Il prodotto rientra nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato espressamente nel dispositivo. Il regolamento non contiene ulteriori specificazioni tecniche sul disciplinare di produzione, ma si limita a formalizzare l’iscrizione del nome nel sistema di tutela UE.

Effetti giuridici e applicazione territoriale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre ribadito il carattere vincolante del regolamento in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP «Liptovské droby»

L’articolo 1 iscrive nel registro UE il nome «Liptovské droby» come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si richiama la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dalla Slovacchia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e si precisa che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento; per tale ragione il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geograficheregimi di qualità alimentari

Testo integrale

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