Regolamento (UE) 2021/246
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/246 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Újfehértói meggy» (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/246 registra nel registro UE delle DOP e IGP il nome «Újfehértói meggy» come indicazione geografica protetta. La registrazione avviene a seguito della pubblicazione della domanda presentata dall’Ungheria e dell’assenza di dichiarazioni di opposizione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Újfehértói meggy» come indicazione geografica protetta (IGP) per un prodotto ortofrutticolo.
Ambito di applicazione
Si applica a livello dell’Unione europea alla registrazione e tutela del nome «Újfehértói meggy» quale IGP, con effetti per gli operatori del settore agroalimentare interessati alla commercializzazione del prodotto corrispondente. Il regolamento riguarda il prodotto classificato nella classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Non disciplina altre denominazioni né introduce esclusioni ulteriori rispetto al fatto che la registrazione consegue all’assenza di opposizioni nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Iscrizione di «Újfehértói meggy» come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/246 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e iscrive il nome «Újfehértói meggy» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il provvedimento è adottato dopo la pubblicazione della domanda presentata dall’Ungheria e in assenza di opposizioni.
Contesto procedurale
Nei considerando si richiamano l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla pubblicazione della domanda, e l’articolo 51, concernente la fase di opposizione. Poiché nessuna dichiarazione di opposizione è stata notificata alla Commissione, la registrazione può essere disposta senza ulteriori passaggi contenziosi.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 stabilisce che «Újfehértói meggy» è registrato come IGP. La denominazione si riferisce a un prodotto rientrante nella classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Per gli operatori del settore ciò comporta l’accesso alla tutela tipica delle indicazioni geografiche protette nell’ordinamento UE.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP «Újfehértói meggy»
L’articolo 1 dispone che il nome «Újfehértói meggy» è registrato come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.
Base procedurale e assenza di opposizioni
I considerando richiamano la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dall’Ungheria ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione viene disposta.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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