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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/169

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/169 della Commissione dell’11 febbraio 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sulle importazioni e sul transito di determinati prodotti a base di pollame provenienti dal Regno Unito alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. La Commissione modifica la regionalizzazione del Regno Unito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, introducendo o aggiornando zone soggette a restrizioni sulla base della situazione epidemiologica notificata dalle autorità britanniche. Il provvedimento è di applicazione immediata, salvo l’entrata in vigore al terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 aggiornando la voce relativa al Regno Unito per le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008. Riguarda la posizione del Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti autorizzati, con esclusione dell’Irlanda del Nord ai fini dei riferimenti al Regno Unito nel presente allegato, conformemente al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Le restrizioni e le autorizzazioni dipendono dalla delimitazione geografica delle zone colpite da HPAI e dagli aggiornamenti della regionalizzazione.

Modifica della voce del Regno Unito nell’elenco del regolamento (CE) n. 798/2008

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/169 della Commissione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame. L’intervento si rende necessario per tenere conto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel Regno Unito e della conseguente revisione delle aree ammesse o soggette a restrizioni.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione richiama la direttiva 2002/99/CE e la direttiva 2009/158/CE, che costituiscono la base delle misure di polizia sanitaria per i prodotti di origine animale e per gli scambi di pollame e uova da cova. Il regolamento sottolinea anche l’effetto dell’accordo di recesso del Regno Unito, precisando che, ai fini del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, le norme richiamate e gli atti della Commissione continuano ad applicarsi in relazione all’Irlanda del Nord.

Fatti che hanno determinato l’intervento

Il 8 febbraio 2021 il Regno Unito ha confermato un focolaio di HPAI H5N8 in un’azienda avicola situata a Redcar and Cleveland, in Inghilterra. Le autorità veterinarie britanniche hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno al focolaio e hanno adottato una politica di abbattimento totale; inoltre hanno sospeso immediatamente il rilascio dei certificati veterinari per le partite destinate all’esportazione nell’Unione dall’intero territorio del Regno Unito, esclusa l’Irlanda del Nord. La Commissione, valutate le informazioni epidemiologiche trasmesse, ha ritenuto opportuno restringere l’introduzione nell’Unione dei prodotti provenienti dalla zona interessata.

Contenuto della modifica dell’allegato I

L’articolo 1 modifica l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Nell’allegato sostitutivo la voce "GB - Regno Unito" viene articolata in:

  • GB-0: intero paese;
  • GB-1: intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2;
  • GB-2: insieme di aree geografiche sottoposte a restrizioni, identificate con precisione mediante contee, isole e coordinate WGS84.

Le zone GB-2 elencate riguardano aree del North Yorkshire, Norfolk, Derbyshire, Orcadi, Dorset, Devon, Galles (isola di Anglesey, in prossimità di Amlwch) e Redcar and Cleveland, con specifiche finestre temporali di applicazione riportate nell’allegato. Per ciascuna area sono anche indicate le categorie di prodotti o animali interessati dalle restrizioni, tra cui, in particolare, BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20, WGM, POU e RAT, secondo la codificazione tecnica del regolamento n. 798/2008.

Regime applicativo e decorrenza

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre il carattere vincolante generale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli operatori del settore avicolo e per i professionisti doganali e veterinari, il regolamento comporta la necessità di verificare con attenzione la zona di origine dei prodotti e l’eventuale appartenenza alle aree GB-2 soggette a restrizioni. La possibilità di importare o far transitare nell’Unione determinati prodotti a base di pollame dal Regno Unito dipende infatti dalla classificazione geografica aggiornata e dalla compatibilità con le condizioni certificate dal regolamento (CE) n. 798/2008.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco del Regno Unito

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La voce relativa al Regno Unito viene sostituita per adeguare l’elenco delle aree autorizzate o soggette a restrizioni in funzione della presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Presupposti normativi e rapporto con l’accordo di recesso

Il regolamento si fonda sulla direttiva 2002/99/CE e sulla direttiva 2009/158/CE. Richiama inoltre l’accordo di recesso del Regno Unito, precisando che, ai fini dell’Irlanda del Nord, le direttive e gli atti di esecuzione continuano ad applicarsi secondo il protocollo Irlanda/Irlanda del Nord.

Motivazione sanitaria e aggiornamento della regionalizzazione

A seguito della conferma, l’8 febbraio 2021, di un focolaio di HPAI sottotipo H5N8 in un’azienda avicola a Redcar and Cleveland, le autorità veterinarie britanniche hanno istituito una zona di controllo di 10 km e sospeso il rilascio dei certificati veterinari per l’esportazione verso l’Unione dall’intero territorio del Regno Unito, ad eccezione dell’Irlanda del Nord. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha ritenuto necessario sottoporre a restrizioni l’introduzione nell’Unione dei prodotti provenienti dalle aree interessate.

Zone e misure elencate nell’allegato

L’allegato sostituisce la voce "GB - Regno Unito" nell’elenco del regolamento (CE) n. 798/2008, distinguendo tra: GB-0 (intero paese), GB-1 (intero territorio del Regno Unito esclusa la zona GB-2) e una serie di zone GB-2 delimitate geograficamente per contee e coordinate WGS84. Le zone GB-2 comprendono aree in North Yorkshire, Norfolk, Derbyshire, Orcadi, Dorset, Devon, Galles (isola di Anglesey) e Redcar and Cleveland, ciascuna associata a specifiche limitazioni per diverse categorie di prodotti a base di pollame e pollame vivo, con indicazione di date di applicazione o decorrenza.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazionicommercio di prodotti di origine animalepolizia sanitaria veterinaria

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