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Decreto dirigenziale n. 414 del 04/11/2023

Il decreto modifiche al decreto n. 40 del 16 febbraio 2022 in materia di "Regime di autorizzazione degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna il decreto dirigenziale 16 febbraio 2022 per adeguarlo alle modifiche introdotte dal DM 15 novembre 2021, come modificato nel 2023. Interviene su formazione, esami, aggiornamento, iscrizione al RUI, commissioni d’esame, durata degli attestati e competenze operative degli ispettori autorizzati, con particolare attenzione agli ispettori ope legis e agli ispettori abilitati per i veicoli pesanti. Sono inoltre disciplinate alcune disposizioni transitorie per i fascicoli candidato e per la validità degli attestati rilasciati prima del 26 febbraio 2022.

Modifiche al decreto dirigenziale 16 febbraio 2022 sul regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione dei veicoli pesanti

Modifiche al regime di autorizzazione degli ispettori per la revisione dei veicoli pesanti

Il decreto dirigenziale interviene sul DD 16 febbraio 2022, che disciplina il regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, per allinearlo alle modifiche introdotte al DM 15 novembre 2021 in materia di revisione dei veicoli pesanti. La disciplina si colloca nell’ambito dell’attuazione del Codice della strada, del DPR 495/1992, del DM 19 maggio 2017 e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019.

Quadro normativo e finalità

Il provvedimento richiama la direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici dei veicoli e il codice della strada, in particolare l’art. 80, comma 8, che estende la revisione periodica anche a determinati veicoli pesanti e ai relativi rimorchi e semirimorchi. Vengono inoltre richiamati:

  • il DPR 16 dicembre 1992, n. 495, con riferimento all’articolo 240;
  • il DM 19 maggio 2017, come modificato dai decreti 11 dicembre 2019 e 7 aprile 2022;
  • l’Accordo del 17 aprile 2019 sui criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati;
  • il DM 15 novembre 2021, come modificato dal DM 21 settembre 2023.

La finalità dichiarata è modificare il DD 16 febbraio 2022 in coerenza con il nuovo assetto normativo, soprattutto sul versante di formazione, abilitazione, registro unico e competenze operative degli ispettori.

Oggetto della disciplina

Il nuovo articolo 1 del DD 16 febbraio 2022, come sostituito, precisa che il decreto disciplina in prima attuazione:

  • la trasmissione di dati e documenti da parte degli operatori autorizzati al CED, relativi al processo di esecuzione e annotazione delle revisioni dei veicoli pesanti;
  • le modalità di svolgimento e superamento dell’esame per l’abilitazione di ispettore autorizzato di modulo B o C;
  • le modalità di accesso e svolgimento della formazione di aggiornamento;
  • la definizione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti;
  • la definizione delle competenze dell’ispettore nell’esercizio delle attività di revisione;
  • le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del RUI per gli ispettori autorizzati e per gli ispettori di cui all’articolo 15, comma 3, del DM 15 novembre 2021.

Il decreto rinvia a successivi provvedimenti la disciplina di:

  • trasmissione di dati e documenti relativi alla prenotazione delle revisioni;
  • implementazione, aggiornamento e funzionamento del RCC;
  • disposizioni attuative del regime sanzionatorio degli ispettori.

Regime giuridico e organizzazione della formazione

Il testo conferma che il regime giuridico degli ispettori autorizzati è disciplinato dall’articolo 17 del DM 15 novembre 2021. Per quanto riguarda la formazione, vengono definiti come organismi di formazione i soggetti di cui all’articolo 2 dell’Accordo del 17 aprile 2019 e quelli indicati nell’allegato A, punto 3, del DM 15 novembre 2021.

Sono ridefiniti i requisiti di accesso ai corsi di formazione iniziale e di integrazione dell’abilitazione. L’organismo di formazione deve verificare, ai soli fini dell’accesso, il possesso dei requisiti previsti dall’Accordo e acquisire:

  • per i corsi di formazione iniziale: titolo di studio, dichiarazioni e documentazione comprovanti l’esperienza maturata;
  • per i corsi di integrazione del modulo B in modulo C: l’abilitazione posseduta.

Le modifiche chiariscono anche che i soggetti erogatori devono comunicare alla Regione o alla Provincia autonoma competente, con almeno 3 giorni di anticipo, lo svolgimento dei corsi, indicando date, partecipanti e docenti, con obbligo di comunicare eventuali variazioni prima dell’inizio del corso.

Per gli ispettori ope legis che intendono conseguire il modulo C, si ribadisce l’applicazione dell’articolo 15, comma 3, del DM 15 novembre 2021; se il corso di modulo C è iniziato dopo il 26 febbraio 2022, l’accesso all’esame richiede anche la frequenza con profitto di un corso di aggiornamento.

Fascicolo del candidato e accesso all’esame

Il fascicolo del candidato è riorganizzato come documento centrale della procedura. Deve contenere, a seconda del tipo di percorso:

  • per i corsi di formazione iniziale: titolo di studio, dichiarazioni e documentazione sull’esperienza maturata, attestato di frequenza con profitto del modulo B;
  • per i corsi di integrazione da modulo B a modulo C: documenti relativi all’abilitazione posseduta e attestato di frequenza con profitto del modulo C.

Il fascicolo è parte della documentazione necessaria per la domanda di ammissione all’esame, da presentare all’organismo di supervisione territorialmente competente in base alla sede dell’organismo di formazione. In deroga, per i corsi conclusi entro il 31 dicembre 2022, la domanda può essere presentata anche presso l’organismo competente in ragione della residenza del candidato.

L’organismo di supervisione ammette il candidato all’esame solo dopo aver verificato la completezza formale del fascicolo e la presenza:

  • del fascicolo conforme all’articolo 8, comma 2;
  • della dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di cui all’articolo 240, comma 1, lettere da a) a e), del Regolamento;
  • della domanda di ammissione corredata delle attestazioni di versamento previste.

Sono previsti anche controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000.

Domanda di esame, certificato e commissione d’esame

La domanda viene riformulata come domanda di esame per il conseguimento o l’estensione dell’abilitazione di ispettore autorizzato e domanda di rilascio del certificato di formazione professionale. I candidati devono presentarla per:

  • sostenere l’esame per l’abilitazione di modulo B;
  • sostenere l’esame per l’estensione da modulo B a modulo C;
  • ottenere il certificato di formazione professionale dopo il superamento dell’esame.

È inoltre ridefinita la disciplina della Commissione d’esame. Per le attività di competenza delle Direzioni generali territoriali si applicano le disposizioni dell’articolo 16 del DM 15 novembre 2021, con eventuale nomina di componenti supplenti. Per le Autorità a statuto speciale, queste possono costituire commissioni analoghe oppure utilizzare quelle istituite presso le DGT mediante accordi o convenzioni.

Sedute d’esame e validità degli attestati

La disciplina delle sedute d’esame viene aggiornata anche nei profili organizzativi. Le domande formalmente complete sono oggetto di valutazione, e all’insediamento della Commissione i componenti verificano i nominativi dei candidati prima di sottoscrivere gli atti preliminari.

Il decreto introduce una regola espressa sulla validità amministrativa degli attestati di frequenza con profitto:

  • l’attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione iniziale o di estensione dell’abilitazione vale 3 anni;
  • scaduta tale validità, non è più possibile iscriversi all’esame.

In via transitoria, gli attestati rilasciati prima del 26 febbraio 2022 conservano validità amministrativa fino al 25 febbraio 2025.

RUI: istituzione, contenuti e iscrizione

Il registro unico degli ispettori di revisione, RUI, viene istituito presso il CED della DGMOT. Il decreto elenca in modo analitico i dati che il registro deve contenere, tra cui:

  • anagrafica dell’ispettore;
  • codice di iscrizione RUI;
  • categoria dell’ispettore;
  • dati identificativi, residenza, recapiti PEO e PEC;
  • estremi della polizza per gli ispettori di modulo C;
  • firma digitale;
  • informazioni sui corsi di formazione iniziale o di integrazione e sul superamento dell’esame;
  • dati relativi alla formazione di aggiornamento.

Per gli ispettori ope legis, le informazioni di iscrizione tengono conto della precedente abilitazione o autorizzazione come responsabile tecnico presso officina di revisione per veicoli leggeri. Per gli ispettori ope legis che chiedono l’iscrizione come modulo C dopo aver iniziato il corso prima del 26 febbraio 2022, è richiesto l’attestato di aggiornamento. Il registro riporta anche i provvedimenti sanzionatori: sospensioni, riattivazioni e revoche, con cancellazione dal RUI in caso di revoca.

L’iscrizione al RUI è qualificata come condizione per l’esercizio della funzione: l’ispettore non può operare senza iscrizione attiva e valida. Gli ispettori ope legis non in attività al 26 febbraio 2022 devono presentare istanza in bollo all’organismo di supervisione competente per residenza o, se già abilitati, per luogo di esame.

Competenze dell’ispettore nella revisione

Viene sostituito integralmente l’articolo sulle competenze dell’ispettore. L’ispettore deve conformarsi alle disposizioni del DM 19 maggio 2017, dei relativi allegati, del DD 18 maggio 2018 e di ogni istruzione operativa attuativa. Per i veicoli pesanti deve inoltre rispettare le disposizioni degli articoli 10, comma 2, e 17, comma 6-bis, del DM 15 novembre 2021.

Tra i compiti operativi dell’ispettore sono indicati:

  • controllo della funzionalità della linea di revisione e delle attrezzature;
  • richiesta al titolare dell’impresa di tempestivo ripristino in caso di necessità;
  • controllo della taratura periodica delle attrezzature del centro e verifica del fonometro;
  • trasmissione dell’esito delle revisioni al CED tramite collegamento informatico;
  • stampa della certificazione di avvenuta revisione;
  • cura della completezza della documentazione da conservare agli atti, con particolare riferimento all’ispettore di modulo C.

Disposizioni transitorie e decorrenza

Il decreto contiene una disciplina transitoria che, fino all’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera h), del DM 15 novembre 2021, mantiene applicabili gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 del DD 16 febbraio 2022, se compatibili con il nuovo articolo 18 del DM 15 novembre 2021.

Si stabilisce inoltre che le regole sul fascicolo del candidato si applicano ai fascicoli formalizzati dalla data di entrata in vigore del decreto. Il provvedimento dichiara infine l’assenza di oneri per la finanza pubblica e dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Punti principali

Aggiornamento del quadro regolatorio

Il decreto modifica il DD 16 febbraio 2022 per renderlo coerente con il DM 15 novembre 2021, come successivamente modificato. Vengono aggiornati i richiami normativi, chiarito l’oggetto della disciplina e ridefinite le competenze e le procedure relative agli ispettori autorizzati per la revisione dei veicoli pesanti.

Formazione iniziale, integrazione e aggiornamento

Sono ridefiniti i requisiti di accesso ai corsi, i contenuti del fascicolo del candidato, le modalità di comunicazione dei corsi alle Regioni o Province autonome e le regole per l’accesso agli esami. Per gli ispettori ope legis che intendono conseguire il modulo C, è previsto l’obbligo di frequenza con profitto di un corso di aggiornamento se il percorso di modulo C è iniziato dopo il 26 febbraio 2022.

Esami, commissioni e domanda di ammissione

Sono disciplinate la domanda di esame per il conseguimento o l’estensione dell’abilitazione, la composizione e il funzionamento della commissione d’esame, nonché le verifiche preliminari sulla completezza del fascicolo. Il decreto distingue l’accesso all’esame per modulo B, per l’estensione da B a C e per il rilascio del certificato di formazione professionale.

RUI e regime di iscrizione

Il registro unico degli ispettori di revisione (RUI) viene collocato presso il CED della DGMOT e ne sono elencati in modo dettagliato i contenuti informativi. L’iscrizione al RUI è confermata come condizione necessaria per esercitare la funzione di ispettore, e sono disciplinati anche l’inserimento degli ispettori ope legis non in attività e la registrazione dei provvedimenti sanzionatori.

Competenze operative dell’ispettore

Il decreto aggiorna le regole sulle attività che l’ispettore deve svolgere durante la revisione, tra cui controllo della linea e delle attrezzature, verifica della taratura, trasmissione dell’esito al CED, stampa della certificazione e conservazione della documentazione. Per i veicoli pesanti sono richiamate anche specifiche disposizioni del DM 15 novembre 2021.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionepatenti e revisionisicurezza stradaleautotrasportofinanziamenti e contributi

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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