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Circolare

Circolare numero 93 del 20-4-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare esamina gli effetti contributivi del D.L. 10 marzo 1993, n. 57, con particolare riguardo all'estensione della CIG straordinaria ad alcuni settori e alle modifiche del contributo di ingresso alla mobilità. Viene chiarito che dal 1° marzo 1993 cessano gli effetti delle precedenti norme decadute per le imprese industriali da 5 a 15 dipendenti nelle aree indicate, mentre per le nuove categorie interessate resta dovuto il solo contributo CIG dello 0,90%, salvo futuri chiarimenti sulla mobilità. La circolare fornisce inoltre le istruzioni operative per codifiche, controllo dei requisiti occupazionali, versamenti e regolarizzazioni, e conferma le istruzioni già impartite per altri settori interessati da provvedimenti previgenti.

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: effetti contributivi del D.L. n. 57/1993

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: effetti contributivi del D.L. n. 57/1993

La circolare illustra gli effetti contributivi del D.L. 10 marzo 1993, n. 57, concentrandosi sull'ampliamento della disciplina della cassa integrazione straordinaria e sulle modifiche alla contribuzione collegata alla mobilità. Vengono inoltre fornite indicazioni operative su codici di autorizzazione, controlli automatizzati e modalità di versamento.

Ambito della circolare e rapporto con i decreti precedenti

Il D.L. n. 57/1993 viene descritto come una riedizione delle norme già contenute in tre decreti-legge decaduti: il D.L. 8 ottobre 1992, n. 398, reiterato dal D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, il D.L. 5 gennaio 1993, n. 1, e il D.L. 12 febbraio 1993, n. 31. Tuttavia, il nuovo decreto non si limita a riprodurre le disposizioni precedenti: contiene norme riprese dai testi decaduti, norme nuove e omette alcune previsioni che non sono state reiterate. La circolare precisa che sono trattati esclusivamente gli effetti contributivi delle disposizioni che includono alcuni settori nel campo della CIG straordinaria e quelli relativi alla contribuzione di mobilità.

Estensione della CIG straordinaria

L'art. 7 del D.L. n. 57/1993 estende fino al 31 dicembre 1995 i trattamenti straordinari di integrazione salariale alle imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti. Lo stesso articolo estende, sempre fino al 31 dicembre 1995, il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 35 della legge n. 416/1981 anche al settore dei giornali periodici e alle imprese radiotelevisive private, nonché alle aziende funzionalmente collegate, purché alla data dell'11 marzo 1993 applichino il medesimo contratto collettivo di lavoro.

Contributo dovuto e impostazione contributiva

Per i settori appena richiamati, la circolare afferma che, dal 1° marzo 1993 al 31 dicembre 1995, è dovuto il solo contributo dello 0,90% per il finanziamento della CIG straordinaria previsto dall'art. 9 della legge n. 407/1990, di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico dei lavoratori. In questa fase non viene riconosciuta l'estensione del contributo di mobilità, poiché il D.L. n. 57/1993 non la richiama espressamente né nella formulazione delle norme né nella copertura finanziaria.

Imprese interessate e requisiti occupazionali

Le imprese coinvolte sono:

  • le imprese commerciali in senso stretto, identificate dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX, con organico da 51 a 200 dipendenti;
  • le imprese radiotelevisive private, inquadrate con c.s.c. 1.18.08;
  • le aziende funzionalmente collegate ai giornali periodici e all'emittenza privata che, all'11 marzo 1993, applicano il medesimo contratto collettivo dei settori di riferimento.

Per le imprese commerciali, il requisito occupazionale va verificato mese per mese: il contributo è dovuto nei mesi in cui risultano occupati più di 50 dipendenti, senza computare apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Per le imprese radiotelevisive e per quelle collegate ai giornali periodici si ritiene applicabile il limite di più di 15 dipendenti nel semestre precedente, secondo le istruzioni già richiamate dalla circolare.

Cessazione delle precedenti agevolazioni per le imprese industriali da 5 a 15 dipendenti

La circolare evidenzia che il D.L. n. 57/1993 non ripropone la norma contenuta nel D.L. n. 398/1992 e reiterata nel D.L. n. 478/1992, la quale estendeva fino al 31 dicembre 1993 la disciplina della CIG straordinaria, della mobilità e della riduzione del personale alle imprese industriali da 5 a 15 dipendenti operanti nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE e nelle aree del Mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Di conseguenza, dal periodo di paga relativo a marzo 1993 non sono più dovuti i contributi CIG e mobilità per tali imprese. La procedura automatizzata deve quindi tornare a controllare il requisito di più di 15 dipendenti anche per le aziende del Mezzogiorno e per quelle con codice di autorizzazione "0N", che deve tuttavia essere mantenuto sulle posizioni già interessate.

Codifica e gestione amministrativa delle imprese interessate

Alle imprese commerciali con 51-200 dipendenti deve essere attribuito, con effetto dal 1° marzo 1993, il codice di autorizzazione "3X". Se il requisito occupazionale è raggiunto sommando lavoratori denunciati su più posizioni, alle posizioni con meno di 51 dipendenti va aggiunto anche il codice "3J", mentre resta fermo il codice "3Y" quando il superamento dei 200 dipendenti si realizza mediante più posizioni contributive.

Alle imprese radiotelevisive private e alle aziende ad esse e ai giornali periodici funzionalmente collegate, che applicano il medesimo contratto collettivo, deve essere attribuito il codice "5J". Per le aziende con più posizioni contributive può essere aggiunto anche il codice "3Y"; in tal caso viene escluso dalla procedura il controllo del limite occupazionale. Per l'individuazione delle imprese di cui alle lettere b) e c) è richiesta la trasmissione di una dichiarazione di appartenenza al settore alla competente Sede.

Versamento del contributo CIG e regolarizzazioni

Le imprese che non abbiano potuto adeguarsi alla nuova disciplina per il mese di marzo 1993 devono versare il contributo dello 0,90% con la denuncia contributiva relativa ad aprile 1993, presentata entro il 20 maggio, maggiorando l'importo degli interessi al tasso legale del 10% annuo dal 21 aprile 1993 fino alla data del versamento. Le differenze dovute vanno esposte nel mod. DM10/2 con la dicitura "CIG STRAORD. DL 57/93"; gli interessi devono essere indicati con la dicitura "ONERI ACCESS." e il codice "Q900". Le successive regolarizzazioni restano assoggettate alla disciplina ordinaria dei ritardati versamenti.

Modifiche alla contribuzione di ingresso alla mobilità

La circolare richiama la norma dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 57/1993, che replica quanto già previsto dal D.L. n. 31/1993 e modifica l'art. 24 della legge n. 223/1991. In base a tale intervento, le previsioni dell'art. 4, commi 3 e 10, e dell'art. 5, commi 4 e 5, si applicano solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1, della stessa legge. Nei casi previsti, il contributo dell'impresa per ogni lavoratore collocato in mobilità è portato da sei a nove volte il trattamento iniziale di mobilità, ridotto a tre volte se vi è accordo sindacale. Resta invariata la disciplina delle procedure di mobilità di cui all'art. 4, comma 1.

Esenzioni ed effetti procedurali nella mobilità

Quanto all'esonero dal pagamento del contributo di ingresso di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 223/1991, possono beneficiarne soltanto gli organi delle procedure concorsuali che attivano la mobilità, quando la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. L'esonero non è invece mai ammesso se la procedura è attivata dall'imprenditore. Inoltre, il mancato invio della copia della ricevuta del versamento dell'anticipazione prevista dall'art. 4, comma 3, non sospende la procedura di mobilità.

Altri interventi confermati

Per gli interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali, la circolare conferma le istruzioni già contenute nella circolare n. 64 del 13 marzo 1993, poiché il D.L. 1° febbraio 1993, n. 24 è decaduto ed è stato reiterato con il D.L. 5 aprile 1993, n. 94.

Punti principali

Estensione della CIG straordinaria a nuovi settori

Il D.L. n. 57/1993 estende fino al 31 dicembre 1995 i trattamenti straordinari di integrazione salariale alle imprese commerciali con 51-200 dipendenti e, per l'editoria, ai giornali periodici e alle imprese radiotelevisive private, nonché alle aziende funzionalmente collegate che applicano alla data dell'11 marzo 1993 il medesimo contratto collettivo. Restano invece non riprodotte le norme che avevano esteso la disciplina della CIG straordinaria, della mobilità e della riduzione del personale alle imprese industriali da 5 a 15 dipendenti operanti in specifiche aree territoriali; per tali imprese cessano gli effetti contributivi dal periodo di paga di marzo 1993.

Contributo dello 0,90% per la CIG straordinaria

Per i settori interessati dalla nuova estensione, la circolare ritiene dovuto, dal 1° marzo 1993 al 31 dicembre 1995, il solo contributo dello 0,90% previsto dall'art. 9 della legge n. 407/1990 per il finanziamento della CIG straordinaria, ripartito in 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico dei lavoratori. Per il momento non si applica il contributo di mobilità, poiché il D.L. n. 57/1993 non richiama espressamente tale estensione né nella formulazione delle norme né nella copertura finanziaria.

Categorie di imprese interessate e requisiti occupazionali

Sono interessate: le imprese commerciali in senso stretto con codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX che occupino da 51 a 200 dipendenti; le imprese radiotelevisive private con c.s.c. 1.18.08; le aziende funzionalmente collegate ai settori dei giornali periodici e dell'emittenza privata, purché alla data dell'11 marzo 1993 applichino il medesimo contratto collettivo. Per le imprese di cui alle lettere b) e c) si ritiene applicabile il requisito di più di 15 dipendenti nel semestre precedente, secondo le istruzioni già note. Per le imprese commerciali, l'obbligo si determina mese per mese quando i dipendenti superano i 50, escludendo apprendisti e assunti con contratto di formazione e lavoro.

Effetti sulla normativa per le imprese industriali del Mezzogiorno e aree di declino

Poiché il D.L. n. 57/1993 non ripropone la disciplina del D.L. n. 398/1992 e del D.L. n. 478/1992 per le imprese industriali da 5 a 15 dipendenti nelle aree di declino industriale e del Mezzogiorno, dal periodo di paga di marzo 1993 non sono più dovuti i contributi CIG e mobilità per tali imprese. La procedura automatizzata deve tornare a controllare il requisito occupazionale di più di 15 dipendenti anche per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno e per quelle con codice di autorizzazione "0N", che resta comunque da mantenere sulle posizioni già attribuite.

Adempimenti procedurali e codici di autorizzazione

Alle imprese commerciali con 51-200 dipendenti deve essere attribuito dal 1° marzo 1993 il codice di autorizzazione "3X"; quando il requisito è raggiunto sommando lavoratori denunciati su più posizioni, alle posizioni con meno di 51 dipendenti va aggiunto anche il codice "3J". Resta fermo il codice "3Y" per i casi in cui il requisito superiore a 200 dipendenti sia raggiunto su più posizioni. Alle imprese radiotelevisive private e alle aziende collegate ai giornali periodici o all'emittenza privata va attribuito il codice "5J"; per le aziende con più posizioni contributive può essere attribuito anche il codice "3Y", con esclusione del controllo automatico sul limite occupazionale. Le imprese interessate devono trasmettere una dichiarazione di appartenenza al settore alla competente Sede.

Istruzioni di versamento e regolarizzazione del contributo CIG

Le imprese che non hanno potuto adeguarsi per marzo 1993 devono versare il contributo dello 0,90% con la denuncia di aprile 1993, maggiorando l'importo degli interessi legali al 10% annuo dal 21 aprile 1993 fino alla data del pagamento. Le differenze devono essere esposte nel mod. DM10/2 con la dicitura "CIG STRAORD. DL 57/93" e il codice di nuova casella, mentre gli interessi vanno indicati con la dicitura "ONERI ACCESS." e il codice "Q900". Le regolarizzazioni successive restano soggette alla disciplina ordinaria dei ritardati versamenti.

Modifiche al contributo di ingresso alla mobilità

La norma ripetuta nell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 57/1993 modifica l'art. 24 della legge n. 223/1991, stabilendo che quanto previsto dall'art. 4, commi 3 e 10, e dall'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. In tali casi, il contributo dovuto dall'impresa per ciascun lavoratore in mobilità passa da 6 a 9 volte il trattamento iniziale di mobilità, ridotto a 3 volte in caso di accordo sindacale. La circolare precisa che nulla cambia per le procedure di mobilità di cui all'art. 4, comma 1.

Chiarimenti su esonero e sospensione della procedura di mobilità

Possono essere esonerati dal pagamento del contributo di ingresso solo gli organi delle procedure concorsuali che attivano la mobilità, se la continuazione dell'attività non è stata disposta o è cessata; l'esonero non è mai possibile quando la procedura è attivata dall'imprenditore. Inoltre, il mancato inoltro della copia della ricevuta del versamento dell'anticipazione prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 non comporta la sospensione della procedura di mobilità.

Interventi per spedizionieri e magazzini generali

Per gli interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali si conferma quanto già stabilito nella circolare n. 64 del 13 marzo 1993, in quanto il D.L. 1 febbraio 1993, n. 24 è decaduto ed è stato reiterato con il D.L. 5 aprile 1993, n. 94.

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