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Circolare

Circolare numero 92 del 20-4-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per effetto dell'art. 4-quater della legge n. 63/1993, restano validi i contributi già versati sulle diarie o indennità di trasferta relativi ai periodi anteriori al 1 giugno 1991, con conseguente abbandono delle azioni di recupero avviate su tale titolo. Viene quindi modificata in questo punto la circolare n. 133/1992. Restano invece confermati i criteri sull'assoggettamento integrale a contribuzione delle indennità che compensano il ristoro totale delle spese. La circolare precisa inoltre, con riferimento ai CCNL edilizia, quando la diaria di trasferta beneficia del regime contributivo ridotto e quando, invece, il trattamento ha natura pienamente retributiva.

Modifica della circolare n. 133/1992 sulla contribuzione delle indennità di trasferta e salvaguardia dei versamenti anteriori al 1 giugno 1991

Salvaguardia dei versamenti contributivi sulle indennità di trasferta

La circolare interviene a seguito dell'art. 4-quater della legge 17 marzo 1993, n. 63, che ha convertito il D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, per chiarire gli effetti della nuova disposizione sui contributi già versati in relazione alle diarie e alle indennità di trasferta. Il chiarimento assume rilievo in quanto modifica in parte l'impostazione già contenuta nella circolare n. 133 del 18 maggio 1992.

Ambito della sanatoria e data di efficacia

Per i periodi anteriori al 1 giugno 1991 sono fatti salvi e conservano efficacia gli importi contributivi già corrisposti sulla diaria o sull'indennità di trasferta, purché versati da datori di lavoro che avessero alle proprie dipendenze lavoratori tenuti per contratto, anche con continuità, a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale. Il riferimento normativo richiamato è l'art. 12, primo comma, secondo capoverso, n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato dall'art. 9-ter del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 166.

La circolare precisa che, ai fini dell'efficacia della disposizione, occorre fare riferimento al 19 marzo 1993, data di entrata in vigore della legge n. 63/1993, poiché la legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 1993 e, in base all'art. 15 della legge n. 400/1988, le modifiche apportate in sede di conversione producono effetto dal giorno successivo alla pubblicazione, salvo diversa previsione.

Effetti operativi per le S.A.P. e per il contenzioso

Le S.A.P., nel definire le questioni ancora pendenti, devono considerare ormai acquisiti i versamenti effettuati prima del 19 marzo 1993 per il titolo in questione. Conseguentemente, devono essere abbandonate le azioni di recupero già intraprese nei confronti dei datori di lavoro per tali importi. In questo senso, la circolare n. 133/1992 viene espressamente modificata.

Contribuzione delle indennità che rimborsano integralmente le spese

La circolare conferma inoltre un principio già affermato: le indennità, comunque denominate, che siano corrisposte in concomitanza con il ristoro integrale delle spese restano integralmente assoggettate a contribuzione. Il criterio distintivo è dunque la funzione dell'erogazione: se essa coincide con un rimborso completo delle spese, non opera alcuna attenuazione del regime contributivo.

Trasferta nel settore edile e natura delle somme corrisposte

In risposta a specifici quesiti, viene fornito un chiarimento per il comparto edilizio. L'art. 22 del CCNL industria edile e l'art. 24 del CCNL artigianato edile disciplinano la trasferta dell'operaio in servizio comandato a lavorare in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, prevedendo l'erogazione della diaria, soggetta al relativo regime contributivo ridotto.

Diversamente, deve essere considerato integralmente retributivo il trattamento, qualunque sia la denominazione utilizzata, corrisposto per compensare la lontananza del cantiere - abituale luogo di lavoro - dal comune di assunzione o di residenza del lavoratore, oppure dalla sede legale dell'impresa. In tale ipotesi, la somma non assume natura di mera diaria di trasferta ma di emolumento retributivo pieno.

Punti principali

Salvaguardia dei versamenti contributivi anteriori al 1 giugno 1991

Per effetto dell'art. 4-quater della legge 17 marzo 1993, n. 63, sono fatti salvi e conservano efficacia gli importi contributivi già corrisposti sulla diaria o sull'indennità di trasferta per i periodi anteriori al 1 giugno 1991, purché versati da datori di lavoro che avessero alle proprie dipendenze lavoratori tenuti per contratto, anche con continuità, a prestare la propria attività in luoghi diversi dalla sede aziendale, nei termini dell'art. 12, primo comma, secondo capoverso, n. 1, della legge n. 153/1969, come interpretato dall'art. 9-ter della legge n. 166/1991.

Effetti per le sedi periferiche e per il contenzioso pendente

Le S.A.P., nella definizione delle questioni pendenti, devono considerare acquisiti i versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della legge n. 63/1993. Poiché, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 400/1988, la disposizione ha efficacia dal 19 marzo 1993, devono essere abbandonate le azioni di recupero già intraprese per il medesimo titolo. La circolare n. 133 del 18 maggio 1992 viene quindi modificata limitatamente a questo aspetto.

Conferma dell'assoggettamento contributivo delle indennità che rimborsano integralmente le spese

Resta fermo il criterio secondo cui le indennità, comunque denominate, corrisposte in concomitanza con il ristoro integrale delle spese sono integralmente assoggettate a contribuzione. La circolare ribadisce quindi che il regime agevolato non opera quando l'erogazione ha funzione di rimborso completo delle spese sostenute.

Chiarimenti sui CCNL edilizia e sulla diaria di trasferta

In relazione ai quesiti pervenuti, viene precisato che l'art. 22 del CCNL industria edile e l'art. 24 del CCNL artigianato edile prevedono, per l'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello di assunzione, l'erogazione della diaria, da assoggettare al relativo ridotto regime contributivo. Diversamente, ha natura integralmente retributiva il trattamento, comunque denominato, corrisposto per compensare la lontananza del cantiere, abituale luogo di lavoro, dal comune di assunzione o di residenza del lavoratore, oppure dalla sede legale dell'impresa.

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