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Circolare

Circolare numero 90 del 17-4-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'applicazione del contributo speciale previsto dal D.L. 24/1993, esteso dal D.L. 57/1993 alle imprese e ai lavoratori del settore del trasporto marittimo di linea e di massa. Definisce in modo ampio il perimetro del settore interessato, indica quali imprese e quali lavoratori sono soggetti al contributo, specifica l'aliquota dell'1,30% per gli anni 1993 e 1994 e fornisce istruzioni operative per la codifica aziendale e per il conguaglio contributivo. Vengono inoltre precisati i criteri per distinguere il personale a terra da quello imbarcato e le modalità di regolarizzazione con esposizione nel mod. DM 10/2 e applicazione degli interessi legali.

Contributo speciale per le imprese armatoriali del trasporto marittimo di linea e di massa

Contributo speciale per il trasporto marittimo di linea e di massa

La circolare disciplina l'applicazione del contributo speciale introdotto dal D.L. 24/1993 e esteso dal D.L. 57/1993 alle imprese armatoriali operanti nel trasporto marittimo di linea e di massa. Il documento chiarisce il perimetro oggettivo e soggettivo della misura, individua le modalità di calcolo e versamento del contributo per il personale a terra e per quello imbarcato e fornisce le istruzioni operative per la codifica aziendale e la regolarizzazione dei periodi pregressi.

Ambito di applicazione

Il comma 15 dell'art. 6 del D.L. 57/1993 estende, in quanto compatibili, gli artt. 1 e 3 del D.L. 24/1993 ai lavoratori marittimi e amministrativi sospesi per la crisi del settore del trasporto marittimo di linea e di massa, entro il limite massimo di 2.000 unità. La circolare precisa che l'espressione va intesa in senso ampio e ricomprende tutto il settore dell'armamento marittimo, sia pubblico sia privato, che esercita trasporto di linea di persone e merci e trasporto di merci di massa.

Soggetti tenuti al versamento

Sono tenute al contributo le imprese armatoriali che operano, in tutto o in parte, nel settore indicato. La disciplina riguarda:

  • le imprese che svolgono esclusivamente trasporto di linea e/o di massa, per le quali il contributo è dovuto sia sul personale a terra sia sul personale marittimo imbarcato;
  • le imprese che svolgono promiscuamente trasporto di linea e/o di massa e altre attività, per le quali il contributo è dovuto, per il personale a terra, salvo possibilità di distinguere il personale effettivamente addetto al settore agevolato, e per il personale imbarcato solo sugli equipaggi delle navi adibite al trasporto di linea e/o di massa.

La circolare precisa inoltre che l'attività armatoriale delle Ferrovie dello Stato con le navi-traghetto non rientra nella norma, poiché si tratta di attività complementare al trasporto ferroviario. Sono esclusi anche l'armatore imbarcato come membro dell'equipaggio, in quanto non datore di lavoro, e i marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali continua ad applicarsi il regime di cui all'art. 47 e seguenti della legge n. 413/1984.

Misura del contributo e base imponibile

Per gli anni 1993 e 1994 le imprese interessate devono versare un contributo speciale pari all'1,30%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore. La contribuzione si calcola sulla base imponibile determinata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153/1969 e non può essere inferiore ai minimali vigenti.

La circolare richiama inoltre un'ipotesi di agevolazione: quando particolari regimi contributivi rapportano la quota datoriale alle contribuzioni previste per gli apprendisti, resta dovuta soltanto la quota dello 0,30% a carico del lavoratore, come nel caso dei contratti di formazione e lavoro.

Codifica delle aziende armatoriali

Le SAP devono attribuire alle aziende armatoriali interessate, identificabili in linea di massima nelle attività classificate con il c.s.c. 1.15.02, il c.a. "2X", con il significato di "Azienda tenuta al versamento del contributo di cui al DL 24/93". La decorrenza della codifica è fissata al 1 gennaio 1993.

Per agevolare l'operazione, le imprese sono invitate a trasmettere una dichiarazione di appartenenza al settore del trasporto marittimo di linea e di massa, secondo i criteri indicati nella circolare, così da consentire la corretta codifica delle posizioni contributive aziendali e delle posizioni contributive delle navi gestite.

Istruzioni per il conguaglio e la regolarizzazione

La circolare distingue tra:

  • posizione contributiva aziendale, per il personale occupato a terra, sia marittimo sia amministrativo;
  • posizione contributiva della nave, per il solo personale marittimo e limitatamente ai periodi di imbarco sulla nave stessa.

Per il personale a terra, l'obbligo contributivo è sorto l'11 marzo 1993, data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. La regolarizzazione delle differenze relative a gennaio, febbraio e marzo 1993 può essere effettuata entro il termine di pagamento dei contributi del mese in corso alla data della circolare, con scadenza 20 maggio 1993. Sulle somme dovute maturano interessi legali al tasso annuo del 10% dal 21 aprile 1993.

Le differenze devono essere esposte nel mod. DM 10/2 in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C", con la dicitura "CONTR.ART.6 C.5 DL57/93" e il codice di nuova istituzione "M161". Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni. Gli interessi vanno indicati con la dicitura "ONERI ACCESSORI" e il codice "Q900". Per le regolarizzazioni successive si applica la disciplina ordinaria dei ritardati versamenti.

Per il personale marittimo, la contribuzione è gestita sulla posizione contributiva della nave con riferimento ai soli periodi di imbarco. Il contributo dovuto per gennaio 1993 può essere versato con la denuncia relativa a febbraio, con scadenza 20 maggio 1993, maggiorando l'importo degli interessi legali al 10% dal 21 aprile 1993 fino alla data del versamento. Anche in questo caso, per l'esposizione delle differenze si applicano le stesse modalità previste per la posizione aziendale e, per le regolarizzazioni successive al 20 maggio 1993, la disciplina sui ritardati versamenti.

Decorrenza normativa

La circolare ricorda infine che il D.L. 5 aprile 1993, n. 94, ha sostituito il D.L. 24/1993, non convertito in legge entro il termine costituzionale. Tuttavia, il contenuto operativo della circolare è riferito alla disciplina richiamata dal D.L. 57/1993 per il periodo considerato.

Punti principali

Estensione del contributo speciale al settore marittimo

L'art. 6, comma 15, del D.L. 57/1993 estende, in quanto compatibili, le norme degli artt. 1 e 3 del D.L. 24/1993 ai lavoratori marittimi e amministrativi sospesi per la crisi del trasporto marittimo di linea e di massa, entro il limite di 2.000 unità. La circolare interpreta l'espressione in senso ampio, riferendola a tutto il comparto dell'armamento marittimo, pubblico e privato, che effettua trasporto di linea di persone e merci e trasporto di merci di massa.

Criteri di applicazione alle imprese e al personale

Per le imprese armatoriali che operano esclusivamente nel trasporto di linea e/o di massa, il contributo è dovuto sia per il personale a terra sia per il personale marittimo imbarcato. Per le imprese che svolgono anche altre attività, il contributo riguarda normalmente tutto il personale a terra, salvo che l'organizzazione consenta di distinguere il personale effettivamente addetto al settore agevolato; per il personale imbarcato, il contributo è dovuto solo per gli equipaggi delle navi adibite al trasporto di linea e/o di massa.

Soggetti esclusi e precisazioni sul perimetro soggettivo

La circolare esclude l'attività armatoriale svolta dalle Ferrovie dello Stato con le navi-traghetto, ritenuta complementare al trasporto su rotaia e non riconducibile alla norma. È inoltre precisato che non è dovuta la contribuzione in capo all'armatore imbarcato come membro dell'equipaggio, mentre non rientrano nella disciplina i marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, soggetti al regime dell'art. 47 e seguenti della legge n. 413/1984.

Aliquota, base imponibile e agevolazioni

Per gli anni 1993 e 1994 le imprese interessate devono versare il contributo speciale dell'1,30%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore, secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 64 del 13.3.1993. Il contributo si calcola sulla base imponibile di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969, non inferiore ai minimali vigenti. Se particolari agevolazioni contributive ricondurranno la quota datoriale alle contribuzioni previste per gli apprendisti, resta dovuta la sola quota dello 0,30% a carico del lavoratore, come nel caso dei contratti di formazione e lavoro.

Codifica delle aziende armatoriali

Le SAP devono attribuire alle aziende interessate, identificabili in linea di massima nelle attività classificate con il c.s.c. 1.15.02, il c.a. "2X" con significato di azienda tenuta al versamento del contributo di cui al D.L. 24/1993, con decorrenza dal 1 gennaio 1993. Le imprese sono invitate a trasmettere una dichiarazione di appartenenza al settore del trasporto marittimo di linea e di massa per agevolare la codifica delle posizioni contributive aziendali e delle navi gestite.

Conguaglio e regolarizzazione dei contributi

Per il personale occupato a terra, la regolarizzazione dei contributi per gennaio, febbraio e marzo 1993 può essere effettuata entro la scadenza del 20 maggio, con interessi legali al tasso annuo del 10% dal 21 aprile 1993. Le differenze vanno esposte nel mod. DM 10/2 con la dicitura "CONTR.ART.6 C.5 DL57/93" e il codice "M161", senza indicare numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni; gli interessi vanno esposti con la dicitura "ONERI ACCESSORI" e il codice "Q900".

Gestione del personale marittimo imbarcato

Per il personale marittimo la contribuzione va gestita sulla posizione contributiva della nave, limitatamente ai periodi di imbarco sulla stessa. Il contributo relativo a gennaio 1993 può essere versato con la denuncia di febbraio, con scadenza 20 maggio, maggiorando l'importo degli interessi legali al 10% dal 21 aprile 1993 fino al versamento. Per le differenze dovute valgono le medesime modalità di esposizione previste per la posizione aziendale, con applicazione della disciplina sui ritardati versamenti per le regolarizzazioni successive al 20 maggio 1993.

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