L.R. Puglia 36/2013
Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli articoli 5, 6 e 9 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e s.m.i.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Puglia, le sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del d.l. n. 49/2003 sulle quote latte. Fissa criteri percentuali e minimi/massimi delle sanzioni, attribuisce i controlli agli uffici provinciali agricoltura e dispone la destinazione regionale dei proventi. È vigente dal 11 dicembre 2013, ma oggi ha rilievo pratico limitato dal superamento del regime quote latte.
Sanzioni amministrative in materia di quote latte
Sanzioni amministrative in materia di quote latte
La legge regionale disciplina, per la Regione Puglia, il regime sanzionatorio amministrativo collegato agli obblighi previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge n. 119/2003, in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Il provvedimento definisce criteri di quantificazione delle sanzioni, organizzazione dei controlli e destinazione dei proventi.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli acquirenti tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa statale sulle quote latte e, in particolare, le violazioni relative:
- agli obblighi e termini di cui all’articolo 5 della legge n. 119/2003;
- alla corrispondenza tra quantitativi dichiarati nei registri mensili e quelli indicati nelle dichiarazioni di fine periodo di cui all’articolo 6;
- agli obblighi e termini di cui al comma 6 dell’articolo 9.
Criteri generali di irrogazione delle sanzioni
Le sanzioni amministrative sono commisurate alla gravità della violazione e all’eventuale recidiva. Per ciascuna fattispecie la legge prevede comunque un limite minimo di 1.000 euro e un massimo di 100.000 euro, fermo restando l’obbligo di versare il prelievo supplementare eventualmente dovuto.
Sanzioni per violazioni dell’articolo 5 della legge n. 119/2003
Per il mancato rispetto, da parte degli acquirenti, degli obblighi o dei termini previsti dall’articolo 5, la sanzione è parametrata al prelievo supplementare eventualmente dovuto:
- 30% per la prima violazione accertata;
- 50% se la violazione riguarda un diverso periodo di commercializzazione e non vi sono state altre contestazioni nell’ultimo quinquennio dalla precedente violazione;
- 80% se nello stesso periodo di commercializzazione sono accertate più violazioni; in tal caso l’accertamento è anche rilevante ai fini della cancellazione dall’Albo regionale degli acquirenti;
- 100% se si tratta di una violazione successiva alle prime due, relativa a un diverso periodo di commercializzazione, nell’ultimo quinquennio dalla precedente violazione; anche in questo caso l’accertamento rileva per la cancellazione dall’Albo regionale degli acquirenti.
Sanzioni per difformità tra registri mensili e dichiarazioni di fine periodo
Quando non coincidono i quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di fine periodo e quelli risultanti dai registri mensili, la sanzione è calcolata sul prelievo supplementare determinato sulla differenza, in valore assoluto, tra i due quantitativi. In questa ipotesi:
- la sanzione è pari al 30% se la violazione non supera il 10% del quantitativo complessivo ritirato;
- è pari al 50% se la violazione non supera il 20%;
- è pari al 100% se la violazione supera il 20%.
Sanzioni per omessa restituzione, riscossione o versamento del prelievo
Per il mancato rispetto degli obblighi e termini di cui al comma 6 dell’articolo 9 della legge n. 119/2003, la sanzione è commisurata alla parte di prelievo supplementare imputata a ciascun produttore e non restituita, oppure agli importi di prelievo dovuti e non riscossi e/o non versati. La misura percentuale è graduata in base al ritardo successivo al termine di quindici giorni previsto dalla norma statale:
- 10% se l’inadempimento persiste entro i successivi 30 giorni;
- 50% entro i successivi 60 giorni;
- 100% entro i successivi 90 giorni.
Organizzazione dei controlli
L’attività di controllo in materia di quote latte è affidata agli uffici provinciali del Servizio agricoltura. I dirigenti di tali uffici devono curare il rispetto dei termini e degli altri adempimenti necessari all’esecuzione dei controlli, che si svolgono secondo la legge n. 689/1981.
Il dirigente del Servizio agricoltura, sentiti i dirigenti degli uffici competenti, nomina con proprio atto i dipendenti incaricati degli accertamenti. Per l’esecuzione dei controlli questi utilizzano il tesserino identificativo della Regione Puglia, le cui indicazioni anagrafiche e identificative fungono da credenziali di trasparenza e legittimazione nei confronti delle imprese sottoposte a verifica.
I rapporti previsti dall’articolo 17 della legge n. 689/1981, redatti dai dipendenti incaricati, sono trasmessi all’ufficio del Servizio contenzioso amministrativo competente per territorio.
Regime finanziario e destinazione dei proventi
Gli importi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi della legge regionale, della legge n. 119/2003 o dei regolamenti UE in materia di quote latte sono acquisiti al bilancio regionale della Puglia sul capitolo di entrata n. 3061145.
A tale entrata è collegato il capitolo di spesa n. 111104, ridenominato in occasione della legge per le spese connesse all’attività di funzionamento e di controllo in materia di quote latte. La norma prevede quindi una destinazione regionale delle somme introitate, anche a supporto delle attività di controllo.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, quindi dal 11 dicembre 2013. Pur risultando formalmente vigente, la materia delle quote latte è oggi sostanzialmente esaurita e la disciplina ha rilievo pratico limitato.
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