L.R. Puglia 37/2013
Modifiche e integrazioni all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 37/2013 modifica l’art. 8 della l.r. n. 34/2009 estendendo alle imprese della pesca gli interventi già previsti per le imprese agricole. Introduce inoltre, per l’attuazione, limiti, condizioni e riferimenti al regime de minimis UE per il settore pesca. È entrata in vigore il 11 dicembre 2013.
Estensione alle imprese della pesca degli aiuti previsti per le imprese agricole
Estensione degli aiuti regionali alle imprese della pesca
La legge regionale della Puglia n. 37 del 2013 interviene in modo puntuale sull’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34, ampliandone l’ambito soggettivo e precisandone alcuni profili applicativi. La disciplina risultante riguarda gli interventi regionali già previsti per le imprese agricole, che vengono estesi anche alle imprese della pesca.
Ambito di applicazione
Le modifiche inseriscono espressamente le imprese della pesca accanto alle imprese agricole in più punti dell’articolo 8 della l.r. n. 34/2009. Ne deriva che le previsioni dell’articolo, originariamente riferite al comparto agricolo, si applicano anche al settore ittico secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla norma.
Regole applicative e limiti
La legge non ridisegna integralmente la disciplina, ma integra la formulazione dell’articolo 8 per chiarire che l’attuazione degli interventi avviene:
- secondo criteri, limiti e condizioni;
- nel rispetto delle modalità operative, anch’esse accompagnate da limiti e condizioni.
Per il settore della pesca viene inoltre richiamato il regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, con modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004. Il richiamo segnala quindi che gli aiuti alla pesca devono rispettare il regime europeo di riferimento.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. La sua operatività decorre dunque dal 11 dicembre 2013.
Rilevanza attuale
Si tratta di una norma di modifica puntuale di una disposizione del 2009. Per il contenuto fornito, non emerge un termine finale di efficacia; la disciplina risulta tuttora formalmente inserita nel testo consolidato dell’articolo 8, ma ha natura specifica e settoriale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 11 dic 2013L.R. Puglia 35/2013
- Legge · 11 dic 2013L.R. Puglia 36/2013
- Legge · 11 dic 2013L.R. Puglia 38/2013
- Legge · 11 dic 2013L.R. Puglia 39/2013
- Legge · 11 dic 2013L.R. Puglia 40/2013
- Regolamento · 9 dic 2013R.R. Puglia 26/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →