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Ordinanza

Ordinanza n. 4534/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dei solleciti di pagamento notificati in data 25/3/2025 e 14/3/2025 relativi ad intimazioni di pagamento n. 06820259014817801000 per l’importo di € 120.883,80 e n.06820249010915353000 per l’importo di € 118.701,04.

Giustizia amministrativa202501778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: solleciti di pagamento notificati il 14 e il 25 marzo 2025, relativi a intimazioni di pagamento per € 118.701,04 ed € 120.883,80, connesse a prelievi supplementari sulle quote latte

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il titolare di un'azienda agricola operante nella produzione e commercializzazione di latte ha impugnato i solleciti di pagamento relativi a due intimazioni per le campagne lattiero-casearie 2005/2006 e 2008/2009. Ha dedotto l'indebita duplicazione delle poste creditorie e dell'imposta, il difetto di motivazione, la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, la genericità del calcolo degli interessi, la prescrizione, la carenza di istruttoria e l'eccesso di potere. AGEA ha opposto che i prelievi supplementari erano divenuti definitivi e che le precedenti impugnazioni della cartella e di una successiva intimazione erano state respinte dal TAR e dal Consiglio di Stato. Il ricorrente ha inoltre dichiarato di avere presentato un'istanza per definire transattivamente le posizioni debitorie ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 103/2023, chiedendo il rinvio dell'udienza.

La decisione

Il TAR non ha deciso i motivi di merito relativi alla legittimità dei solleciti, né ha definito le eccezioni e le difese concernenti la definitività e l'esigibilità dei prelievi. Ha disposto un incombente istruttorio: la parte più diligente dovrà riferire entro il 20 gennaio 2027 sull'esito dell'istanza dichiarata dal ricorrente per la definizione transattiva delle posizioni debitorie, così da consentire al MASAF – Organismo di composizione di prendere posizione sulla sospensione delle procedure di riscossione e recupero, sullo svincolo delle somme pignorate anche presso terzi e sul pagamento delle somme dovute per effetto della traslazione. Ha fissato il prosieguo del merito al 3 marzo 2027. Nessuna statuizione sulle spese di questa fase è contenuta nell'ordinanza; la precedente fase cautelare era stata compensata.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto che le questioni sollevate richiedono una trattazione approfondita riservata alla fase del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, CPA;

    La disposizione è richiamata per riservare alla fase di merito la trattazione approfondita delle questioni, senza anticiparne la decisione nella fase cautelare.

  • art. 10-ter legge n. 103/2023

    Il Collegio ritiene che, ai fini del decidere, vada posto a carico della parte più diligente di relazionare il Tribunale circa l’esito dell’istanza che parte ricorrente ha dichiarato di aver presentato con istanza di rinvio dell’Udienza pubblica depositata il 1° settembre 2026, ciò al fine della definizione in via transattiva delle posizioni debitori pendenti ai sensi dell’art.10-ter della Legge n.103/2023, consentendo al MASAF Organismo di composizione di prendere posizione quanto alla richiesta di sospensione delle procedure di riscossione e di recupero dei debiti, allo svincolo delle somme oggetto di pignoramento anche presso terzi ed al pagamento delle somme dovute per effetto della traslazione.

    Ai fini del prosieguo del giudizio, il Tribunale ritiene necessario acquisire informazioni sull'esito dell'istanza di definizione transattiva delle posizioni debitorie, affinché l'organismo competente possa pronunciarsi sulle misure richieste in relazione alla riscossione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici

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