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Provvedimento

Deliberazione n. 224 del 10/04/2025

Provvedimento del 10 aprile 2025

Garante Privacy224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica tre provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Twitter International Company e Linkedin Ireland Unlimited Company. Le misure erano state disposte a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis del Codice privacy relative a contenuti audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, ritenuti esposti al rischio di diffusione senza consenso sulle piattaforme Facebook, Instagram, X e LinkedIn. Il Garante conferma sia l’ordine di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash, sia la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi.

Ratifica di provvedimenti d’urgenza contro Facebook, Meta, X e LinkedIn per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 10 aprile 2025, tre determinazioni adottate in via d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Twitter International Company e Linkedin Ireland Unlimited Company. Il procedimento è stato attivato a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis del Codice privacy relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi tramite piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto per consentire l’intervento del Garante in presenza di segnalazioni di c.d. revenge porn. La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato, salva successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazioni e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante rispetto alle piattaforme Facebook, Instagram, X e LinkedIn. Le segnalazioni sono state protocollate e valutate come compatibili con la fattispecie normativa richiamata.

Provvedimenti urgenti adottati l’8 aprile 2025

A seguito della verifica, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 108, 109 e 110 dell’8 aprile 2025, con cui ha:

  • ingiunto ai gestori indicati di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash;
  • prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • richiesto che tale conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Esito del procedimento

Preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 108/2025, 109/2025 e 110/2025 adottati il giorno 8 aprile 2025. Il provvedimento conferma dunque l’adozione delle misure volte a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne, nei limiti indicati, la sola utilità probatoria.

Punti principali

Presupposto normativo e avvio del procedimento

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e di decidere entro quarantotto ore. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazioni e piattaforme interessate

La persona interessata ha segnalato due situazioni riconducibili all’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, X e LinkedIn. Le segnalazioni sono state protocollate presso l’Ufficio del Garante e valutate come compatibili con il quadro normativo di riferimento.

Misure urgenti adottate il 8 aprile 2025

Con le determinazioni nn. 108, 109 e 110 dell’8 aprile 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Twitter International Company e Linkedin Ireland Unlimited Company di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto delle segnalazioni, trasmesso in formato hash. Alle stesse società è stata prescritta inoltre la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza nn. 108/2025, 109/2025 e 110/2025 adottati nei confronti dei quattro gestori delle piattaforme indicate.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure urgenti e conservazione dati

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