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Circolare

Circolare numero 144 del 08-10-2013

Premessa. Ambito di applicazione. Ammontare dell’aliquota e della prestazione. Modalità di calcolo della prestazione in presenza di contribuzione piena e di contribuzione ridotta nel periodo di riferimento. Istruzioni operative e aspetti procedurali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra come applicare, per il 2013, il decreto interministeriale che disciplina la liquidazione delle indennità ASpI e mini ASpI ai nuovi assicurati introdotti dalla riforma Fornero. Vengono definiti l’ambito soggettivo, le aliquote contributive rilevanti, la misura ridotta delle prestazioni per alcune categorie di lavoratori con contribuzione agevolata e le modalità operative per il calcolo nei casi in cui nel periodo di riferimento convivano settimane a contribuzione piena e ridotta. Sono inoltre fornite indicazioni procedurali per le Strutture territoriali e una casistica dettagliata per cooperative e settore spettacolo/commercio.

Istruzioni attuative sul calcolo di ASpI e mini ASpI 2013 per lavoratori con contribuzione piena o ridotta

Istruzioni attuative sul decreto per ASpI e mini ASpI 2013

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’attuazione del decreto interministeriale n. 71253 del 25 gennaio 2013, pubblicato il 16 maggio 2013, che dà seguito alla disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012 in materia di ASpI.

Il provvedimento riguarda la determinazione, per l’anno 2013, delle indennità ASpI e mini ASpI spettanti ad alcune categorie di lavoratori di nuova inclusione nel sistema, in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione versata. La circolare chiarisce inoltre come calcolare la prestazione nei casi in cui nel periodo utile ai requisiti convivano settimane a contribuzione piena e settimane a contribuzione ridotta.

Ambito di applicazione dell’ASpI

L’art. 2 della legge n. 92/2012 estende, dal 1° gennaio 2013, l’ASpI a tutti i lavoratori dipendenti, compresi:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperativa che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato;
  • i lavoratori soci delle cooperative di cui al DPR n. 602/1970;
  • il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato, per effetto dell’abrogazione dell’art. 40 del RDL n. 1827/1935.

La circolare richiama espressamente la necessità di coordinare tale estensione con le disposizioni già illustrate nella circolare INPS n. 140/2012 in tema di contribuzione per gli apprendisti.

Soggetti interessati dal decreto interministeriale

Per gli apprendisti non si applica la disciplina speciale del decreto in commento, poiché per essi la contribuzione ASpI è già dovuta nella misura piena dell’1,61%.

Di conseguenza, il decreto trova applicazione soltanto per:

  • i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/1970 con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato,

limitamente ai casi in cui per tali lavoratori risultino già interamente applicate le riduzioni contributive previste dalle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005.

Aliquota contributiva e misura delle prestazioni

Per le due categorie interessate dal decreto, la contribuzione ASpI per il 2013 è fissata nello 0,32%, importo che comprende la quota di frazionamento dello 0,06% riferita al contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978.

In conseguenza di tale aliquota ridotta, le indennità ASpI e mini ASpI vengono liquidate in misura proporzionale all’aliquota effettivamente versata. Per il 2013 la prestazione spetta dunque nella misura del 20% dell’indennità ordinaria calcolata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 92/2012.

Calcolo della prestazione in presenza di contribuzione mista

La circolare considera il caso in cui, nel periodo utile al raggiungimento del requisito contributivo, coesistano versamenti derivanti da rapporti di lavoro diversi, alcuni a contribuzione piena e altri a contribuzione ridotta.

In tale ipotesi, indipendentemente dall’aliquota versata nel rapporto cessato che ha determinato lo stato di disoccupazione involontaria, il calcolo avviene nel modo seguente:

  • si determina la retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni;
  • si individua la percentuale di settimane a contribuzione ridotta rispetto al totale delle settimane utili;
  • la prestazione viene poi ridotta in proporzione alla presenza di settimane a contribuzione agevolata.

Per l’ASpI, il confronto si effettua sulle 52 settimane utili al requisito contributivo precedenti la cessazione del rapporto; per la mini ASpI, sulle settimane di lavoro presenti nei 12 mesi precedenti la cessazione.

Profili procedurali e gestione delle domande

La circolare dispone che la procedura DsWeb venga adeguata per riconoscere, ove possibile in automatico, i casi in cui applicare la riduzione e per acquisire la percentuale di settimane a contribuzione ridotta. Fino all’adeguamento della procedura, la rilevazione del numero di settimane è demandata all’operatore di sede.

Per le domande ASpI:

  • va inserito il numero di settimane a contribuzione ridotta nelle 52 settimane precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Per le domande mini ASpI:

  • va inserito il numero di settimane a contribuzione ridotta nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Il dato può essere acquisito o modificato dall’operatore quando i dati UniEmens non siano aggiornati o nel primo periodo di rilascio del servizio. Esso diventa obbligatorio se l’operatore ha dovuto indicare le qualifiche:

  • "L" per i soci lavoratori di cooperative con rapporto subordinato in progressivo adeguamento contributivo;
  • "T" per il personale artistico con rapporto subordinato in progressivo adeguamento contributivo.

All’esito dell’acquisizione, la procedura liquida una prestazione ridotta in funzione della combinazione tra settimane a contribuzione piena e settimane a contribuzione ridotta.

Tabelle applicative per cooperative e spettacolo

La circolare contiene una serie di tabelle che collegano:

  • settore di attività;
  • CSC e codice di autorizzazione;
  • qualifica del lavoratore;
  • codice tipo contribuzione;
  • aliquota ASpI applicabile;
  • misura della prestazione.

Per le cooperative del settore industria e commercio, e per il comparto spettacolo, vengono individuati casi in cui la prestazione è ridotta al 20% e casi in cui resta intera, sulla base dell’effettiva combinazione di CSC, C.A. e qualifica (operai soci, impiegati soci, dirigenti soci, personale artistico dipendente).

Rilievo pratico della mini ASpI

La circolare osserva che la disciplina di riduzione della prestazione avrà inizialmente maggiore applicazione nella mini ASpI, poiché per tale prestazione è sufficiente il requisito delle tredici settimane di contribuzione da attività lavorativa.

Dal 31 marzo 2013, infatti, alcuni lavoratori assicurati dal 1° gennaio 2013 possono già aver maturato il requisito necessario; per l’ASpI ordinaria, invece, il requisito di due anni di anzianità assicurativa rende meno frequente l’immediata applicazione delle riduzioni previste dal decreto.

Punti principali

Ambito di applicazione dell’ASpI

Dal 1° gennaio 2013 l’ASpI si applica a tutti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato. La circolare richiama anche l’estensione ai soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/1970 e, per effetto dell’abrogazione dell’art. 40 del RDL n. 1827/1935, al personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto subordinato.

Categorie interessate dal decreto interministeriale

Poiché per gli apprendisti l’aliquota contributiva è già dovuta nella misura piena dell’1,61%, il decreto in esame riguarda soltanto i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/1970 con rapporto subordinato e il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto subordinato, limitatamente ai casi in cui risultino già applicate le riduzioni contributive previste dalle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005.

Aliquote contributive e misura della prestazione

Per le due categorie appena indicate, la contribuzione ASpI per il 2013 è pari allo 0,32%, comprensivo della quota di frazionamento dello 0,06% del contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978. Le indennità ASpI e miniASpI sono liquidate in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione: per il 2013 spetta quindi il 20% della misura ordinaria calcolata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 92/2012.

Calcolo della prestazione in presenza di settimane a contribuzione mista

Quando nel periodo utile ai requisiti contributivi convivono settimane a contribuzione piena e settimane a contribuzione ridotta, la prestazione va ridotta in base alla percentuale di settimane con contribuzione agevolata sul totale delle settimane utili. Per l’ASpI il calcolo si effettua sulle 52 settimane che precedono la cessazione del rapporto; per la mini ASpI sulle settimane di lavoro dei 12 mesi precedenti. La procedura DsWeb sarà adeguata per il rilevamento automatico, ma fino ad allora la quantificazione resta a cura dell’operatore di sede.

Istruzioni operative e utilizzo della procedura DsWeb

Per le domande ASpI e mini ASpI relative ai lavoratori interessati, la procedura consente l’acquisizione del numero di settimane a contribuzione ridotta rispettivamente nelle 52 settimane precedenti o nei 12 mesi precedenti la cessazione. Il dato può essere inserito o modificato dall’operatore se i flussi UniEmens non sono aggiornati o nel primo periodo di rilascio del servizio. È obbligatorio indicarlo quando il servizio Precarica dati UniEmens non ha individuato rapporti di lavoro della tipologia prevista e l’operatore ha dovuto attribuire le qualifiche "L" o "T".

Casistiche contributive e tabelle applicative

La circolare riporta numerose combinazioni di CSC, codici di autorizzazione, qualifiche e codici tipo contribuzione per cooperative e settore spettacolo/commercio. In tali tabelle si distingue tra prestazione ridotta al 20% e prestazione intera, a seconda dell’aliquota effettivamente versata e della categoria lavorativa (operai, impiegati, dirigenti soci o personale artistico dipendente).

Impatto pratico e prevalenza della mini ASpI

La disciplina di riduzione della prestazione avrà inizialmente maggiore rilievo per la mini ASpI, poiché per accedervi sono sufficienti tredici settimane di contribuzione da attività lavorativa e, dal 31 marzo 2013, alcuni lavoratori assicurati dal 1° gennaio 2013 possono già aver maturato tale requisito. Per l’ASpI ordinaria, invece, il requisito dei due anni di anzianità assicurativa rende meno frequente l’applicazione immediata delle riduzioni.

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