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Circolare

Circolare numero 145 del 09-10-2013

Premessa. Ambito di applicazione Istruzioni operative, aspetti procedurali e contabili Monitoraggio

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’anticipazione in un’unica soluzione dell’indennità ASpI o mini-ASpI per i lavoratori che avviano un’attività autonoma, un’impresa, un’attività parasubordinata o si associano in cooperativa. Vengono chiariti i soggetti ammessi, i termini per la domanda, la documentazione necessaria, le modalità di erogazione, gli effetti sul trattamento e le regole di restituzione in caso di successiva rioccupazione subordinata. Sono inoltre indicate le istruzioni contabili, procedurali e il sistema di monitoraggio della spesa entro il limite annuo previsto dalla legge.

Anticipazione in unica soluzione dell’ASpI e mini-ASpI

Anticipazione in unica soluzione dell’indennità ASpI e mini-ASpI

La circolare fornisce le istruzioni operative e procedurali per l’applicazione del decreto ministeriale 29 marzo 2013, n. 73380, attuativo dell’art. 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La misura consente al lavoratore avente diritto all’indennità ASpI o mini-ASpI di richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, delle mensilità non ancora percepite per avviare o sviluppare un’attività lavorativa autonoma o assimilata.

Ambito di applicazione

Sono destinatari dell’intervento i beneficiari dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendano:

  • intraprendere un’attività di lavoro autonomo;
  • avviare un’attività di autoimpresa o di microimpresa;
  • associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;
  • sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che ha dato luogo alla prestazione;
  • intraprendere un’attività di collaborazione a progetto o di co.co.co. con committente diverso dal datore di lavoro il cui rapporto si è cessato, ovvero diverso da società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

La circolare chiarisce che per lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comporti l’iscrizione a un regime assicurativo diverso da quello dei lavoratori dipendenti. Per autoimpresa e microimpresa si richiamano il d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e il decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005. Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato a un regime assicurativo obbligatorio diverso da quello dei dipendenti.

Con specifico riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, la circolare precisa che il beneficio è alternativo rispetto all’incentivo previsto dall’art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, come modificato dal d.l. n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013.

Domanda: termini e condizioni

La domanda di anticipazione deve essere presentata all’INPS:

  • entro la fine del periodo di fruizione dell’ASpI o mini-ASpI;
  • e comunque entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma, parasubordinata o dell’associazione in cooperativa.

Se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che ha dato origine alla prestazione, la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI. Il termine dei 60 giorni non sostituisce né elide il diverso termine previsto a pena di decadenza dall’art. 2, comma 17, della legge n. 92/2012.

Per i soggetti che, alla data di pubblicazione della circolare, risultino già beneficiari dell’indennità e abbiano già avviato l’attività, il termine di 60 giorni decorre dalla pubblicazione della circolare stessa.

La circolare precisa inoltre che, se il soggetto ha già percepito l’indennità in misura ridotta pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività autonoma ai sensi dell’art. 2, comma 17, la prestazione viene comunque erogata in misura intera.

Presentazione telematica

La domanda, contenente la specificazione dell’attività da intraprendere o sviluppare, deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite:

  • web, attraverso lo sportello del cittadino nei servizi online dell’Istituto;
  • patronato/intermediari dell’Istituto, tramite i servizi telematici offerti con supporto INPS;
  • Contact Center Multicanale INPS-INAIL, ai numeri 803164 da rete fissa e 06 164164 da rete mobile.

Durante la trasmissione:

  • ai lavoratori già beneficiari dell’ASpI o mini-ASpI sono richieste solo le informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione;
  • ai lavoratori che non risultano ancora beneficiari è richiesto automaticamente di compilare la domanda di indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI e, dopo l’invio, è possibile compilare la domanda di anticipazione.

L’istanza riceve un numero di protocollo informatico, rilevante anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Documentazione a supporto dell’istanza

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, come modificati dalla legge n. 183/2011, certificati e atti di notorietà sono sostituiti da dichiarazioni sostitutive. La domanda di anticipazione deve quindi contenere elementi idonei a dimostrare l’avvio dell’attività.

Quando l’esercizio dell’attività richieda autorizzazione specifica o iscrizione ad albi professionali o di categoria, occorre dichiarare il rilascio dell’autorizzazione o l’iscrizione, con gli estremi per le verifiche. Per il lavoro associato in cooperativa, va attestata l’iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente e nell’Albo nazionale delle società cooperative, con gli estremi per la verifica.

Per le attività più ricorrenti la circolare indica, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti o elementi:

  • attività commerciali: estremi della SCIA, oppure richiesta di autorizzazione al Comune competente o estremi dell’autorizzazione già rilasciata;
  • agenti e rappresentanti di commercio, mediatori: SCIA, iscrizione nel Registro delle imprese se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure iscrizione nel REA;
  • attività artigiane: SCIA e iscrizione all’Albo imprese artigiane tenuto dalle Commissioni provinciali per l’artigianato presso le Camere di Commercio;
  • attività professionali: iscrizione all’albo professionale, comprovata da dichiarazione sostitutiva;
  • lavoro associato in cooperativa: estremi dell’iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese e nell’Albo nazionale delle società cooperative, stralcio dell’elenco soci e dichiarazione del presidente della cooperativa attestante l’iscrizione dell’interessato e l’attività assegnata.

Per le attività senza albo o senza obbligo di iscrizione, nonché nei casi di attività commerciali con autorizzazione richiesta ma non ancora rilasciata, la domanda deve essere corredata da documentazione o altri elementi che attestino iniziative concrete finalizzate all’attività, ad esempio partita IVA, contratto di affitto, utenze o iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 1, comma 26, della legge n. 335/1995. Se l’attività richiede autorizzazione amministrativa del Comune o dell’Autorità di pubblica sicurezza, può essere allegata la richiesta di autorizzazione o, se già ottenuta, i relativi estremi.

Istruttoria ed erogazione dell’anticipazione

Le strutture territoriali devono verificare preliminarmente che il richiedente sia titolare del diritto all’ASpI o mini-ASpI oppure abbia diritto a fruirne. Successivamente devono accertare, sulla base delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione prodotta, se il richiedente abbia titolo all’anticipazione.

In caso di accoglimento, in procedura DSWeb la prestazione mensile viene posta in stato "D" (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.

L’importo da corrispondere è dato dai ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità, detraendo eventuali ratei già pagati nello stesso intervallo. Il calcolo viene effettuato automaticamente dalla procedura DSWeb.

Il pagamento può avvenire mediante:

  • accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
  • bonifico domiciliato presso Poste Italiane, allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

La circolare ricorda che le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi 1.000 euro.

Per il periodo di trattamento anticipato non spettano le prestazioni accessorie, ossia ANF e contribuzione figurativa.

Nel caso in cui il lavoratore, associandosi a una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

Restituzione in caso di rioccupazione subordinata

Se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l’indennità è stata anticipata, la prestazione deve essere restituita. Le strutture territoriali effettuano i controlli tramite UNILAV sulla instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, in conformità a quanto richiamato dall’art. 9, comma 5, del d.l. n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013.

Istruzioni contabili

Gli oneri delle liquidazioni anticipate, posti a carico dello Stato, devono essere rilevati nella Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAU.

Per la rilevazione contabile sono istituiti i seguenti conti:

  • GAU30170, per l’anticipata liquidazione della prestazione ASpI;
  • GAU30171, per l’anticipata liquidazione della prestazione mini-ASpI;
  • GAU10171, quale conto di debito appositamente istituito.

Eventuali riaccrediti sono rilevati al conto GPA10031 ed evidenziati nel relativo partitario con il codice bilancio "03118 - Somme non riscosse dai beneficiari – anticipata liquidazione ASpI e mini-ASpI, art. 2, comma 19, L. n. 92/2012".

Gli eventuali recuperi sono imputati ai conti GAU24170 e GAU24171, di nuova istituzione, e al conto GAU00030 già esistente. I recuperi sono evidenziati nella procedura "recupero crediti per prestazioni" e, se a fine esercizio risultano ancora da definire, sono imputati al conto GAU00030 tramite la ripartizione del saldo del conto GPA00032. Per tali partite deve essere utilizzato il codice bilancio "01120 - Recupero indennità ASpI e mini-ASpI anticipate, art. 2, comma 19, L. 92/2012". Lo stesso codice bilancio deve essere utilizzato anche per i crediti per prestazioni divenuti inesigibili nel partitario del conto GPA00069.

Procedura informatica DSWeb

La procedura DSWeb è stata integrata per gestire le domande di anticipazione. Le funzionalità richiamate comprendono:

  • ricezione delle domande pervenute via web, consultabili tramite il percorso Domande Internet > Domande provenienti da Sportello virtuale > Domande > Domande ASpI, MiniASpI e MiniASpI 2012 da Sportello del Cittadino;
  • identificazione delle domande con tipo "AntASPI" e "AntMiniASPI", con possibilità di ordinamento per tipo domanda;
  • acquisizione delle domande solo se esiste la domanda ASpI o mini-ASpI di riferimento e non vi sono sospensioni a cavallo della data di avvio dell’attività autonoma;
  • gestione dell’istruttoria con controlli automatici sui termini di presentazione e sullo stato della domanda originaria;
  • calcolo e pagamento della prestazione tramite il menù Pagamenti, selezionando "Pagamento Aspi-MiniAspi";
  • gestione dei casi di rioccupazione, con acquisizione dei dati dell’evento e calcolo degli importi da restituire dal lavoratore.

Limite di spesa e monitoraggio

L’anticipazione è riconosciuta entro il limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. L’onere è coperto mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 24, comma 27, del d.l. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011.

L’art. 5 del decreto interministeriale prevede che l’INPS monitori gli oneri derivanti dal riconoscimento dell’anticipazione e trasmetta le risultanze al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Punti principali

Ambito di applicazione

Possono chiedere l’anticipazione i beneficiari di ASpI o mini-ASpI che intendano avviare lavoro autonomo, autoimpresa o microimpresa, associarsi in cooperativa, sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il precedente rapporto di lavoro o intraprendere una collaborazione a progetto/co.co.co. con committente diverso dal precedente datore di lavoro o da società collegate o controllate. La circolare precisa cosa si intende per lavoro autonomo e richiama le discipline di autoimpresa e microimpresa, richiedendo in ogni caso l’assoggettamento a un regime assicurativo obbligatorio diverso da quello dei lavoratori dipendenti.

Domanda, termini e modalità di presentazione

La domanda va presentata all’INPS entro la fine del periodo di fruizione della prestazione e comunque entro 60 giorni dall’inizio dell’attività. Se l’attività è iniziata durante il rapporto di lavoro che ha dato origine all’indennità, la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla domanda iniziale di ASpI o mini-ASpI; per chi era già beneficiario e aveva già avviato l’attività alla data della circolare, il termine decorre dalla pubblicazione della stessa. La presentazione avviene esclusivamente per via telematica tramite web, patronato/intermediari o contact center INPS-INAIL.

Documentazione e prove dell’avvio dell’attività

La domanda deve contenere dichiarazioni sostitutive e, quando necessari, gli estremi di autorizzazioni, iscrizioni ad albi, registri o camere di commercio. Per attività commerciali, artigiane, professionali, di agente/rappresentante, mediatore o cooperativa sono indicate le modalità esemplificative con cui attestare l’avvio. Per le attività senza albo o senza obbligo di iscrizione, o con autorizzazione ancora non rilasciata, occorre produrre documentazione idonea a dimostrare l’effettivo avvio dell’attività, come partita IVA, contratto di affitto, utenze o iscrizione alla gestione separata.

Erogazione, importo e effetti della prestazione

L’INPS verifica prima l’esistenza del diritto all’ASpI o mini-ASpI e poi il possesso dei requisiti per l’anticipazione. Se la domanda è accolta, la prestazione viene liquidata in un’unica soluzione per i ratei spettanti dal giorno della domanda di anticipazione fino alla scadenza dell’indennità, al netto di quelli già pagati nello stesso periodo. Per il periodo anticipato non spettano ANF né contribuzione figurativa; il pagamento avviene su conto corrente, libretto postale o bonifico domiciliato, nei limiti di legge sul contante.

Restituzione e monitoraggio della spesa

Se il lavoratore si rioccupa con rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teoricamente spettante, l’anticipazione deve essere restituita; i controlli avvengono anche tramite UNILAV. La misura è finanziata entro un tetto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, e l’INPS deve monitorare gli oneri e trasmettere le risultanze ai Ministeri competenti.

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