Circolare numero 146 del 11-10-2013
L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale. Modalità che le imprese interessate dovranno seguire per il recupero degli importi spettanti con riferimento all’anno 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità con cui le aziende di trasporto interessate possono recuperare le somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2010, sulla base del decreto interministeriale 10 giugno 2013. Indica il codice causale UNIEMENS da utilizzare, il codice di autorizzazione da attribuire, i termini per il conguaglio e le verifiche di regolarità contributiva tramite DURC. Precisa inoltre che, in presenza di irregolarità risultanti dal DURC, si applica la trattenuta dell’importo corrispondente all’inadempienza. Per la contabilizzazione si rinvia alle istruzioni della circolare n. 55 dell’8 aprile 2009.
Recupero somme anticipate per integrazioni delle indennità di malattia anno 2010 per aziende di trasporto pubblico
Recupero delle somme anticipate per integrazioni di malattia nel trasporto pubblico
La circolare fornisce le istruzioni operative per consentire alle aziende di trasporto di recuperare le somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2010. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo che, a seguito dell’abrogazione dell’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931 dal 1 gennaio 2005, ha ricondotto i lavoratori dei pubblici servizi di trasporto al trattamento di malattia previsto per i lavoratori dell’industria, ferma restando la possibilità di riconoscere trattamenti aggiuntivi tramite contrattazione collettiva.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’art. 1, comma 273, della legge n. 266/2005, che destina le somme residue al finanziamento dei maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali di categoria in attuazione della legge n. 311/2004. La quantificazione degli oneri e la ripartizione delle risorse sono demandate a un decreto interministeriale Lavoro-Infrastrutture e Trasporti. Per l’anno 2010, tale quantificazione è stata effettuata dal Decreto 10 giugno 2013, che ha affidato all’Istituto l’erogazione degli importi spettanti alle aziende secondo i criteri e il prospetto allegato al decreto stesso.
Pubblicità del decreto
Il decreto del 10 giugno 2013 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/2009 sulla pubblicità legale. La Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2013 ha poi dato avviso dell’avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale, al fine di completarne la divulgazione.
Modalità operative per il recupero
Le aziende interessate devono effettuare il recupero delle somme anticipate tramite il flusso UNIEMENS, utilizzando il codice causale "L215" nell’Elemento previsto dal tracciato. Il conguaglio deve essere eseguito esclusivamente dai datori di lavoro beneficiari con una denuncia contributiva avente scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Codice di autorizzazione e verifica della regolarità contributiva
Prima di procedere al conguaglio è necessaria l’attribuzione del codice di autorizzazione "4H", con il significato di "azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia". Le sedi territorialmente competenti devono acquisire il DURC mediante la procedura "Sportello Unico Previdenziale" per verificare il requisito di regolarità contributiva richiesto dal decreto attuativo.
Gestione di eventuali irregolarità
Qualora il DURC evidenzi una situazione di inadempienza contributiva, si applica quanto previsto dall’art. 31, comma 3, del d.l. n. 69/2013, come richiamato dal comma 8-bis: dalla somma da erogare o da conguagliare deve essere trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza rilevata, in modo da assicurare la copertura dell’irregolarità attestata.
Istruzioni contabili
Per la registrazione contabile delle somme da recuperare la circolare non introduce una disciplina autonoma, ma rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 55 dell’8 aprile 2009.
Punti principali
Quadro normativo e finalità del recupero
La disciplina richiama l’abrogazione, dal 1 gennaio 2005, dell’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931 e il conseguente assoggettamento dei lavoratori dei pubblici servizi di trasporto al trattamento di malattia previsto per la generalità dei lavoratori dell’industria. La normativa prevede anche la possibilità di definire trattamenti aggiuntivi tramite contrattazione collettiva di categoria. In attuazione della legge n. 266/2005, i maggiori oneri contrattuali sono finanziati con risorse residue destinate al rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale, secondo criteri fissati da un decreto interministeriale Lavoro-Infrastrutture e Trasporti.
Decreto 10 giugno 2013 e anno di riferimento
Per l’anno 2010, il maggior onere derivante dagli accordi nazionali è stato quantificato dal Decreto 10 giugno 2013, che ha affidato all’INPS l’erogazione alle aziende degli importi spettanti secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto. Il decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con avviso della pubblicazione anche sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2013.
Modalità di recupero tramite UNIEMENS
Le aziende destinatarie devono recuperare le somme anticipate utilizzando il codice causale "L215" da valorizzare nell’Elemento del flusso UNIEMENS. Il conguaglio può essere effettuato solo dai datori di lavoro beneficiari e deve essere eseguito con una denuncia contributiva avente scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Attribuzione del codice di autorizzazione e verifica DURC
Prima del conguaglio deve essere attribuito il codice di autorizzazione "4H", che identifica l’azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia. Le sedi competenti devono richiedere il DURC tramite la procedura "Sportello Unico Previdenziale" per verificare la regolarità contributiva necessaria all’erogazione del beneficio.
Gestione delle inadempienze contributive
Se il DURC evidenzia un’inadempienza contributiva, trova applicazione l’art. 31, comma 3, del d.l. n. 69/2013, come richiamato dal comma 8-bis: dalla somma dovuta va trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza risultante dal documento, al fine di coprire l’irregolarità attestata.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle somme oggetto di recupero la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 55 dell’8 aprile 2009.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 9 ott 2013Circolare numero 145 del 09-10-2013
- Circolare · 8 ott 2013Circolare numero 144 del 08-10-2013
- Circolare · 14 ott 2013Circolare numero 148 del 14-10-2013
- Circolare · 14 ott 2013Circolare numero 147 del 14-10-2013
- Circolare · 7 ott 2013Circolare numero 141 del 07-10-2013
- Circolare · 7 ott 2013Circolare numero 142 del 07-10-2013
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →