Circolare numero 143 del 07-10-2013
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’U.S.I.L. – Unione Sindacati Lavoratori dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 31 luglio 2013 tra INPS e U.S.I.L. per la riscossione dei contributi associativi, effettuata insieme ai contributi obbligatori ma con natura volontaria. Sono disciplinati flussi informativi, verifiche delle deleghe, termini per l’invio dei dati e delle deleghe, costi del servizio, validità annuale e modalità di rinnovo. Vengono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di uno specifico conto e l’indicazione della sede dell’associazione.
Convenzione INPS-U.S.I.L. per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f.
Convenzione INPS-U.S.I.L. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 31 luglio 2013 tra INPS e U.S.I.L. – Unione Sindacati Lavoratori per la riscossione dei contributi associativi relativi alle aziende assuntrici di manodopera e ai p.c.c.f. Il documento disciplina sia la procedura di riscossione sia gli adempimenti informativi e contabili connessi, precisando che il contributo conserva natura volontaria.
Ambito della convenzione e natura del contributo
La convenzione è sottoscritta ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334. La riscossione del contributo associativo avviene insieme alla riscossione dei contributi obbligatori e con le stesse modalità operative. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS indica l’importo del contributo con la dicitura specifica "quota associativa U.S.I.L. – Unione Sindacati Lavoratori".
La circolare sottolinea che l’esazione congiunta non trasforma il contributo in un’obbligazione coattiva: il contributo resta volontario e, per tale ragione, l’Istituto non è tenuto ad attivare procedure di riscossione coattiva in caso di mancato pagamento.
Flussi informativi e verifiche delle deleghe
L’U.S.I.L. deve trasmettere alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione, sulla base delle deleghe ricevute. La trasmissione deve avvenire:
- entro il 10 gennaio di ciascun anno;
- per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno.
Devono essere comunicati anche i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione oppure hanno dichiarato di non voler più corrispondere la quota associativa.
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici mette poi a disposizione delle Strutture INPS territorialmente competenti i dati ricevuti, affinché queste ne confermino il contenuto dopo averli verificati con le deleghe sottoscritte dagli associati.
Presentazione delle deleghe sindacali
Le deleghe devono essere sottoscritte da ciascun socio, controfirmate e timbrate dal responsabile di U.S.I.L. e successivamente presentate dall’Associazione alle Strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo.
Questo passaggio è funzionale alla verifica di coerenza tra i dati trasmessi dall’Associazione e le adesioni effettivamente formalizzate dagli associati.
Costi del servizio
Per la convenzione sono stabiliti due importi:
- 2,18 euro per la gestione delle deleghe sindacali, l’emissione del modello F24 con code line corretta e il riversamento alle associazioni sindacali;
- 1,98 euro per la gestione della revoca e dell’annullamento delle deleghe sindacali.
La circolare richiama che tali costi sono stati determinati dall’Istituto con Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012, sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell’esercizio 2011.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha durata annuale. U.S.I.L. deve presentare la richiesta di rinnovo entro il 30 settembre di ogni anno, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite P.E.C., ossia almeno tre mesi prima della scadenza.
Istruzioni contabili
Per registrare contabilmente le trattenute relative ai contributi associativi riscossi per conto di U.S.I.L. viene istituito il conto GPN25128, denominato "contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto dell’Unione Sindacati Lavoratori (U.S.I.L.)".
La gestione della tenuta e della definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione è affidata direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Dati identificativi dell’Associazione
La circolare indica infine la sede dell’U.S.I.L. – Unione Sindacati Lavoratori in via Pagliara, 100 – Frigento (AV).
Punti principali
Oggetto della convenzione e modalità di riscossione
La convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, riguarda la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.). La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le medesime modalità, e nell’avviso di pagamento compare la dicitura "quota associativa U.S.I.L. – Unione Sindacati Lavoratori". La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo per l’INPS di esazione coattiva.
Adempimenti dell’Associazione e verifiche INPS
L’Associazione deve trasmettere alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno, i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota associativa. La Direzione centrale rende disponibili tali dati alle Strutture INPS territorialmente competenti, che ne verificano il contenuto confrontandolo con le deleghe rilasciate dagli associati.
Deleghe sindacali e termine di presentazione
Le deleghe sottoscritte da ciascun socio, controfirmate e timbrate dal responsabile U.S.I.L., devono essere presentate dall’Associazione alle Strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo.
Costi del servizio di riscossione
Per la convenzione sono previsti specifici importi: 2,18 euro per la gestione delle deleghe sindacali, l’emissione del modello F24 con code line corretta e il riversamento alle associazioni sindacali; 1,98 euro per la gestione della revoca e dell’annullamento delle deleghe sindacali. I costi richiamano i criteri individuati dall’Istituto con Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012, basati sulla contabilità analitica dell’esercizio 2011.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione ha validità annuale. La richiesta di rinnovo da parte di U.S.I.L. deve pervenire all’Istituto entro il 30 settembre di ogni anno, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.
Istruzioni contabili e gestione dei rapporti finanziari
Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto di U.S.I.L. è istituito il conto GPN25128, denominato "contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto dell’Unione Sindacati Lavoratori (U.S.I.L.)". La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione sono attribuite direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Sede dell’Associazione
La sede di U.S.I.L. – Unione Sindacati Lavoratori è indicata in via Pagliara, 100 – Frigento (AV).
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