Circolare numero 140 del 03-10-2013
Modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 1, comma 240, della legge n. 228/2012, che consente di liquidare la pensione di inabilità tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle diverse gestioni interessate. Vengono chiariti destinatari, modalità di presentazione della domanda, criteri di accertamento del diritto e della misura, regole di liquidazione pro quota, decorrenza, effetti sull’assegno ordinario di invalidità, riflessi sulle pensioni ai superstiti e disciplina dei ricorsi.
Pensione di inabilità per iscritti a più gestioni assicurative
Pensione di inabilità per iscritti a più gestioni assicurative
La circolare interviene per dare attuazione all’art. 1, comma 240, della legge n. 228/2012, che modifica il trattamento di inabilità di cui all’art. 2 della legge n. 222/1984 nei casi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative. Il nuovo criterio impone di considerare, ai fini del diritto e della misura, tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, con applicazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2013.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina riguarda i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, nonché alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, la regola si applica anche quando la domanda è presentata in attività di servizio, purché la cessazione dal servizio intervenga dopo il 1° gennaio 2013, secondo gli articoli 3 e 4 del DM 8 maggio 1997, n. 187.
La circolare precisa che la disposizione opera anche quando il richiedente sia già titolare di assegno ordinario di invalidità e chieda il riconoscimento della pensione di inabilità dal 1° gennaio 2013. Restano invece fuori dall’ambito di applicazione i casi in cui lo stato di inabilità sia stato riconosciuto entro il 31 dicembre 2012.
Contribuzione disponibile e conseguenze della revoca
Per "contribuzione disponibile" si intende quella non già utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico. Non sono disponibili, invece, i contributi che servono per la liquidazione di supplementi di pensione.
Se la pensione di inabilità, liquidata con il criterio del cumulo della contribuzione disponibile, viene revocata, la contribuzione accreditata nelle singole gestioni che ha dato luogo alla prestazione torna a essere utilizzabile per le pensioni proprie di ciascuna gestione. Inoltre, se il diritto viene meno per recupero della capacità lavorativa, spetta la contribuzione figurativa per tutto il periodo di godimento della pensione, da accreditare nella forma pensionistica presso cui il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. Questo accredito figurativo è ammesso solo se la cessazione del diritto dipende effettivamente dal venir meno dello stato di inabilità; resta escluso negli altri casi.
Presentazione della domanda e istruttoria
La domanda di pensione di inabilità va presentata all’ente gestore della forma assicurativa di ultima iscrizione, cioè quella presso cui risulta accreditata l’ultima contribuzione. Se al momento della domanda il lavoratore risulta iscritto a più gestioni, può scegliere quella a cui presentare l’istanza.
L’ente che riceve la domanda assume il ruolo di ente istruttore: deve contattare le altre gestioni indicate dal lavoratore, acquisire la certificazione dell’anzianità contributiva utile e dei periodi corrispondenti, verificare il requisito amministrativo sommando tutti i periodi non coincidenti e, una volta acquisito il parere sanitario positivo, chiedere alle altre gestioni interessate di determinare le rispettive quote di pensione.
Per i dipendenti pubblici, l’amministrazione datrice di lavoro deve richiedere alla competente sede Inps - Gestione Dipendenti Pubblici la certificazione di eventuali ulteriori periodi contributivi ai fini dell’avvio dell’accertamento sanitario dello stato di inabilità.
Regole per il diritto alla prestazione
Ai fini del diritto alla pensione di inabilità, i requisiti amministrativi devono essere verificati considerando tutti i periodi contributivi presenti nelle forme assicurative indicate dalla norma. Se vi sono periodi coincidenti, questi vanno computati una sola volta.
Le sedi sono tenute a verificare l’eventuale presenza di contribuzione in più gestioni anche tramite il casellario degli attivi. Per il coordinamento tra contribuzione ex Enpals e contribuzione Inps AGO-Fpld, ai soli fini del diritto, non si applica più l’art. 16 del D.P.R. n. 1420/1971, ma la disciplina del comma 240 dell’art. 1 della legge n. 228/2012.
Criteri di misura e maggiorazione convenzionale
Il trattamento di inabilità deve essere liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile, anche se coincidente, nelle gestioni interessate, pur quando il lavoratore abbia già maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una sola di esse.
La prestazione è composta da:
- una quota riferita all’anzianità contributiva maturata fino alla decorrenza della pensione;
- una quota di maggiorazione convenzionale dell’importo precedente, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 222/1984.
La maggiorazione convenzionale deve essere calcolata secondo le regole del sistema contributivo, in coerenza con l’art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, e con i richiami alla circolare n. 180/1996, alla circolare n. 35/2012 e, per la Gestione Dipendenti Pubblici, alle circolari Inpdap n. 57/1997 e n. 37/2012.
Il calcolo avviene aggiungendo al montante individuale una ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento del 60° anno di età, calcolata sulla base della media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 503/1992. In ogni caso non può essere riconosciuta un’anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, l’importo della pensione di inabilità non può superare l’80% della base pensionabile né l’ammontare del trattamento privilegiato spettante, ove applicabile, per inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Liquidazione pro quota tra le gestioni
La pensione è liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore risulta iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. Le gestioni interessate determinano ciascuna la propria quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, applicando le regole di calcolo del proprio ordinamento e prendendo a base le rispettive retribuzioni o i rispettivi redditi di riferimento.
Ai fini della quota pro quota si considerano tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, anche se coincidono con periodi presenti in altre gestioni. Per la determinazione del sistema di calcolo, occorre considerare l’anzianità complessivamente maturata al 31 dicembre 1995 nelle diverse gestioni, purché i periodi non siano sovrapposti temporalmente.
La quota relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è comunque calcolata con il sistema contributivo. I periodi maturati nelle diverse gestioni concorrono, insieme a quelli della gestione "accertatrice", alla determinazione dell’anzianità massima riconoscibile ai fini della maggiorazione convenzionale. Nel calcolo di quest’ultima, per individuare la quota di contribuzione rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti nella gestione interessata. L’onere della maggiorazione viene ripartito tra le diverse gestioni in proporzione al rapporto tra anzianità utile per la misura posseduta in ciascuna gestione e anzianità complessiva utile maturata dal lavoratore.
Decorrenza, assegno ordinario di invalidità e pensione ai superstiti
La decorrenza della pensione di inabilità segue i criteri vigenti nella gestione che la liquida.
La domanda di pensione può essere presentata anche con richiesta subordinata di assegno ordinario di invalidità. Se la pensione di inabilità non viene liquidata, il fascicolo è trasferito d’ufficio alla gestione presso cui l’assegno è previsto; in presenza dei requisiti di legge, l’assegno può essere liquidato secondo le regole vigenti.
La circolare chiarisce anche i riflessi della nuova disciplina sulle pensioni ai superstiti. Se il titolare di una pensione di inabilità liquidata con decorrenza successiva al 1° gennaio 2013 decede, i superstiti hanno diritto a un’unica pensione ai superstiti. Se, invece, il soggetto aveva presentato domanda entro il 31 dicembre 2012 ed era stato riconosciuto in possesso dei requisiti amministrativi e sanitari entro tale data, ma muore successivamente senza essere ancora titolare della prestazione, ai superstiti si applicano i criteri previgenti.
La motivazione richiamata si fonda sull’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il diritto alla pensione di inabilità sorge per la sola sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo, mentre la cessazione dell’attività o la cancellazione dagli albi costituiscono soltanto condizioni di erogabilità.
Norme applicabili e ricorsi amministrativi
Per incompatibilità, incumulabilità con rendita INAIL per il medesimo evento inabilitante, revisioni e pensione privilegiata di inabilità, si applicano le norme della gestione che liquida ed eroga la prestazione.
I provvedimenti adottati dall’ente istruttore possono essere impugnati con ricorso amministrativo secondo le modalità previste per gli altri provvedimenti della gestione liquidatrice. Le altre gestioni coinvolte devono partecipare all’istruttoria del ricorso per quanto di competenza e la decisione deve essere assunta previa acquisizione del parere di tutte le gestioni pensionistiche interessate dal cumulo.
Punti principali
Ambito soggettivo e decorrenza della nuova disciplina
La disciplina si applica ai soggetti iscritti a due o più forme assicurative indicate dalla norma che presentano domanda di pensione di inabilità dal 1° gennaio 2013. Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, rileva anche l’ipotesi di domanda presentata in attività di servizio, con effetto dalla cessazione successiva al 1° gennaio 2013. È inclusa anche la richiesta di pensione di inabilità da parte di chi sia già titolare di assegno ordinario di invalidità, se il riconoscimento dello stato di inabilità decorre dal 1° gennaio 2013. Restano esclusi i casi in cui lo stato di inabilità sia stato riconosciuto entro il 31 dicembre 2012.
Contribuzione disponibile e effetti sulla revoca
Per contribuzione disponibile si intende quella non utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico; non sono invece disponibili i contributi utilizzabili per supplementi di pensione. In caso di revoca della pensione di inabilità liquidata secondo il nuovo criterio, la contribuzione accreditata nelle singole gestioni torna utile per le prestazioni pensionistiche proprie di ciascuna gestione. Se la cessazione del diritto deriva dal recupero della capacità lavorativa, viene riconosciuta la contribuzione figurativa per tutto il periodo di godimento della pensione, da accreditare nella forma pensionistica in cui il lavoratore era iscritto al momento dell’insorgere dello stato inabilitante; ciò non vale se la cessazione dipende da cause diverse dalla cessazione dello stato di inabilità.
Presentazione della domanda e istruttoria
La domanda va presentata all’ente gestore della forma assicurativa di ultima iscrizione, cioè quella presso cui risulta l’ultima contribuzione accreditata. Se il lavoratore è iscritto a più gestioni al momento della domanda, può scegliere la gestione presso cui presentarla. L’ente ricevente svolge l’istruttoria, contatta le altre gestioni indicate nella domanda, acquisisce le informazioni sull’anzianità contributiva utile e sui relativi periodi, verifica il requisito amministrativo sommando i periodi non coincidenti e, dopo il parere sanitario positivo, comunica agli altri enti interessati affinché determinino le proprie quote di pensione.
Criteri di diritto alla pensione di inabilità
Ai fini del diritto, i requisiti amministrativi devono essere verificati considerando tutti i periodi contributivi presenti nelle forme assicurative indicate dalla norma, computando una sola volta i periodi coincidenti. Le sedi devono controllare l’eventuale presenza di contribuzione in più gestioni anche tramite il casellario degli attivi. Per la contribuzione ex Enpals e Inps AGO-Fpld, ai soli fini del diritto, non si applica più l’art. 16 del D.P.R. n. 1420/1971 ma il comma 240 dell’art. 1 della legge n. 228/2012. Per i dipendenti pubblici, l’amministrazione che riceve l’istanza deve chiedere alla competente sede Inps - Gestione Dipendenti Pubblici la certificazione di eventuali ulteriori periodi contributivi.
Criteri di misura e maggiorazione convenzionale
La pensione di inabilità è composta da una quota corrispondente all’anzianità contributiva maturata fino alla decorrenza e da una quota di maggiorazione convenzionale. Per la sua quantificazione si tiene conto di tutta la contribuzione disponibile, anche se coincidente, nelle gestioni interessate. La maggiorazione convenzionale segue le regole del sistema contributivo e si determina aggiungendo al montante individuale dei contributi una quota aggiuntiva riferita al periodo tra decorrenza della pensione e compimento del 60° anno di età, sulla base della media delle basi annue pensionabili degli ultimi cinque anni, rivalutate ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 503/1992. Non può essere computata un’anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni. Per la Gestione Dipendenti Pubblici, l’importo non può superare l’80% della base pensionabile né l’eventuale trattamento privilegiato spettante per causa di servizio.
Liquidazione pro quota tra le gestioni
La pensione è liquidata ed erogata dalla gestione nella quale il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. Le gestioni interessate determinano la misura pro quota in base ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni o redditi di riferimento. Ai fini della quota si considerano tutti i periodi accreditati nella singola gestione, anche se coincidenti con periodi presenti in altre gestioni. Per stabilire il sistema di calcolo occorre considerare l’anzianità complessivamente maturata al 31 dicembre 1995, purché i periodi non siano sovrapposti. La quota relativa alle anzianità dal 1° gennaio 2012 è comunque calcolata con il sistema contributivo. La ripartizione dell’onere della maggiorazione convenzionale avviene in proporzione all’anzianità utile per la misura posseduta in ciascuna gestione rispetto all’anzianità complessiva.
Decorrenza, domanda subordinata e superstiti
La decorrenza della pensione segue i criteri vigenti nella gestione che liquida la prestazione. La domanda di pensione di inabilità può contenere in subordine quella di assegno ordinario di invalidità; se la pensione di inabilità non viene liquidata, il fascicolo è trasferito d’ufficio alla gestione competente per l’assegno, se previsto, e la prestazione può essere liquidata secondo i criteri vigenti. La circolare chiarisce inoltre che il nuovo comma 240 incide sui superstiti: se il titolare di pensione di inabilità liquidata con decorrenza successiva al 1° gennaio 2013 decede, i superstiti conseguono un’unica pensione ai superstiti; se invece la domanda era stata presentata e i requisiti già riconosciuti entro il 31 dicembre 2012, ma il decesso avviene successivamente senza che la pensione sia stata materialmente liquidata, restano applicabili i criteri previgenti.
Norme della gestione liquidatrice e ricorsi
Per incompatibilità, incumulabilità con rendita INAIL per lo stesso evento inabilitante, revisioni e pensione privilegiata di inabilità si applicano le regole della gestione che liquida ed eroga la pensione. I provvedimenti assunti dall’ente istruttore sono impugnabili con ricorso amministrativo secondo le modalità previste per gli altri provvedimenti della gestione liquidatrice; le altre gestioni devono partecipare all’istruttoria del ricorso per le rispettive competenze e la decisione viene adottata previa acquisizione del parere di tutte le gestioni pensionistiche coinvolte nel cumulo.
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