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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23895/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello deducendo vizi di motivazione e di travisamento della prova: per Lubello si censurava l'attendibilità della testimonianza di Nicolino Bertello, l'errata valutazione della cessione della Lancia Y (Fortarezza/Pasquale vs Antonio) e la presunta errata valutazione della presenza dell'imputato presso la carrozzeria Preianò; si contestava inoltre la motivazione sulla determinazione della pena (rilevanza dei precedenti). Per Mazzitelli si denunciava mancata prova dell'elemento soggettivo del reato, travisamento o mancata individuazione dell'identità delle fotografie prodotte (sinistri del 06/06/2017 e 09/08/2017) e difetto di considerazione circa la paternità delle foto (realizzate dalla carrozzeria Praianò/cessione del credito).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le censure sono manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. Il Collegio ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità: non è ammessa una rivalutazione delle prove o della credibilità dei testi, salvo che sia dimostrato un travisamento della prova decisiva idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio. È stato altresì richiamato che questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione. Conseguenza: restano ferme le statuizioni della Corte d'appello (con le relative assoluzioni parziali e le riduzioni già operate), i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma che descrive il reato contestato ai ricorrenti; la Corte dà per acquisita la qualificazione del fatto ai fini del quadro imputativo già valutato dai giudici di merito

  • art. 133 cod. pen.

    Applicato in tema di motivazione della determinazione della pena: quando la pena inflitta si avvicina al minimo edittale, il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 è considerato sufficiente per motivare la congruità della pena

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione sui vizi di motivazione: la Corte può sindacare il travisamento o l'omessa valutazione della prova solo se riguarda una prova decisiva e il vizio è puntualmente indicato come idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio

  • art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamati per precisare che questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione, salvo i casi tassativi in cui è consentito l'esame d'ufficio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma a titolo di ammenda all'erario (Cassa delle Ammende) in caso di ricorso inammissibile

  • art. 8, legge n. 46/2006

    Riferimento normativo relativo alla modifica dell'art. 606 c.p.p.; utilizzato per spiegare il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione e sul travisamento della prova

Massime di principio

  • La Cassazione non rifa di regola la valutazione delle prove o la credibilità dei testimoni: per ottenere accoglimento in cassazione è necessario dimostrare un errore di travisamento o l'omessa valutazione di una prova decisiva, indicandolo in modo puntuale e mostrando che esso disarticola l'intero ragionamento probatorio
  • Le doglianze meramente critiche sulla persuasività, sulla completezza o sulla diversa interpretazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità; tali aspetti sono prerogativa del giudice del merito
  • Questioni e profili non sollevati nelle sedi di merito (in particolare in appello) non sono devolutivi alla Cassazione e, salvo eccezioni tassative, non possono essere esaminati per la prima volta in sede di legittimità
  • In tema di motivazione della pena, quando il giudice infligge una pena prossima al minimo edittale, la motivazione può limitarsi al richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p., essendo attenuato l'obbligo di dettagliata giustificazione
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e a sanzioni economiche (es. somma a favore della Cassa delle Ammende), pertanto va valutata la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazione in Cassazione

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