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Sentenza

Sentenza n. 1622/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione provinciale di conclusione negativa della conferenza di servizi per il rinnovo dell’AUA e ordinanza comunale di cessazione immediata dell’attività, fondate sull’incompatibilità urbanistica dell’impianto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la determinazione provinciale del 18 agosto 2026, con cui si è conclusa negativamente la conferenza di servizi per il rinnovo dell’AUA, l’ordinanza comunale n. 93 del 24 agosto 2026, che ha disposto la cessazione ad horas dell’attività, e i pareri comunali presupposti. La motivazione amministrativa era che l’impianto, situato in area classificata F4 – parco urbano dal PRG, fosse urbanisticamente incompatibile. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990 e della disciplina urbanistica ed estrattiva, nonché difetto di motivazione e istruttoria, travisamento ed eccesso di potere, contestando che il Comune avesse adeguatamente qualificato il vincolo come conformativo anziché espropriativo e considerato l’eventuale decadenza di quest’ultimo. Con il secondo capo del quarto motivo ha censurato l’omessa valutazione della domanda subordinata di proroga o rinnovo temporaneo dell’autorizzazione, o comunque di differimento della chiusura, in attesa del trasferimento dell’attività in un nuovo impianto per il quale era stato rilasciato il permesso di costruire e i cui lavori erano iniziati. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione della pendenza di un’istanza di condono presentata nel 2004 ai sensi della l. 326/2003, e il fatto che il Comune avesse opposto in giudizio il diniego relativo a una diversa istanza. Il primo motivo riguardava la rilevanza del PRAE e la riconducibilità dell’impianto all’attività estrattiva; la questione è stata assorbita perché non era stata trattata nel procedimento né posta a fondamento dell’atto.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e i provvedimenti impugnati sono stati annullati nei limiti indicati in motivazione. È stata accolta la censura di difetto di motivazione sulla qualificazione della destinazione F4: quando la destinazione consente opere riservate alla fruizione pubblica, può configurarsi un vincolo espropriativo; il Comune avrebbe quindi dovuto motivare adeguatamente perché riteneva il vincolo conformativo e non espropriativo, anche considerando l’eventuale decadenza. È stata accolta anche la censura relativa all’omesso esame della richiesta subordinata di proroga o rinnovo temporaneo e di differimento della chiusura: il Comune non aveva risposto, benché sollecitato dalla Provincia, e le giustificazioni addotte solo in giudizio erano motivazioni postume non riferibili all’amministrazione; inoltre gli atti non dimostravano ritardi imputabili alla società, mentre i lavori del nuovo impianto erano stati avviati dopo il permesso rilasciato nel maggio 2026. È stata accolta la censura relativa alla pendenza del condono: il diniego prodotto dal Comune si riferiva a una diversa istanza, mentre la documentazione della ricorrente attestava la pendenza dell’istanza presentata ai sensi della l. 326/2003; l’amministrazione non poteva fondare ostacoli sull’omessa conclusione di un procedimento di propria competenza. Il motivo relativo al PRAE è stato assorbito. L’illegittimità investe anzitutto i pareri comunali presupposti; la determinazione provinciale, pur corretta sul piano procedimentale, è illegittima perché deriva dal presupposto comunale viziato. In sede di riedizione del potere, le amministrazioni devono rinnovare l’istruttoria, valutare la prosecuzione temporanea dell’attività ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.P.R. 59/2013, riscontrare le richieste di proroga o rinnovo e di differimento della chiusura, e ridefinire l’esito della conferenza di servizi e il provvedimento conclusivo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 10-bis l. 241/1990

    Alla luce del chiarimento documentale intervenuto reputa il Collegio che risulti condivisibile la censura di violazione dell’art. 10 bis L.n.241/1990, nella parte in cui prevede che l’Amministrazione non possa frapporre ostacoli all’accoglimento di un’istanza fondati sulla mancata conclusione di procedimenti per i quali avrebbe competenza.

    L’amministrazione non può opporre a un’istanza la mancata conclusione di un procedimento che rientra nella propria competenza; inoltre deve rendere nel procedimento una motivazione effettiva sulle osservazioni e sulle richieste pertinenti del privato.

  • art. 5, comma 4, d.P.R. 59/2013

    riesaminare gli atti del procedimento alla luce delle coordinate ermeneutiche innanzi delineate, considerando nelle more la richiesta di prosecuzione temporanea dell’attività proposta dalla Mar.Sal. ai sensi dell’art. 5 comma 4 del DPR n. 59/2013;

    Nel rinnovare l’istruttoria relativa all’AUA, le amministrazioni devono considerare la richiesta di prosecuzione temporanea dell’attività presentata ai sensi di questa disposizione.

  • art. 9 d.P.R. 380/2001

    Tuttavia l’Amministrazione ha precisato che anche a voler seguire l’opzione ermeneutica sostenuta dalla Società - dunque qualificando come espropriativa la natura del vincolo e addirittura anche volendone affermare la decadenza - l’area sarebbe da considerare come “Zona bianca” nella quale, visti gli indici di edificabilità previsti per le predette aree all’art. 9 TUED, in ogni caso, non vi sarebbe stato spazio per l’ubicazione e quindi per il mantenimento dell’attività nell’area in questione.

    La norma è richiamata nel testo come disciplina degli indici di edificabilità delle zone bianche, ma il giudice non decide nel merito tale argomento, avendo accolto le censure di motivazione e istruttoria.

Massime di principio

  • La destinazione urbanistica a verde pubblico configura un vincolo preordinato all’esproprio quando le opere realizzabili sono destinate esclusivamente alla fruizione pubblica e indifferenziata; la possibilità di intervento privato mediante convenzione non esclude tale natura se l’opera non è collocabile sul mercato e deve essere ceduta all’ente pubblico. In tal caso l’amministrazione deve attribuire una nuova destinazione urbanistica o procedere all’esproprio con indennizzo.
  • Quando la qualificazione del vincolo urbanistico come conformativo o espropriativo è decisiva per la compatibilità dell’attività, l’amministrazione deve motivare adeguatamente tale qualificazione; non è sufficiente affermare l’incompatibilità urbanistica senza affrontare la natura del vincolo e le contestazioni pertinenti.
  • L’amministrazione deve esaminare e riscontrare le richieste subordinate pertinenti, comprese quelle di proroga, rinnovo temporaneo o differimento della cessazione dell’attività, specialmente quando è in corso il trasferimento dell’attività in una nuova sede autorizzata e i lavori risultano avviati. Le ragioni ostative non possono essere introdotte per la prima volta nelle difese processuali come motivazione postuma.
  • La proroga di un’autorizzazione già rilasciata e il rinnovo sono istituti distinti: la proroga sposta in avanti, senza modificarne l’oggetto, il termine di efficacia dell’atto originario e richiede una valutazione limitata alla persistente soddisfazione dell’interesse pubblico; il rinnovo instaura un nuovo rapporto e richiede una nuova istruttoria e una nuova comparazione degli interessi.
  • L’amministrazione non può frapporre ostacoli all’accoglimento di un’istanza fondati sulla mancata conclusione di un procedimento di propria competenza, soprattutto quando la documentazione prodotta dimostra che l’istanza è tuttora pendente e che il provvedimento negativo invocato riguarda una diversa pratica.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliVincoli urbanisticiPartecipazione al procedimentoAutotutela
RamiAmbienteUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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