Sentenza n. 11405/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 1155/13.07.2021; - a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; - nonché, per quanto occorrer possa, dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02.04.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso; - della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente in Romania; - del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea; - per la condanna delle Amministrazioni intimate all' attivazione di procedure compensative;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva respinto l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania per l'insegnamento di sostegno. Il diniego era fondato, da un lato, sulla mancanza di un'attestazione del Ministero rumeno ritenuta necessaria ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2013/55/UE e, dall'altro, sull'asserita incompetenza del Ministero dell'Istruzione a riconoscere titoli di specializzazione conseguiti all'estero. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego, sostenendo la validità della formazione conseguita presso università rumene, il proprio diritto al riconoscimento dei titoli abilitanti ottenuti in uno Stato membro dell'Unione europea e l'obbligo dell'amministrazione di attivare, ove necessario, procedure o misure compensative. Ha inoltre prodotto l'Adverinta rilasciato dal Ministero rumeno dell'Educazione nazionale, comprensivo degli esami sostenuti.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'istanza di rinvio, non ravvisando i casi eccezionali previsti dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittimo il diniego perché contrastante con la disciplina europea e con i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18-22 del 2022, in particolare nella n. 22/2022. L'Adverinta prodotto dal ricorrente è riconducibile all'attestazione di qualifica prevista dall'art. 13 della direttiva 2005/36/CE, poiché rilasciato all'esito del percorso formativo previsto nello Stato d'origine per l'accesso alla professione. L'amministrazione avrebbe dovuto esaminare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare durata, livello e qualità della formazione e, ove necessario, imporre misure compensative adeguate e proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il giudice ha inoltre escluso l'incompetenza del Ministero dell'Istruzione, rilevando che la controversia riguarda il riconoscimento della formazione estera finalizzato all'esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno, non il mero riconoscimento di un titolo di studio. La competenza appartiene quindi al Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 300/1999, come modificato dal d.l. 1/2020, convertito nella l. 12/2020. Il provvedimento impugnato è stato annullato e l'amministrazione è stata obbligata a riesaminare l'istanza secondo i principi indicati, con eventuale sottoposizione del ricorrente a misure compensative. Le spese sono state compensate in ragione dei precedenti contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 13 direttiva 2005/36/CE
attestazione di qualifica
L'Adverinta rilasciato dall'autorità rumena può essere ricondotto all'attestazione di qualifica quando certifica la formazione prevista nello Stato d'origine per l'accesso alla professione.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
disponendo opportune e proporzionate misure compensative
L'autorità competente deve valutare la formazione e può imporre misure compensative adeguate e proporzionate quando sussistano differenze rilevanti rispetto alla formazione richiesta nello Stato ospitante.
art. 50 d.lgs. 300/1999
organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale
La disposizione attribuisce al Ministero dell'Istruzione la competenza sul riconoscimento della formazione estera finalizzata all'esercizio della professione docente, compreso l'insegnamento di sostegno.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio dell'udienza non è dovuto in assenza di circostanze eccezionali.
art. 13 direttiva 2013/55/UE
Il provvedimento ministeriale aveva richiamato la disposizione per ritenere necessaria un'attestazione del Ministero rumeno, ma il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione, l'Adverinta prodotto, alla luce dei principi dell'Adunanza Plenaria.
Massime di principio
- L'autorità italiana competente non può respingere l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l'insegnamento di sostegno senza esaminare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente.
- L'Adverinta rilasciato dall'autorità rumena, quando certifica il percorso formativo e gli esami sostenuti per l'accesso alla professione, è riconducibile all'attestazione di qualifica prevista dall'art. 13 della direttiva 2005/36/CE.
- Nel procedimento di riconoscimento della formazione professionale estera, l'amministrazione deve verificare durata, livello e qualità della formazione e, ove sussistano differenze rispetto alla formazione richiesta in Italia, disporre misure compensative adeguate e proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
- La competenza a riconoscere la formazione estera finalizzata all'esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno appartiene al Ministero dell'Istruzione, poiché la questione riguarda l'abilitazione e la specializzazione del personale docente e non il mero riconoscimento di un titolo di studio.
- Anche qualora non sia riconosciuta la piena applicabilità della direttiva 2005/36/CE, le autorità italiane devono comunque valutare la domanda alla luce delle disposizioni generali del TFUE e non possono respingerla senza un esame sostanziale della formazione acquisita.
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