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Circolare

Circolare numero 1 del 3-1-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla precedente disciplina in materia di abbuono dei piccoli crediti e rinuncia all'azione legale. Precisa come calcolare i limiti di importo per l'abbuono, distinguendo tra crediti soggetti al regime ordinario e crediti rientranti nell'art. 2, comma 13, del D.L. n. 338/1989, e chiarisce il trattamento di contributi, sanzioni e oneri accessori. Viene inoltre ribadita l'applicazione delle regole relative alla singola partita debitoria, alle denunce rettificative e ai rimborsi ai datori di lavoro, nonché l'immediata applicazione del limite di L. 20.000 per i rimborsi verso l'Istituto.

Chiarimenti sull'abbuono dei piccoli crediti e sulla rinuncia all'azione legale

Chiarimenti in materia di abbuono dei piccoli crediti e rinuncia all'azione legale

La circolare interviene per chiarire l'applicazione della disciplina già fornita con la circolare n. 265 del 14 dicembre 1989 e con il messaggio n. 57036 del medesimo giorno, relativo all'attuazione della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 872 del 27 luglio 1989. I chiarimenti riguardano in particolare il calcolo dei limiti di importo per l'abbuono, il trattamento di contributi, sanzioni e oneri accessori, nonché l'ambito applicativo delle disposizioni su singole partite debitorie, denunce rettificative e rimborsi.

Ambito temporale di applicazione

Viene confermato che le disposizioni a regime contenute nei punti A e B trovano applicazione per i crediti riferiti a periodi di paga successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1989. Tale precisazione serve a delimitare l'ambito temporale della nuova disciplina rispetto ai crediti già maturati o in corso in quella data.

Determinazione del limite di abbuono

La circolare distingue tra due ipotesi:

  • per i crediti soggetti alla disciplina ordinaria, i limiti di somma previsti per l'abbuono devono essere considerati comprensivi sia dell'importo dei contributi sia delle sanzioni;
  • per i crediti ricompresi nell'ambito dell'art. 2, comma 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, ai fini del limite di abbuono occorre invece considerare soltanto l'importo del debito contributivo, anche quando il credito sia composto da contributi e sanzioni, comprese quelle per sgravio illegittimo.

Si precisa inoltre che il limite di L. 35.000 opera anche quando il credito sia formato esclusivamente da oneri accessori.

Sanzioni e oneri accessori autonomi

Per i crediti ricompresi nell'art. 2, comma 13, è chiarito che la rinuncia riguarda soltanto le sanzioni strettamente collegate al credito costituito da soli contributi da abbandonare. Se però risultano presenti oneri accessori autonomi rispetto a quel credito, quali ad esempio le sanzioni sul saldo del mod. DM 10 versato tardivamente o le sanzioni previste dall'art. 30 della L. 21 dicembre 1978, n. 843, l'intero importo deve essere recuperato qualora superi il limite di L. 35.000.

Regole sulla singola partita debitoria e sui rimborsi

Viene ribadito che le indicazioni contenute nei punti 3), 4) e 5) del messaggio richiamato si applicano, salvo diversi limiti di somma, sia ai crediti esistenti al 10 ottobre 1989 sia a quelli maturati successivamente. Tali indicazioni riguardano:

  • il riferimento a ogni singola partita debitoria per l'individuazione del limite di somma ai fini dell'abbuono;
  • le denunce rettificative;
  • il rimborso delle somme a credito dei datori di lavoro.

Limite per il rimborso dei crediti dei datori di lavoro

Infine, per il limite di L. 20.000 previsto per il rimborso dei crediti vantati nei confronti dell'Istituto dai datori di lavoro, la circolare chiarisce che esso deve essere applicato immediatamente, senza distinzione in relazione al periodo cui il credito si riferisce.

La circolare si chiude con l'indicazione che il testo è trasmesso via terminale nelle more della stampa, al fine di consentirne l'immediata conoscenza e applicazione.

Punti principali

Ambito dei chiarimenti

La circolare interviene a seguito di richieste provenienti da alcune Sedi in merito ai punti della circolare n. 265 del 14 dicembre 1989, trasmessa con messaggio n. 57036, contenente le istruzioni per l'attuazione della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 872 del 27 luglio 1989 in materia di abbuono dei piccoli crediti e rinuncia all'azione legale.

Applicazione delle disposizioni a regime

Si ribadisce che le disposizioni a regime di cui ai punti A e B si applicano ai crediti relativi a periodi di paga successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1989.

Calcolo del limite per l'abbuono

Per i crediti ordinari il limite di somma per l'abbuono deve intendersi comprensivo di contributi e sanzioni. Per i crediti rientranti nell'art. 2, comma 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, invece, ai fini dell'individuazione del limite di abbuono occorre considerare il solo importo del debito contributivo, anche quando il credito comprenda contributi e sanzioni, incluse quelle per sgravio illegittimo.

Crediti costituiti da soli oneri accessori

Viene precisato che il limite di L. 35.000 vale anche quando il credito sia formato esclusivamente da oneri accessori.

Sanzioni e oneri accessori non strettamente riferiti al credito abbandonato

In relazione all'art. 2, comma 13, è chiarito che le sanzioni oggetto di rinuncia sono solo quelle strettamente collegate al credito per soli contributi da abbandonare. Tuttavia, se sono presenti oneri accessori autonomi rispetto a tale credito, come le sanzioni sul saldo del mod. DM 10 versato tardivamente o le sanzioni ex art. 30 della L. 21 dicembre 1978, n. 843, l'intero importo deve essere recuperato qualora superi il limite di L. 35.000.

Partita debitoria, denunce rettificative e rimborsi

Si conferma che le regole dei punti 3), 4) e 5) del messaggio richiamato, relative al riferimento a ogni singola partita debitoria per l'individuazione del limite di somma ai fini dell'abbuono, alle denunce rettificative e al rimborso delle somme a credito dei datori di lavoro, si applicano sia ai crediti esistenti al 10 ottobre 1989 sia a quelli maturati successivamente, salvi i diversi limiti di somma.

Limite per il rimborso dei crediti dei datori di lavoro

Il limite di L. 20.000 per il rimborso dei crediti vantati nei confronti dell'Istituto dai datori di lavoro, previsto dal punto C del messaggio citato, deve essere applicato immediatamente e indipendentemente dal periodo cui il credito si riferisce.

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