Circolare numero 3 del 3-1-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce risposte ai quesiti posti dalle SAP per uniformare gli indirizzi nelle aree "Liquidazione pensioni" e "Gestione pensioni" con riferimento alle prestazioni in favore dei lavoratori marittimi. Vengono chiarite le competenze ancora accentrate al Servizio PMT per le pensioni in regime internazionale e per quelle in pagamento all’estero, la possibilità di variazione del titolo della pensione in sede di ricorso, l’applicazione della disciplina sugli indebiti dopo la riliquidazione ex art. 58 della legge n. 413/1984, il coordinamento tra pensione AGO e pensione marittima, la competenza della Sede di Savona per la posizione assicurativa dei marittimi stranieri non residenti, il rimborso delle spese sanitarie per accertamenti medici e la corretta individuazione del termine del periodo transitorio previsto dall’art. 58 della legge n. 413/1984.
Chiarimenti operativi sulle prestazioni pensionistiche dei lavoratori marittimi
Chiarimenti operativi sulle prestazioni pensionistiche dei lavoratori marittimi
La circolare ha finalità di uniformare l’azione delle SAP nelle materie di liquidazione e gestione delle pensioni dei lavoratori marittimi. I chiarimenti riguardano in particolare il regime internazionale, le prestazioni in pagamento all’estero, la riliquidazione ex legge n. 413/1984, gli indebiti, la competenza per alcune pratiche speciali e la corretta applicazione del periodo transitorio previsto dalla disciplina del 1984.
Pensioni in regime internazionale e pensioni in pagamento all’estero
Fino all’approntamento delle procedure meccanografiche restano accentrate al Servizio PMT della Direzione Generale, Reparti 9 e 10, diverse competenze operative. In particolare, il Servizio conserva:
- la liquidazione e la gestione delle pensioni dirette e di reversibilità in regime di convenzione internazionale, cui viene attribuito il certificato di categoria PM;
- la gestione delle pensioni dirette e di reversibilità in pagamento all’estero, comprese ricostituzioni, assegni familiari, ricorsi e attività connesse;
- la liquidazione delle pensioni dirette in pagamento all’estero e delle pensioni di reversibilità derivanti da pensioni già in pagamento all’estero.
Variazione del titolo della pensione in sede di ricorso
La circolare ammette la possibilità di variare, a seguito di ricorso, il titolo della pensione già liquidata, anche quando la domanda originaria fosse stata presentata per un diverso tipo di prestazione, come vecchiaia anticipata o anzianità. Tale interpretazione deriva dall’impostazione della legge n. 413/1984, volta a consentire l’attribuzione del trattamento più favorevole su richiesta dell’interessato.
La variazione è tuttavia subordinata a una condizione essenziale: i requisiti della nuova pensione devono essere già maturati al momento della presentazione della domanda. Il chiarimento tiene conto del fatto che, in materia di pensioni dei marittimi, la valutazione complessiva può non essere sempre possibile in via preventiva, soprattutto prima della completa conoscenza della posizione assicurativa comprensiva dei prolungamenti.
Indebiti conseguenti a riliquidazione ex art. 58 legge n. 413/1984
La circolare affronta il tema delle prestazioni indebite emerse dopo la riliquidazione d’ufficio dei trattamenti pensionistici ai sensi dell’art. 58 della legge n. 413/1984. Viene richiamato il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui l’art. 80 del R.D. n. 1422/1924 si applica sia all’indebito formato in prima liquidazione sia a quello derivante da provvedimento di riliquidazione quando vi sia una variazione dell’anzianità assicurativa e/o della retribuzione pensionabile.
Tale principio viene esteso anche alle pensioni di categoria PM riliquidate ai sensi dell’art. 58 della legge n. 413/1984, poiché questa riliquidazione comporta un diverso criterio di determinazione dei periodi assicurativi e della retribuzione pensionabile, non più ragguagliata alle retribuzioni convenzionali ma a quelle effettive.
Ne consegue che:
- se tra il provvedimento errato e la rettifica dell’errore è trascorso più di un anno;
- e se l’errore non è dovuto a dolo del pensionato; quanto percepito in conformità al provvedimento errato non è soggetto a recupero.
La circolare precisa inoltre che, per la quota di indebito non ancora recuperata alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 9 marzo 1989, si applica l’art. 52 di tale legge e non l’art. 80 del R.D. n. 1422/1924, secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 172 dell’1 agosto 1989.
Unicità della pensione di vecchiaia dopo il 1° settembre 1984
Viene esclusa, per le domande di pensione di vecchiaia presentate dopo il 1° settembre 1984, la possibilità di ottenere due prestazioni distinte con decorrenze diverse, come consentito dalla disciplina precedente alla legge n. 413/1984. Quando i requisiti della pensione AGO e della pensione marittima risultano entrambi maturati al compimento dell’età oppure al momento della domanda, la prestazione deve essere liquidata come un’unica pensione di vecchiaia.
In tale liquidazione vengono computati insieme i contributi di assicurazione marittima e non marittima, applicando sia la nuova disciplina sia quella previgente nei limiti in cui ciò sia necessario per la determinazione del diritto.
Posizione assicurativa dei marittimi stranieri non residenti in Italia
Per i marittimi stranieri non residenti in Italia che abbiano svolto periodi di navigazione su navi mercantili italiane, la competenza rimane accentrata presso la Sede di Savona. La circolare conferma che, anche dopo il decentramento alle SAP degli adempimenti connessi alle prestazioni marittime, è opportuno mantenere presso un’unica sede sia la costituzione della posizione assicurativa nell’AGO sia la definizione delle domande di prestazione.
Di conseguenza, tutte le domande presentate da tali soggetti devono essere inviate alla Sede di Savona.
Rimborso delle spese sanitarie per gli accertamenti medici
La circolare chiarisce che, in caso di ricorsi proposti dalle SAP alla Commissione Centrale Medica contro i giudizi di inabilità permanente alla navigazione emessi dalle Commissioni mediche permanenti di primo grado, le Capitanerie di Porto possono avvalersi di strutture sanitarie pubbliche per gli accertamenti sanitari sui marittimi.
Poiché i relativi oneri sono posti a carico dell’Istituto assicuratore, le Capitanerie interessate trasmettono alle SAP competenti le note di spesa dei centri sanitari od ospedalieri che hanno effettuato gli esami specialistici. Le SAP devono quindi provvedere tempestivamente ai rimborsi, secondo la prassi già in uso.
Periodo transitorio dell’art. 58 legge n. 413/1984
Sul periodo transitorio previsto dall’art. 58 della legge n. 413/1984, la circolare precisa che il quinquennio successivo all’entrata in vigore della legge termina il 2 settembre 1989. Questo comporta che:
- le pensioni PM liquidate con decorrenza fino al 1° settembre 1989 sono soggette al doppio regime di calcolo previsto dall’art. 58;
- le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° ottobre 1989 sono assoggettate solo al nuovo sistema introdotto dalla legge n. 413/1984.
Viene inoltre corretta la lettura del prospetto inviato alle SAP con lettera n. 139/varie del 13 gennaio 1987: la data 31.8.1989 deve leggersi 30.09.1989 e la data 1.09.1989 deve leggersi 1.10.1989.
Punti principali
Competenze accentrate per pensioni in regime internazionale e pagamenti all’estero
In attesa dell’attivazione delle relative procedure meccanografiche, restano accentrate al Servizio PMT della Direzione Generale, Reparti 9 e 10, la liquidazione e gestione delle pensioni dirette e di reversibilità in regime di convenzione internazionale, con numero di certificato di categoria PM, la gestione delle pensioni dirette e di reversibilità in pagamento all’estero, comprese ricostituzioni, assegni familiari e ricorsi, nonché la liquidazione delle pensioni dirette in pagamento all’estero e delle pensioni di reversibilità derivanti da pensioni in pagamento all’estero.
Variazione del titolo della pensione a seguito di ricorso
È ritenuto possibile variare il titolo della pensione già liquidata, a seguito di ricorso, quando dal complesso delle norme applicabili, in particolare la legge n. 413/1984, emerga per il marittimo il trattamento più favorevole anche se diverso da quello richiesto nella domanda. La variazione è ammessa su conforme parere del Ramo Legale e purché i requisiti per la nuova pensione fossero già maturati al momento della presentazione della domanda.
Indebiti dopo riliquidazione ex art. 58 legge n. 413/1984
La circolare richiama il principio della Corte di Cassazione secondo cui l’art. 80 del R.D. n. 1422/1924 si applica sia agli indebiti sorti in prima liquidazione sia a quelli conseguenti a riliquidazione quando vi sia variazione dell’anzianità assicurativa o della retribuzione pensionabile. Tale principio vale anche per le riliquidazioni delle pensioni di categoria PM ex art. 58 della legge n. 413/1984. Se tra il provvedimento errato e la rettifica decorre più di un anno e non vi è dolo del pensionato, quanto percepito in base al provvedimento errato non è recuperabile; per la quota di indebito non ancora recuperata alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 9 marzo 1989 si applica invece l’art. 52 di tale legge, secondo la circolare n. 172 dell’1 agosto 1989.
Pensione di vecchiaia e pensione marittima: unicità della prestazione
Per le domande di pensione di vecchiaia presentate dopo il 1° settembre 1984 non è più possibile, come nella disciplina precedente, liquidare due prestazioni distinte con decorrenze diverse. Quando i requisiti per la pensione AGO e per la pensione marittima sono entrambi maturati al compimento dell’età o al momento della domanda, viene liquidata un’unica pensione di vecchiaia, con il computo congiunto dei contributi marittimi e non marittimi secondo la normativa nuova e quella previgente.
Competenza per la posizione assicurativa dei marittimi stranieri non residenti
Le domande di prestazione presentate da cittadini stranieri non residenti in Italia che abbiano svolto periodi di navigazione su navi mercantili italiane devono essere inviate alla Sede di Savona. Alla stessa Sede è attribuito l’accentramento delle operazioni di costituzione della posizione assicurativa nell’AGO e della definizione delle relative domande di prestazione, anche dopo il decentramento degli adempimenti alle SAP.
Rimborso delle spese sanitarie per accertamenti medici
Le Capitanerie di Porto, quando si avvalgono di strutture sanitarie pubbliche per gli accertamenti disposti a seguito di ricorsi alla Commissione Centrale Medica contro giudizi di inabilità permanente alla navigazione, trasmettono alle SAP competenti le note di spesa dei centri sanitari od ospedalieri che hanno svolto gli esami specialistici. Poiché l’onere è a carico dell’Istituto assicuratore, le SAP devono procedere rapidamente al rimborso secondo la prassi in uso.
Termine del periodo transitorio dell’art. 58 legge n. 413/1984
Il quinquennio successivo all’entrata in vigore della legge n. 413/1984 termina il 2 settembre 1989. Di conseguenza, tutte le pensioni PM liquidate con decorrenza fino al 1° settembre 1989 restano soggette al doppio regime di calcolo previsto dall’art. 58, mentre quelle con decorrenza dal 1° ottobre 1989 sono soggette soltanto al nuovo sistema introdotto dalla legge. La circolare precisa inoltre che nel prospetto già inviato alle SAP le date 31.8.1989 e 1.09.1989 devono essere lette, rispettivamente, come 30.09.1989 e 1.10.1989.
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