Circolare numero 5 del 5-1-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come vada valutata l’opzione del personale delle UU.SS.LL. per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell’AGO IVS e nei fondi integrativi degli enti mutualistici di provenienza. Viene ribadito che il diritto di opzione può essere esercitato anche prima del decorso dei sei mesi dalla notifica dell’iscrizione nei ruoli regionali, ma senza possibilità di successiva modifica della volontà espressa. In presenza di ruoli regionali non ancora pubblicati, pubblicati in via provvisoria o incompleti, l’esame delle domande deve avvenire caso per caso, verificando la tempestività dell’opzione rispetto all’effettiva inclusione del personale nei ruoli. Le eventuali riserve formulate all’atto dell’opzione non producono effetti, perché non previste dalla norma.
Chiarimenti sulle modalità e sui termini di opzione del personale delle U.S.L. ex art. 75 D.P.R. 761/1979
Chiarimenti sulle modalità di opzione del personale delle U.S.L. ex art. 75 D.P.R. 761/1979
La circolare fornisce indicazioni operative sull’esercizio del diritto di opzione da parte del personale delle UU.SS.LL. in relazione al mantenimento della posizione assicurativa già maturata nell’AGO IVS e negli eventuali fondi integrativi di previdenza presso gli enti mutualistici di provenienza. L’intervento si colloca nel solco di precedenti istruzioni e mira a risolvere i dubbi applicativi derivanti dalla mancata pubblicazione, dalla pubblicazione provvisoria o dall’incompletezza dei ruoli regionali.
Quadro normativo e precedenti chiarimenti
La materia è ricondotta all’art. 75 del D.P.R. n. 761/1979. La circolare richiama, come precedenti, quella del 16.4.1982 n. 591 R.C.V. - n. 47 F.P. e n. 756 E.A.D./92, che aveva fornito le istruzioni sulle modalità di opzione, e la circolare 1.2.1983 n. 607 R.C.V. - n. 651 F.P./26, che aveva già precisato la possibilità di esercitare l’opzione anche prima della scadenza del termine semestrale successivo alla notificazione dell’iscrizione nei ruoli regionali.
Esercizio anticipato dell’opzione e irrevocabilità della scelta
Viene confermato che l’opzione può essere validamente esercitata anche prima del decorso dei sei mesi dalla notifica dell’avvenuta iscrizione nei ruoli regionali. La circolare precisa però che, qualunque sia il motivo dell’esercizio anticipato, non è consentito successivamente esprimere una volontà diversa. In sostanza, la scelta compiuta resta ferma e non può essere ritrattata o modificata entro il termine ordinario.
Ruoli regionali non pubblicati, provvisori o incompleti
Un problema specifico riguarda le Regioni che non hanno ancora pubblicato i ruoli regionali, oppure li hanno pubblicati in forma provvisoria o incompleta. In tali casi, l’amministrazione deve esaminare le domande di opzione caso per caso, verificando se l’opzione sia tempestiva rispetto all’effettiva inclusione del personale nei ruoli pubblicati. La circolare sottolinea dunque la necessità di valutare concretamente la posizione del singolo lavoratore in relazione allo stato dei ruoli.
Decorrenza del termine nei casi di pubblicazione provvisoria
Quando la pubblicazione dei ruoli ha carattere provvisorio, per i nominativi inclusi nell’atto ricognitivo il termine di decadenza decorre già dalla pubblicazione provvisoria. La ragione è che tale pubblicazione, pur non definitiva, è comunque sufficiente a comprovare l’iscrizione nei ruoli del personale interessato, come richiesto dal dettato legislativo.
Regioni che non hanno ancora pubblicato i ruoli
Per il personale delle UU.SS.LL. appartenente alle Regioni che non abbiano ancora provveduto alla pubblicazione dei ruoli regionali, la facoltà di opzione resta esercitabile fino allo spirare dei sei mesi successivi alla pubblicazione dei ruoli medesimi. Il termine decorre quindi solo da quel momento, a tutela del personale che non possa ancora fare riferimento a ruoli formalmente resi disponibili.
Riserve apposte in sede di opzione
La circolare esclude espressamente la rilevanza di eventuali riserve formulate al momento dell’opzione. Poiché l’art. 75 non prevede tale possibilità, le riserve devono essere considerate come non apposte e non possono incidere sulla validità o sugli effetti della scelta effettuata.
Comunicazione dei chiarimenti
Le amministrazioni interessate devono portare immediatamente a conoscenza delle UU.SS.LL. i chiarimenti forniti, affinché l’applicazione delle regole avvenga in modo uniforme sul territorio e secondo i criteri interpretativi indicati dalla circolare.
Punti principali
Oggetto della disciplina e richiamo alle circolari precedenti
La circolare interviene in materia di opzione del personale delle U.S.L. ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 761/1979, con riferimento al mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell’Assicurazione Generale Obbligatoria IVS e negli eventuali fondi integrativi di previdenza presso gli enti mutualistici di provenienza, ormai disciolti. Richiama inoltre i chiarimenti già forniti con le circolari del 16.4.1982 n. 591 R.C.V. - n. 47 F.P. e n. 756 E.A.D./92 e con la circolare 1.2.1983 n. 607 R.C.V. - n. 651 F.P./26.
Esercizio anticipato del diritto di opzione
Viene ribadito che il diritto di opzione può essere esercitato anche prima della decorrenza del termine di sei mesi dalla data di notificazione dell’avvenuta iscrizione nei ruoli regionali. Tuttavia, una volta espressa l’opzione, non è consentito modificare la volontà manifestata, neppure se l’esercizio è avvenuto anticipatamente e per qualunque ragione abbia consigliato tale scelta.
Ruoli regionali non ancora pubblicati o pubblicati in modo provvisorio
Poiché in alcune Regioni i ruoli regionali non risultano ancora pubblicati, oppure risultano pubblicati in via provvisoria o con elencazioni incomplete, la circolare stabilisce che l’accoglimento delle domande di opzione deve essere valutato caso per caso. In particolare, occorre verificare la tempestività dell’opzione in relazione all’effettiva inclusione del personale interessato nei ruoli pubblicati.
Decorrenza del termine di decadenza in caso di ruoli provvisori
Se i ruoli sono pubblicati in forma provvisoria, per i nominativi compresi nell’atto ricognitivo il termine di decadenza decorre dalla pubblicazione, anche se provvisoria. Tale pubblicazione è infatti considerata sufficiente a attestare l’iscrizione nei ruoli del personale interessato, come richiesto dalla norma.
Personale di Regioni che non hanno pubblicato i ruoli
Per il personale appartenente alle UU.SS.LL. delle Regioni che non hanno ancora provveduto alla pubblicazione dei ruoli regionali, la facoltà di opzione può continuare a essere esercitata fino ai sei mesi successivi alla pubblicazione dei ruoli stessi.
Irrilevanza delle riserve formulate in sede di opzione
La circolare precisa che eventuali riserve apposte al momento dell’opzione non devono essere prese in considerazione, perché non previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 761/1979. Tali riserve devono quindi considerarsi come non apposte.
Diffusione dei chiarimenti
I chiarimenti contenuti nella circolare devono essere portati immediatamente a conoscenza delle UU.SS.LL. e delle altre amministrazioni interessate.
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