Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 4 del 3-1-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dispone che, dal 1° gennaio 1990, le SAP assumano l’istruttoria delle domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti al Fondo autoferrotranvieri ai sensi della legge n. 29/1979. Le domande presentate dopo il 31 dicembre 1989 non devono più essere trasmesse alla Direzione Generale, salvo i casi di urgenza per la definizione della pensione. Vengono poi indicate le categorie di periodi ricongiungibili, la documentazione da acquisire, le modalità di istruttoria, i casi di reiezione, la gestione dei ricorsi e un rinvio alle future istruzioni sugli adempimenti statistici.

Trasferimento alle SAP dell’istruttoria delle domande di ricongiunzione degli iscritti al Fondo autoferrotranvieri dal 1° gennaio 1990

Trasferimento dell’istruttoria delle ricongiunzioni al Fondo autoferrotranvieri

La circolare disciplina il passaggio alle SAP delle attività istruttorie relative alle domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti al Fondo autoferrotranvieri a decorrere dal 1° gennaio 1990. L’intervento si colloca nel quadro del progressivo decentramento delle attività operative dei Fondi speciali di previdenza e ridefinisce, in particolare, i rapporti tra SAP e Direzione Generale - Servizio PMT.

Ambito di applicazione e quadro normativo

La circolare richiama l’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, precisando che gli iscritti al Fondo autoferrotranvieri possono richiedere la ricongiunzione di diverse tipologie di periodi assicurativi e contributivi. In particolare, possono essere ricongiunti:

  • i periodi di contribuzione obbligatoria e volontaria versati nell’assicurazione generale IVS, nonché i periodi accreditati figurativamente nella stessa assicurazione;
  • i periodi di contribuzione obbligatoria e volontaria versati nelle gestioni speciali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, oltre ai periodi figurativi accreditati nelle medesime gestioni;
  • i periodi di contribuzione presso altre gestioni pensionistiche sostitutive, esclusive o esonerative dell’A.G.O.

Presentazione della domanda e documentazione

L’interessato deve indicare, oltre ai consueti dati anagrafici, tutte le notizie previste dall’art. 5 della circolare n. 77/79 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, richiamata dalla precedente circolare del 22 novembre 1979. Nella stessa domanda devono essere comunicati anche gli estremi dell’azienda autoferrotranviaria presso cui il richiedente presta attività lavorativa.

La SAP che riceve l’istanza deve:

  • richiedere alle altre sedi interessate la trasmissione del modello TrC01/bis, debitamente compilato;
  • acquisire, mediante il modulo di cui è allegato il fac-simile, la dichiarazione dell’azienda sulla retribuzione pensionabile riferita all’anno precedente la data della domanda;
  • predisporre, se presso la stessa SAP risultano periodi soggetti a ricongiunzione, un apposito modello TRC01/bis, che sarà poi utilizzato per la definizione della pratica.

Se la ricongiunzione riguarda una gestione assicurativa diversa dall’AGO e dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, la SAP deve chiedere alla gestione competente la comunicazione dei periodi di contribuzione e degli importi dei contributi e degli interessi. Per le domande relative alle gestioni dei lavoratori autonomi, la SAP deve inoltre verificare il possesso del requisito previsto dall’art. 1, quarto comma, della legge n. 29/1979.

Istruttoria, definizione e gestione delle domande dal 1° gennaio 1990

Le domande presentate dall’1 gennaio 1990 in poi devono essere istruite con sollecitudine dalle SAP, in vista della successiva definizione quando saranno disponibili le relative posizioni assicurative e le necessarie istruzioni operative. La circolare precisa, per contro, che per le domande presentate fino al 31.12.1989 resta fermo l’obbligo di inviare alla Direzione Generale - Servizio PMT, Reparto 7, i modelli TRC richiesti dal medesimo Servizio.

Viene inoltre previsto un meccanismo speciale per i casi urgenti. Se, dopo il 31.12.1989, occorre definire con urgenza una domanda già istruita per la necessità di liquidare una pensione a carico del Fondo autoferrotranvieri — in particolare pensioni di anzianità o di vecchiaia, pensioni di invalidità e pensioni indirette — la Direzione Generale chiederà alla SAP competente la trasmissione della domanda, del modello TRC e della documentazione già acquisita. Se invece l’urgenza viene segnalata direttamente alla SAP, sarà quest’ultima a trasmettere immediatamente alla Direzione Generale - Servizio PMT, Reparto 7, la domanda con gli allegati necessari alla definizione.

Reiezione delle domande e ricorsi

Qualora dall’istruttoria emerga che la domanda non può essere accolta secondo la normativa vigente in materia di ricongiunzione nelle gestioni alternative dell’AGO, la SAP deve adottare un provvedimento formale e motivato di reiezione, notificandolo all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di ricorso, la SAP deve trasmettere l’atto all’Ufficio centrale competente, unitamente a tutti gli elementi di valutazione già acquisiti, affinché sia sottoposto alla decisione del Comitato di vigilanza. Se però dal ricorso emergono nuovi elementi idonei a giustificare un riesame d’ufficio, ad esempio il reperimento di ulteriori periodi di contribuzione, la SAP deve effettuare una nuova e completa istruttoria, informando l’interessato che seguirà un nuovo provvedimento.

Adempimenti statistici

Per gli adempimenti statistici la circolare non detta istruzioni operative immediate. Si limita a rinviare a successive indicazioni, che saranno emanate nell’ambito dell’aggiornamento delle rilevazioni statistiche del mod. 14.0 per il 1990.

Punti principali

Trasferimento competenze alle SAP

Dal 1° gennaio 1990 le SAP devono gestire l’istruttoria delle domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti al Fondo autoferrotranvieri. Le domande presentate dopo il 31.12.1989 non devono essere inviate alla Direzione Generale, salvo quanto previsto per i casi urgenti o per le richieste anteriori a tale data. Le SAP devono prendere in carico le domande ricevute direttamente o tramite la Direzione Generale e procedere anche alla reiezione quando l’interessato non abbia titolo alla ricongiunzione.

Ambito normativo della ricongiunzione

La circolare richiama l’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, precisando che gli iscritti al Fondo autoferrotranvieri possono chiedere la ricongiunzione dei periodi contributivi in diverse gestioni: assicurazione generale IVS, gestioni speciali degli autonomi agricoli e artigiani/commercianti, nonché altre gestioni pensionistiche sostitutive, esclusive o esonerative dell’A.G.O.

Documentazione e istruttoria

L’istanza deve contenere, oltre ai dati anagrafici, tutte le notizie previste dall’art. 5 della circolare ministeriale n. 77/79. L’interessato deve inoltre indicare gli estremi dell’azienda autoferrotranviaria presso cui lavora. La SAP deve acquisire il modello TrC01/bis dalle altre sedi interessate, raccogliere la dichiarazione aziendale sulla retribuzione pensionabile dell’anno precedente la domanda e predisporre il modello TRC01/bis se presso la sede risultano periodi da ricongiungere. Se la richiesta riguarda gestioni diverse dall’AGO e dalle gestioni speciali per autonomi, la SAP deve chiedere alla gestione competente i periodi contributivi e gli importi di contributi e interessi; per i lavoratori autonomi deve verificare il requisito dell’art. 1, quarto comma, della legge n. 29/1979.

Definizione delle domande e casi urgenti

Le domande presentate dall’1 gennaio 1990 devono essere istruite con sollecitudine, in attesa che siano disponibili le posizioni assicurative e le istruzioni necessarie. Per le domande fino al 31.12.1989 resta invece l’obbligo di inviare tempestivamente alla Direzione Generale i modelli TRC richiesti dal Servizio PMT. Nei casi urgenti, quando occorra liquidare rapidamente una pensione a carico del Fondo autoferrotranvieri, la Direzione Generale può chiedere alla SAP la trasmissione della domanda con il modulo TRC e la documentazione già acquisita; se l’urgenza è segnalata direttamente alla SAP, sarà quest’ultima a trasmettere immediatamente la pratica al Servizio PMT.

Reiezioni e ricorsi

Se dall’istruttoria emerge che la domanda non è accoglibile secondo la normativa vigente, la SAP deve emanare un provvedimento formale e motivato di reiezione e notificarlo con raccomandata A/R. In caso di ricorso, la pratica va trasmessa alla Direzione Generale - Servizio PMT, Reparto 7, con tutti gli elementi già acquisiti, per la decisione del competente Comitato di vigilanza. Se dal ricorso emergono nuovi elementi utili a un riesame d’ufficio, la SAP deve rifare integralmente l’istruttoria e informare l’interessato che seguirà un nuovo provvedimento.

Adempimenti statistici

Sugli adempimenti statistici la circolare non fornisce istruzioni immediate, ma rinvia a successive disposizioni nell’ambito dell’aggiornamento delle rilevazioni statistiche del mod. 14.0 per il 1990.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.