Circolare numero 9 del 11-1-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le classi di contribuzione determinate ai fini dell'assicurazione IVS ai sensi dell'art. 6 del DPR 602/1970 non possono essere ridotte proporzionalmente in base ai periodi medi di occupazione fissati dai DM emanati ex art. 4. L'imponibile contributivo ex art. 6 ha un fondamento autonomo rispetto a quello ex art. 4 e può essere solo non inferiore a quest'ultimo. Eventuali modifiche della classe iniziale possono avvenire soltanto tramite un apposito decreto ministeriale emanato ex art. 6, sentite le organizzazioni sindacali.
Frazionabilità delle classi di contribuzione IVS per le cooperative: esclusa la riduzione proporzionale
Frazionabilità delle classi di contribuzione IVS per le cooperative
La circolare affronta la questione sollevata da alcune cooperative circa la possibilità di ridurre proporzionalmente le classi di contribuzione determinate ai fini dell'assicurazione IVS ai sensi dell'art. 6 del DPR 30 aprile 1970, n. 602. La Direzione Generale, richiamando il parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, esclude tale impostazione e precisa il rapporto tra l'imponibile contributivo determinato ex art. 4 e quello determinato ex art. 6.
Tesi prospettata dalle cooperative
Secondo l'interpretazione contestata, le classi di contribuzione dovrebbero essere rapportate ai periodi medi di occupazione mensile fissati dal DM 27 maggio 1982. In concreto, le cooperative avevano ritenuto di poter determinare l'imponibile contributivo dividendo le classi per 26 e moltiplicando il risultato per 16, oppure per 14, in funzione dei periodi di occupazione applicabili nelle diverse aree del Mezzogiorno.
Motivazioni del rigetto
L'Istituto spiega che i periodi di occupazione mensile sono quelli stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 4 del DPR 602/1970, sulla base dell'art. 35 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR 30 maggio 1955, n. 797. I DM 27 maggio 1982 e successivi, emanati in tale ambito, hanno fissato il periodo di occupazione mensile in 14 giorni per Campania e Basilicata e in 16 giorni per le altre regioni del Mezzogiorno individuate dal Testo unico 6 marzo 1978, n. 218, ma lasciano comunque alle organizzazioni cooperative la possibilità di optare per i periodi previsti per il restante territorio nazionale qualora sussistano condizioni socio-economiche più favorevoli.
Distinzione tra art. 4 e art. 6 del DPR 602/1970
La circolare chiarisce che l'art. 6 consente di determinare, sentite le organizzazioni sindacali, la classe iniziale di contribuzione valida esclusivamente per l'assicurazione IVS. Tale classe non può essere inferiore a quella corrispondente all'imponibile contributivo calcolato ai sensi dell'art. 4. Il legislatore, pertanto, introduce un importo mensile autonomo, che non è parametrato ai giorni di occupazione e che trova il proprio fondamento nell'art. 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, norma diversa da quella richiamata per il calcolo dell'imponibile ex art. 4.
Conseguenze operative
Ne deriva che il collegamento tra imponibile ex art. 6 e imponibile ex art. 4 è limitato al solo vincolo di non inferiorità del primo rispetto al secondo. Non è quindi ammessa alcuna riduzione della classe di contribuzione fissata dal DM emanato ex art. 6. Eventuali modifiche possono essere effettuate soltanto attraverso un apposito decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 6, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
Punti principali
Oggetto della questione
Alcune cooperative avevano prospettato alla Direzione Generale una possibile frazionabilità delle classi di contribuzione IVS determinate ai sensi dell'art. 6 del DPR 30 aprile 1970, n. 602, sostenendo che tali classi dovessero essere proporzionalmente ridotte in relazione ai periodi medi di occupazione fissati dal DM 27 maggio 1982.
Tesi delle cooperative e modalità di calcolo contestate
Le cooperative avevano ritenuto di dover rapportare le classi di contribuzione ai periodi medi di occupazione mensile previsti per il Mezzogiorno, calcolando l'imponibile contributivo dividendo le classi per 26 e moltiplicando il risultato per 16 o per 14, a seconda delle aree interessate.
Motivi del diniego dell'INPS
L'Istituto, in conformità al parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, esclude tale interpretazione perché i periodi di occupazione mensile sono determinati dai decreti ministeriali emanati ex art. 4 del DPR 602/1970 sulla base dell'art. 35 del DPR 797/1955, mentre i DM 27 maggio 1982 e successivi fissano solo i periodi di 14 giorni per Campania e Basilicata e di 16 giorni per le altre regioni del Mezzogiorno, con possibilità di optare per i periodi del restante territorio nazionale in presenza di condizioni socio-economiche più favorevoli.
Autonomia della classe di contribuzione ex art. 6
L'art. 6 prevede la determinazione, sentite le organizzazioni sindacali, della classe iniziale di contribuzione valida ai soli fini IVS, la quale non può essere inferiore all'imponibile contributivo determinato ai sensi dell'art. 4. Ne deriva che il legislatore ha previsto un importo mensile autonomo, non rapportato ai giorni di occupazione, fondato sull'art. 35 della legge 903/1965, distinto dalla norma richiamata per il calcolo dell'imponibile ex art. 4.
Conclusione operativa
L'imponibile contributivo determinato dal DM ex art. 6 è collegato a quello ex art. 4 solo nel senso che non può esserne inferiore. Pertanto non è consentita alcuna riduzione della classe di contribuzione fissata dal DM ex art. 6; eventuali modifiche possono essere adottate solo mediante un apposito decreto ministeriale emanato ex art. 6, sempre sentite le organizzazioni sindacali.
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