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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2121

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2121 della Commissione, del 2 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R2121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa, per una determinata data, i valori forfettari all’importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto tecnico di applicazione della disciplina dell’OCM unica e delle regole già previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono riportati in allegato per ciascun codice NC e per specifiche origini dei paesi terzi, con efficacia dal giorno della pubblicazione.

Fissazione dei valori forfettari all’importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica agli importatori di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell’allegato, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE di settore. Rileva per le importazioni dai paesi terzi indicati in allegato, con riferimento alle origini specifiche e al codice "ZZ" per le altre origini. L’efficacia è immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2121: valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento costituisce un atto tecnico di applicazione della disciplina dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, volto a fissare i valori forfettari all’importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1, che prevede il calcolo giornaliero di tali valori sulla base di dati variabili.

Base giuridica e contesto applicativo

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle regole UE sugli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando precisano che i criteri per la fissazione dei valori forfettari all’importazione derivano dall’attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e si riferiscono ai prodotti e ai periodi elencati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Oggetto della disciplina

L’articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all’importazione da applicare ai fini dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato del regolamento. L’allegato elenca, in EUR/100 kg, i valori corrispondenti a specifici codici NC di prodotti ortofrutticoli e alle rispettive origini: ad esempio, per il codice 0702 00 00 sono indicati valori per CL, MA, TN, TR e ZZ; per 0707 00 05 per EG, MA, TR e ZZ; per 0808 10 80 per US, ZA e ZZ; per 0808 30 90 per CN, TR e ZZ.

Regime temporale ed efficacia

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente ribadito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Dati dell’allegato e utilità pratica

L’allegato costituisce la parte operativa del regolamento, perché contiene i valori monetari da utilizzare nei controlli e nelle operazioni doganali per la determinazione del prezzo di entrata. Il codice "ZZ" è definito come corrispondente alle "altre origini"; la nomenclatura dei paesi richiama il regolamento (UE) n. 1106/2012 relativo all’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori.

Disposizioni principali

Base normativa e finalità

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari all’importazione sono stabiliti in applicazione dei risultati dell’Uruguay Round e sono utilizzati per prodotti e periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.

Fissazione dei valori forfettari all’importazione

L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato del regolamento. L’allegato riporta i valori in EUR/100 kg per diversi codici NC di ortofrutticoli e per specifiche origini (ad esempio CL, MA, TN, TR, EG, JM, PE, ZA, US, CN) nonché per il codice ZZ relativo alle altre origini.

Decorrenza ed effetti

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledogane

Testo integrale

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