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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2139

Regolamento (UE) 2016/2139 della Commissione, del 2 dicembre 2016, recante divieto di pesca delle razze, ivi comprese la razza fiorita, la razza chiodata, la razza a coda corta, la razza maculata, la razza dagli occhi piccoli e la razza ondulata, nelle acque dell'Unione della zona VIId, e le condizioni speciali applicabili nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32016R2139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2016 assegnato al Belgio per uno stock di razze nelle acque dell’Unione della zona VIId e dispone il conseguente divieto di attività di pesca. Dal 26 ottobre 2016 le navi belghe non possono più catturare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare tali catture. L’atto è adottato in base al regolamento sul controllo della pesca e al regolamento annuale sulle possibilità di pesca.

Divieto di pesca delle razze nelle acque dell’Unione della zona VIId e condizioni speciali per le navi battenti bandiera belga in alcune zone del Nord-Est Atlantico.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio, con riferimento allo stock SRX/07D di razze (Rajiformes) nelle acque dell’Unione della zona VIId. L’allegato estende inoltre le condizioni speciali applicabili ad alcuni stock/forme di cattura connessi nelle acque dell’Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k. L’effetto pratico è la chiusura della pesca per il contingente 2016 a decorrere dal 26.10.2016, data di esaurimento indicata nell’allegato.

Divieto di pesca delle razze nelle acque dell’Unione della zona VIId e condizioni speciali per il Belgio

Il regolamento attua la chiusura di un contingente di pesca 2016 per razze (Rajiformes) attribuito al Belgio, in applicazione del meccanismo di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009. La Commissione rileva, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture hanno esaurito il contingente assegnato e rende quindi necessario vietare ulteriori attività di pesca per evitare superamenti della quota.

Base giuridica e contesto regolatorio

L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il controllo del rispetto delle norme della politica comune della pesca. Nel preambolo si richiama anche il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, che fissa per il 2016 le possibilità di pesca e quindi il quadro quantitativo entro il quale si colloca la chiusura del contingente.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il provvedimento si applica alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. L’oggetto materiale è lo stock SRX/07D di razze nelle acque dell’Unione della zona VIId. L’allegato precisa inoltre che le condizioni speciali si estendono ai codici connessi RJN/07D, RJC/07D, RJH/07D, RJM/07D, RJE/07D, RJU/07D e ai corrispondenti codici SRX/*67AKD, RJN/*67AKD, RJC/*67AKD, RJH/*67AKD, RJM/*67AKD e RJE/*67AKD, nelle acque dell’Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k.

Esaurimento del contingente e chiusura della pesca

L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca assegnato per il 2016 al Belgio per lo stock indicato si considera esaurito dalla data stabilita nell’allegato, ossia il 26.10.2016. Da tale data scatta il divieto di pesca previsto dall’articolo 2. Il divieto non riguarda solo l’attività di cattura, ma anche le operazioni successive sulle catture già effettuate dopo la data di chiusura: conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco.

Specie interessate e zone di pesca

Le specie interessate sono le razze (Rajiformes), comprese in particolare:

  • razza fiorita (Leucoraja naevus)
  • razza chiodata (Raja clavata)
  • razza a coda corta (Raja brachyura)
  • razza maculata (Raja montagui)
  • razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata)
  • razza ondulata (Raja undulata)

La chiusura riguarda le acque dell’Unione della zona VIId; l’allegato menziona anche condizioni speciali applicabili nelle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al regime di controllo della politica comune della pesca. La finalità è dare effetto all’esaurimento del contingente 2016 risultante dalle informazioni ricevute dalla Commissione.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2016 al Belgio per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito dalla data fissata nel medesimo allegato, cioè il 26.10.2016.

Divieto di pesca e operazioni correlate

L’articolo 2 vieta, a decorrere dalla data di chiusura indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock da parte delle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Allegato: stock, specie, zone e chiusura

L’allegato identifica il contingente n. 35/TQ72, lo Stato membro Belgio, lo stock SRX/07D e le condizioni speciali applicabili a RJN/07D, RJC/07D, RJH/07D, RJM/07D, RJE/07D, RJU/07D e ai relativi codici SRX/*67AKD e RJN/*67AKD, RJC/*67AKD, RJH/*67AKD, RJM/*67AKD, RJE/*67AKD. Le specie sono le razze (Rajiformes), comprese razza fiorita, razza chiodata, razza a coda corta, razza maculata, razza dagli occhi piccoli e razza ondulata. La chiusura riguarda le acque dell’Unione della zona VIId; condizioni speciali si applicano anche nelle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k. La data di chiusura è il 26.10.2016.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescacontrollo delle quoteconservazione delle risorse biologiche marinepolitica comune della pesca

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