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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2119

Regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione per quanto riguarda l'adeguamento dell'elenco dei regimi doganali e la definizione dei dati (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R2119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro statistico del commercio estero per allinearlo al codice doganale dell’Unione, entrato pienamente in applicazione dal 1° maggio 2016. Aggiorna l’elenco dei regimi doganali rilevanti per registrare importazioni ed esportazioni e adegua alcune definizioni statistiche essenziali, tra cui valore statistico, Stato membro di destinazione, Stato membro di effettiva esportazione, paese di provenienza/spedizione e identificazione dell’operatore. Le modifiche mirano a garantire coerenza metodologica con le nuove procedure doganali, in particolare con lo sdoganamento centralizzato e con i flussi informativi collegati all’EORI.

Adeguamento delle regole statistiche sul commercio estero alle procedure doganali del codice doganale dell’Unione, con aggiornamento dei regimi doganali rilevanti e delle definizioni dei dati statistici.

Ambito di applicazione

Si applica alla raccolta, trasmissione e compilazione delle statistiche europee del commercio estero con i paesi terzi, per importazioni ed esportazioni di merci registrate dagli Stati membri sulla base delle dichiarazioni doganali. Incide in particolare sulle situazioni disciplinate dal regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), incluse esportazione, perfezionamento passivo, immissione in libera pratica, uso finale e perfezionamento attivo, nonché sulle modalità di sdoganamento centralizzato e di scambio dei dati tra autorità statistiche e autorità doganali. Non introduce esclusioni generali, ma chiarisce casi specifici di attribuzione territoriale e di definizione dei dati ai fini statistici.

Adeguamento delle statistiche sul commercio estero al codice doganale dell’Unione

Il regolamento interviene sul sistema europeo delle statistiche del commercio estero con i paesi terzi per recepire le modifiche introdotte dal codice doganale dell’Unione, pienamente applicabile dal 1° maggio 2016. La Commissione evidenzia che il regolamento (CE) n. 471/2009 e il regolamento (UE) n. 113/2010 continuavano a fare riferimento a logiche doganali del precedente quadro normativo, ormai superato, e che occorreva quindi riallineare le definizioni statistiche ai nuovi regimi e alle nuove modalità di scambio informativo.

Contesto normativo e finalità

Le premesse richiamano l’esigenza di tenere conto delle procedure doganali del codice doganale dell’Unione, incluse le misure transitorie previste in attesa della piena operatività dei sistemi elettronici. In particolare, il regolamento mira a garantire una compilazione armonizzata delle statistiche, evitando disallineamenti tra luogo di svincolo doganale, movimentazione economica successiva o precedente e attribuzione territoriale dei flussi commerciali.

Regimi doganali rilevanti per la registrazione di importazioni ed esportazioni

L’articolo 1 modifica il regolamento (CE) n. 471/2009, sostituendo l’articolo 3, paragrafo 1. Le statistiche del commercio estero continuano a registrare importazioni ed esportazioni di merci, ma con un elenco aggiornato dei regimi doganali rilevanti.

Per le esportazioni, gli Stati membri registrano il flusso quando le merci lasciano il territorio statistico della Comunità:

  • nel quadro del regime di esportazione;
  • nel quadro del perfezionamento passivo;
  • in applicazione dell’articolo 258 del codice doganale dell’Unione;
  • in applicazione dell’articolo 269, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione;
  • in applicazione dell’articolo 270 del codice doganale dell’Unione per l’appuramento di un regime di perfezionamento attivo.

Per le importazioni, la registrazione avviene quando le merci entrano nel territorio statistico della Comunità nel quadro di:

  • immissione in libera pratica, compreso il regime di uso finale;
  • perfezionamento attivo.

Valore statistico e criteri di valutazione

L’articolo 2, punto 1, sostituisce le regole sul valore statistico contenute nell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 113/2010. Il valore statistico si basa sul valore delle merci nel momento e nel luogo in cui attraversano la frontiera dello Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo doganale, sia in entrata sia in uscita.

Il regolamento precisa inoltre che il valore deve essere, se necessario, rettificato affinché comprenda solo i costi di trasporto e assicurazione sostenuti fino alla frontiera dello Stato membro interessato:

  • per le importazioni, secondo il criterio cif;
  • per le esportazioni, secondo il criterio fob.

Definizione dello Stato membro di destinazione e di effettiva esportazione

L’articolo 2, punto 2, riformula l’articolo 6 del regolamento (UE) n. 113/2010, disciplinando la territorialità statistica dei flussi.

All’importazione, se le merci sono immesse in libera pratica o vincolate al regime di uso finale, lo Stato membro di destinazione è quello in cui le merci si trovano al momento dello svincolo. Tuttavia, se al momento della dichiarazione doganale è già noto che le merci saranno successivamente spedite a un altro Stato membro, quest’ultimo diventa lo Stato membro di destinazione.

Per le merci vincolate al perfezionamento attivo, lo Stato membro di destinazione coincide con quello in cui è effettuata la prima attività di lavorazione.

Per finalità di trasmissione dei dati ex articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009, la regola operativa resta ancorata allo Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo.

All’esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione è, in linea generale, quello in cui le merci si trovano al momento dello svincolo. In deroga, può rilevare un diverso Stato membro da cui le merci siano state trasferite per il solo scopo di essere dichiarate all’esportazione, ma solo se:

  • l’esportatore non è stabilito nello Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo;
  • l’ingresso in tale Stato membro non costituisce un’acquisizione intra-UE di merci né un’operazione assimilata ai fini della direttiva 2006/112/CE.

Per il perfezionamento attivo, lo Stato membro di effettiva esportazione è quello in cui si è svolta l’ultima attività di lavorazione. Anche qui, per lo scambio di dati, il riferimento tecnico resta lo Stato membro dello svincolo.

Paese di provenienza/spedizione e identificazione dell’operatore

L’articolo 2 interviene anche su due dati statistici chiave. In primo luogo, il nuovo articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, precisa che per le importazioni il dato sul paese di provenienza/spedizione indica lo Stato membro o il paese terzo da cui le merci sono state inizialmente inviate verso lo Stato membro di svincolo, a condizione che non vi siano state transazioni commerciali o soste non connesse al trasporto in Stati membri o paesi terzi intermedi. Se invece tali eventi si verificano, il dato deve riferirsi all’ultimo intermediario.

In secondo luogo, il nuovo articolo 13 stabilisce che il dato sull’operatore consiste in un numero di identificazione specifico assegnato all’importatore o all’esportatore, a seconda che si tratti di importazione o esportazione.

Accesso ai dati EORI da parte delle autorità statistiche

L’articolo 2, punto 5, modifica l’articolo 15, paragrafo 4. Su richiesta delle autorità statistiche nazionali, le autorità responsabili per l’assegnazione del numero EORI devono fornire accesso ai dati disponibili nel sistema elettronico collegato all’EORI di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La disposizione rafforza il raccordo tra dati doganali e statistiche ufficiali.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei regimi doganali rilevanti per le statistiche

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 471/2009. Le esportazioni sono registrate quando le merci lasciano il territorio statistico della Comunità nell’ambito dei regimi di esportazione e perfezionamento passivo, oppure in applicazione degli articoli 258, 269, paragrafo 3, e 270 del codice doganale dell’Unione. Le importazioni sono registrate quando le merci entrano nel territorio statistico della Comunità nell’ambito dei regimi di immissione in libera pratica, compreso l’uso finale, e di perfezionamento attivo.

Valore statistico delle merci

L’articolo 2, punto 1, modifica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 113/2010. Il valore statistico si basa sul valore delle merci nel momento e nel luogo in cui attraversano la frontiera dello Stato membro in cui si trovano al momento dello svincolo doganale, in entrata o in uscita. Il valore deve essere adeguato, se necessario, affinché comprenda esclusivamente e integralmente i costi di trasporto e assicurazione fino a tale frontiera, secondo il criterio cif per le importazioni e fob per le esportazioni.

Stato membro di destinazione all’importazione

L’articolo 2, punto 2, ridefinisce l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 113/2010. Per merci immesse in libera pratica o in uso finale, lo Stato membro di destinazione è, in linea generale, quello in cui si trovano le merci al momento dello svincolo; se al momento della dichiarazione è già noto un successivo invio a un altro Stato membro, quest’ultimo diventa lo Stato membro di destinazione. Per il perfezionamento attivo, lo Stato membro di destinazione è quello in cui avviene la prima attività di lavorazione. Ai fini della trasmissione dei dati ex articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009, resta rilevante lo Stato membro in cui le merci si trovano al momento dello svincolo.

Stato membro di effettiva esportazione

L’articolo 2, punto 2, ridefinisce anche l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 113/2010. In via generale, lo Stato membro di effettiva esportazione è quello in cui le merci si trovano al momento dello svincolo. In deroga, può essere considerato tale un altro Stato membro da cui le merci siano state trasferite esclusivamente per essere dichiarate all’esportazione, se l’esportatore non è stabilito nello Stato membro dello svincolo e se l’ingresso in quest’ultimo non costituisce un’acquisizione intra-UE o un’operazione assimilata ai fini della direttiva 2006/112/CE. Per il perfezionamento attivo, vale lo Stato membro dell’ultima attività di lavorazione. Anche per lo scambio dati, il riferimento operativo resta lo Stato membro dello svincolo.

Paese di provenienza/spedizione

L’articolo 2, punto 3, sostituisce l’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 113/2010. Per le importazioni, il dato indica lo Stato membro o il paese terzo da cui le merci sono state inizialmente inviate allo Stato membro di svincolo, purché non vi siano state transazioni commerciali o soste non connesse al trasporto in Stati membri o paesi terzi intermedi; in caso contrario, indica l’ultimo intermediario.

Identificazione dell’operatore

L’articolo 2, punto 4, sostituisce l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 113/2010. Il dato sull’operatore consiste in un numero di identificazione specifico assegnato all’importatore per le importazioni e all’esportatore per le esportazioni.

Accesso ai dati EORI

L’articolo 2, punto 5, modifica l’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 113/2010. Su richiesta delle autorità statistiche nazionali, le autorità competenti per l’assegnazione del numero EORI devono consentire l’accesso ai dati disponibili nel sistema elettronico connesso all’EORI previsto dall’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistichedoganecommercio internazionaleraccolta datiunione doganale

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