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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2120

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione, del 2 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R2120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1033/2006 per allineare i riferimenti tecnici alle più recenti edizioni dei documenti ICAO e alle regole dell’aria comuni dell’UE. In particolare sostituisce una definizione relativa alle procedure in area terminale e aggiorna l’allegato che elenca le disposizioni applicabili ai piani di volo. L’intervento ha finalità di coerenza tecnica e di conformità agli obblighi internazionali degli Stati membri nel quadro ICAO.

Aggiornamento dei riferimenti ICAO nel regolamento (CE) n. 1033/2006 sulle procedure per i piani di volo nella fase pre-volo nel cielo unico europeo.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo, con effetti per gli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di adeguamento ai riferimenti ICAO aggiornati. Incide in particolare sulle definizioni e sulle disposizioni tecniche richiamate dal regolamento (CE) n. 1033/2006 in materia di pianificazione e messaggi di movimento del traffico aereo. Non introduce un ambito soggettivo autonomo diverso da quello del regolamento modificato, ma aggiorna i riferimenti normativi applicabili. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE.

Aggiornamento dei riferimenti ICAO nel regolamento (CE) n. 1033/2006

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione interviene in modo puntuale sul regolamento (CE) n. 1033/2006, che disciplina le procedure per i piani di volo nella fase pre-volo nel contesto del cielo unico europeo. La finalità è allineare i riferimenti normativi interni dell’Unione agli ultimi sviluppi dei documenti ICAO e alle regole dell’aria comuni già rese applicabili nel diritto dell’Unione.

Contesto e finalità dell’intervento

Dai considerando emerge che vari rinvii contenuti nel regolamento (CE) n. 1033/2006 risultavano ancorati a edizioni superate di documenti ICAO: in particolare i PANS-OPS (doc. 8168), i PANS-ATM (doc. 4444) e le Regional Supplementary Procedures (doc. 7030). Nel frattempo, l’ICAO aveva aggiornato tali documenti, mentre nell’ordinamento UE erano già divenute applicabili le regole dell’aria comuni adottate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, ulteriormente aggiornate dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185. La Commissione considera quindi opportuno sostituire i rinvii obsoleti con riferimenti aggiornati, per garantire coerenza tecnica e conformità agli obblighi internazionali degli Stati membri.

Modifica della definizione di "procedure in area terminale"

L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 2, paragrafo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 1033/2006. La nuova definizione di "procedure in area terminale" rinvia espressamente alle partenze strumentali standard (SID) e agli arrivi strumentali standard (STAR), come definiti nei PANS-OPS dell’ICAO, doc. 8168, volume 1, quinta edizione del 2006, comprensiva di tutti gli emendamenti fino al n. 6.

Sostituzione dell’allegato e contenuto dei rinvii tecnici

L’articolo 1, punto 2, sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006. Il nuovo allegato individua tre nuclei di disposizioni di riferimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento modificato:

  • la sezione 4 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione;
  • il capitolo 4, sezione 4.4 (Flight Plans) e il capitolo 11, paragrafo 11.4.2.2 (Movement messages) dei PANS-ATM, doc. 4444, quindicesima edizione del 2007, con tutti gli emendamenti fino al n. 6;
  • il capitolo 2 (Flight Plans) e il capitolo 6, paragrafo 6.12.3 (Boundary estimates) delle Regional Supplementary Procedures, doc. 7030, procedure supplementari regionali europee, quinta edizione del 2008, con tutti gli emendamenti fino al n. 9.

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per i professionisti del settore aeronautico, l’effetto principale è l’aggiornamento delle fonti tecniche da utilizzare nella predisposizione e gestione dei piani di volo e dei messaggi operativi connessi.

Disposizioni principali

Aggiornamento della definizione di "procedure in area terminale"

All’articolo 2, paragrafo 2, punto 16, del regolamento (CE) n. 1033/2006, la definizione viene sostituita e riferita alle SID e alle STAR come definite nei PANS-OPS dell’ICAO, doc. 8168, volume 1, quinta edizione (2006), comprensiva di tutti gli emendamenti fino al n. 6.

Sostituzione dell’allegato sulle disposizioni ICAO richiamate

L’allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 è sostituito e richiama: la sezione 4 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012; il capitolo 4, sezione 4.4 (Flight Plans) e il capitolo 11, paragrafo 11.4.2.2 (Movement messages) dei PANS-ATM, doc. 4444, quindicesima edizione 2007 con emendamenti fino al n. 6; il capitolo 2 (Flight Plans) e il capitolo 6, paragrafo 6.12.3 (Boundary estimates) delle Regional Supplementary Procedures, doc. 7030, quinta edizione 2008 con emendamenti fino al n. 9.

Ragioni dell’aggiornamento dei riferimenti

Le modifiche servono a recepire gli aggiornamenti ICAO intervenuti dopo il regolamento (CE) n. 1033/2006 e il successivo regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013, assicurando coerenza con il quadro internazionale ICAO e consentendo agli Stati membri di adempiere ai propri obblighi giuridici internazionali.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereinavigazione aereacielo unico europeocooperazione internazionale ICAO

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