R.R. Emilia-Romagna 5/2019
MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ASSISTITI (ARA) ISTITUITA CON L.R. 29 LUGLIO 2016, N. 13 E DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI SUBENTRO DELL'ARA ALLE ANAGRAFI DEGLI ASSISTITI DELLE AASSLL DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina l’attuazione, il funzionamento e il graduale subentro dell’ARA alle anagrafi degli assistiti delle ASL dell’Emilia-Romagna. Definisce dati trattati, ruoli di Regione e ASL, interoperabilità con altre banche dati e misure organizzative e di sicurezza. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT e non contiene limiti temporali di efficacia, salvo i termini di conservazione dei dati previsti.
Disciplina dell’Anagrafe Regionale degli Assistiti (ARA) dell’Emilia-Romagna
Anagrafe Regionale degli Assistiti (ARA) dell’Emilia-Romagna
Il regolamento disciplina l’attuazione e il funzionamento dell’Anagrafe Regionale degli Assistiti istituita dalla legge regionale Emilia-Romagna 29 luglio 2016, n. 13. L’ARA costituisce il sistema di riferimento regionale per l’identificazione degli assistiti e degli assistibili del Servizio sanitario regionale, con regole su dati trattati, interoperabilità, ruoli istituzionali e sicurezza.
Ambito e finalità del regolamento
L’atto stabilisce:
- le modalità di attuazione e funzionamento dell’ARA;
- i contenuti dell’anagrafe;
- le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati anagrafici e sanitari;
- le garanzie e le misure di sicurezza;
- i criteri di interoperabilità con banche dati nazionali e regionali.
La disciplina opera nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
Struttura dell’ARA e subentro alle anagrafi delle ASL
L’ARA assume il ruolo di anagrafica di riferimento del Servizio sanitario regionale perché consente l’identificazione univoca degli assistiti e degli assistibili nella Regione.
Il subentro alle anagrafi e agli elenchi tenuti dalle singole Aziende sanitarie locali avviene gradualmente, secondo un piano di avvio e messa in produzione concordato con le aziende coinvolte. Nel subentro confluiscono tutti i dati relativi alle posizioni anagrafiche già presenti nelle banche dati aziendali della medicina di base alla data del subentro.
Dopo il subentro, l’applicativo ARA diventa l’unica banca dati di riferimento della medicina di base, rendendo disponibili alle ASL e alla Regione i dati e gli strumenti necessari per le rispettive funzioni.
Dati e categorie di soggetti trattati
L’ARA è alimentata dalle ASL tramite acquisizione e registrazione di dati provenienti da diverse fonti.
Sono raccolti direttamente i dati anagrafici, come nome, cognome e residenza, dalle anagrafi comunali competenti, dagli sportelli Unici Distrettuali e dagli sportelli CUP polifunzionali dell’ASL territorialmente competente.
Sono inoltre registrate le ulteriori informazioni fornite dall’utente, anche di natura sanitaria, tra cui:
- scelta e revoca del medico;
- fasce di reddito;
- esenzioni per patologia;
- riferimenti della Disposizione Anticipata di Trattamenti sanitari (DAT), compresi luogo di deposito, estremi e dati sui fiduciari.
Nell’ARA sono contenute informazioni personali e sensibili relative a:
- assistibili del SSR;
- assistiti con iscrizione volontaria al SSR;
- STP, ENI e PSU;
- AIRE;
- assistiti in carico a istituzioni estere, come i pensionati UE;
- assistiti che, per soggiorni brevi, hanno diritto ad assistenza sanitaria limitata, come i soggetti indicati per il caso Chernobyl.
Sono inoltre presenti:
- dati dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, con anagrafiche, incarichi, forme associative, dati degli ambulatori e massimali, acquisiti dall’applicativo regionale “Cedolino”;
- codici delle esenzioni nazionali e regionali;
- corrispondenze tra comuni e ASL come dizionari di riferimento.
Conservazione dei dati
L’ARA conserva in una distinta sezione le informazioni relative agli assistiti e assistibili non più iscritti per 30 anni.
Le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse sono conservati per 30 anni dal decesso.
Ruoli istituzionali: Regione e Cabina di regia
La Regione Emilia-Romagna assume il ruolo di amministrazione owner dell’attività e svolge funzioni di coordinamento e controllo di coerenza dell’architettura informatica dell’ARA, delle modalità di realizzazione del progetto e delle strategie di evoluzione e manutenzione tecnologica. Garantisce inoltre continuità operativa, adeguati livelli di performance e sicurezza del sistema.
È istituita una Cabina di regia composta da:
- un rappresentante della Regione Emilia-Romagna e un rappresentante per ciascuna delle strutture sanitarie regionali;
- un referente per ciascuno dei servizi regionali coinvolti;
- un referente ICT per ciascuna Area Vasta/Azienda sanitaria;
- due referenti del Dipartimento Cure Primarie per ciascuna Area Vasta/Azienda sanitaria.
La Cabina di regia verifica lo stato di attuazione dell’ARA, propone soluzioni correttive e di miglioramento e cura l’adeguamento a eventuali modifiche normative incidenti sulle funzioni istituzionali delle strutture sanitarie.
Ruolo delle ASL e trattamento dei dati
Le ASL sono titolari dei trattamenti dei dati relativi agli assistiti, agli assistibili e ai medici convenzionati di propria competenza.
Le strutture sanitarie regionali possono fruire dei dati trattati da altre strutture sanitarie regionali quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali, nel quadro della normativa richiamata in materia di riuso e accesso ai dati.
Servizi e interoperabilità
L’ARA mette a disposizione funzionalità di integrazione applicativa, tra cui:
- servizi di notifica verso i sistemi MPI delle ASL per le variazioni effettuate su assistiti, assistibili e medici;
- servizi di interrogazione delle posizioni contenute nell’ARA da parte di ASL, Aziende ospedaliere, IRCCS della Regione Emilia-Romagna e strutture private accreditate;
- accesso all’applicazione integrato con i sistemi di autenticazione aziendale in dotazione alle ASL, alle Aziende ospedaliere e agli IRCCS regionali;
- servizi di interrogazione con l’anagrafe vaccinale.
L’ARA è inoltre integrata con l’infrastruttura SOLE, tramite i servizi SAIARER e SAIA, per mantenere la compatibilità con le integrazioni preesistenti. Le misure di sicurezza specifiche sono richiamate in allegato al regolamento.
Regime finanziario
L’attuazione del regolamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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