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Circolare

Circolare numero 14 del 27-01-2022

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine al dettato del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che, all’articolo 3-quater – introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 – ha previsto per gli organismi sportivi in oggetto ulteriori misure concernenti la sospensione dei versamenti contributivi, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge di conversione del d.l. n.146/2021 ha introdotto l'art. 3-quater che sospende i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL in scadenza dal 1° al 31 dicembre 2021 per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. La sospensione riguarda solo i versamenti, non gli adempimenti informativi; i contributi sospesi vanno recuperati in 9 rate mensili senza sanzioni e interessi a partire dal 31 marzo 2022. Le rate dei piani di ammortamento con scadenza nel periodo sospeso devono essere versate in unica soluzione entro il 31 marzo 2022. Non sono previsti rimborsi per i contributi già versati. Ulteriori istruzioni operative saranno fornite con successivo messaggio.

Sospensione dei versamenti contributivi per organismi sportivi (art. 3-quater, d.l. n.146/2021)

Punti principali

Beneficiari

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti in Italia

Periodo di sospensione

Sospensione dei termini per i versamenti dei contributi e dei premi INAIL con scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021

Ambito della sospensione

Sono sospesi soltanto i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; gli adempimenti informativi restano obbligatori

Quote a carico dei lavoratori e TFR

La sospensione comprende anche le quote a carico dei lavoratori e le quote di TFR versabili al Fondo di Tesoreria, considerate contribuzione previdenziale equiparata

Recupero dei contributi sospesi

I versamenti sospesi devono essere effettuati in 9 rate mensili senza applicazione di sanzioni e interessi, con decorrenza dal 31 marzo 2022

Rateazioni già in corso

Le rate dei piani di ammortamento già emessi la cui scadenza ricade nel periodo sospeso devono essere versate in unica soluzione entro il 31 marzo 2022

Rimborsi

Non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati

Istruzioni operative

Ulteriori istruzioni operative, con riferimento alle diverse Gestioni, saranno comunicate con successivo messaggio

Testo integrale

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