Circolare numero 14 del 27-01-2022
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine al dettato del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che, all’articolo 3-quater – introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 – ha previsto per gli organismi sportivi in oggetto ulteriori misure concernenti la sospensione dei versamenti contributivi, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge di conversione del d.l. n.146/2021 ha introdotto l'art. 3-quater che sospende i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL in scadenza dal 1° al 31 dicembre 2021 per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. La sospensione riguarda solo i versamenti, non gli adempimenti informativi; i contributi sospesi vanno recuperati in 9 rate mensili senza sanzioni e interessi a partire dal 31 marzo 2022. Le rate dei piani di ammortamento con scadenza nel periodo sospeso devono essere versate in unica soluzione entro il 31 marzo 2022. Non sono previsti rimborsi per i contributi già versati. Ulteriori istruzioni operative saranno fornite con successivo messaggio.
Sospensione dei versamenti contributivi per organismi sportivi (art. 3-quater, d.l. n.146/2021)
Punti principali
Beneficiari
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti in Italia
Periodo di sospensione
Sospensione dei termini per i versamenti dei contributi e dei premi INAIL con scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021
Ambito della sospensione
Sono sospesi soltanto i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; gli adempimenti informativi restano obbligatori
Quote a carico dei lavoratori e TFR
La sospensione comprende anche le quote a carico dei lavoratori e le quote di TFR versabili al Fondo di Tesoreria, considerate contribuzione previdenziale equiparata
Recupero dei contributi sospesi
I versamenti sospesi devono essere effettuati in 9 rate mensili senza applicazione di sanzioni e interessi, con decorrenza dal 31 marzo 2022
Rateazioni già in corso
Le rate dei piani di ammortamento già emessi la cui scadenza ricade nel periodo sospeso devono essere versate in unica soluzione entro il 31 marzo 2022
Rimborsi
Non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati
Istruzioni operative
Ulteriori istruzioni operative, con riferimento alle diverse Gestioni, saranno comunicate con successivo messaggio
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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