Circolare numero 11 del 25-01-2022
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni sugli adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il riconoscimento del beneficio previdenziale denominato "trascinamento di giornate" per i lavoratori agricoli impiegati nel 2021 presso aziende che hanno ricevuto interventi per calamità o eventi eccezionali. Vengono specificati i requisiti per l'accesso, le modalità di trasmissione delle dichiarazioni da parte delle aziende, le procedure di validazione da parte delle strutture territoriali e le scadenze operative.
Riconoscimento del beneficio "trascinamento di giornate" per i lavoratori agricoli ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2021
Punti principali
Premessa normativa
Richiamo all'art. 21 comma 6 della legge 23 luglio 1991 n. 223, come modificato dall'art. 1 comma 65 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, che prevede il beneficio di riconoscimento aggiuntivo di giornate per lavoratori agricoli a tempo determinato in presenza di interventi di prevenzione e compensazione per calamità (d.lgs. n. 102/2004, art.1 comma 3).
Soggetti beneficiari e requisiti
Il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nel 2021 per almeno cinque giornate presso imprese agricole (art. 2135 c.c.) che abbiano fruito degli interventi previsti e ricadano in aree dichiarate calamitate. Le giornate "trascinabili" devono essere state prestate presso i medesimi datori di lavoro. Il beneficio si estende anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende beneficiarie.
Adempimenti delle aziende - trasmissione
Le aziende devono inviare telematicamente la dichiarazione di calamità tramite il servizio dedicato presente sul sito INPS (sezione Prestazioni e servizi), direttamente o tramite intermediari autorizzati. Le dichiarazioni devono fare riferimento alle aree delimitate da decreti/delibere regionali.
Adempimenti delle aziende - moduli e scadenze
Per piccoli coloni e compartecipanti familiari i concedenti devono inoltrare alle strutture territoriali il modulo SC95 reperibile sul sito INPS. La trasmissione deve avvenire entro il 25 febbraio 2022 per consentire la validazione e la compilazione degli elenchi annuali per il 2021. Si rimanda al manuale allegato alla circolare n.57/2009 per la compilazione.
Adempimenti delle strutture territoriali - procedura DDC
Nella Intranet è disponibile la procedura DDC (Dichiarazioni di Calamità) per la validazione delle dichiarazioni inviate. L'operatore, tramite l'opzione Valutazione Dichiarazioni di Calamità e il campo Info, valuta i dati trasmessi facendo riferimento esclusivo ai decreti/delibere regionali che delimitano le aree calamitate.
Validazione, esiti e termine operativo
L'operatore prende in carico l'istanza e approva o respinge selezionando Salva e continua; in caso di reiezione è obbligatorio compilare il campo Motivazioni del rigetto. Le istanze sono consultabili e stampabili in formato PDF dall'opzione Consultazione dichiarazione di calamità. Tutte le operazioni devono essere completate entro il 4 marzo 2022.
Firma
Circolare firmata dal Direttore Generale Gabriella Di Michele.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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