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Messaggio

Messaggio numero 2184 del 31-05-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce, per i lavoratori marittimi, chi è competente a rilasciare la certificazione sanitaria ai fini delle indennità di malattia, distinguendo tra assistenza USMAF-SASN, SSN e strutture estere. Specifica inoltre l’uso dei modelli "Mal.1", "Mal.2" e "Mal.3", ammettendo anche certificazioni non standardizzate se complete degli elementi essenziali, e disciplina i casi di malattia all’estero fuori UE, con obblighi di legalizzazione e termini di trasmissione.

Certificazione sanitaria e requisiti per le indennità di malattia dei lavoratori marittimi

Certificazione sanitaria e tutela previdenziale di malattia per i lavoratori marittimi

Il documento fornisce chiarimenti operativi sui requisiti della certificazione sanitaria necessaria per il riconoscimento delle specifiche indennità di malattia spettanti ai lavoratori marittimi. Inquadra la materia nel riparto di competenze tra Ministero della Salute, USMAF-SASN, medici fiduciari e SSN, e disciplina i casi in cui la certificazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione INPS.

Quadro normativo e competenze sanitarie

L’assistenza sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della Salute ai sensi del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, che gli conferisce anche le funzioni medico-legali. La categoria dei naviganti comprende anche il personale aeronavigante del settore volo, che tuttavia non rientra tra i beneficiari della tutela previdenziale di malattia a carico dell’INPS.

Le funzioni del Ministero sono svolte:

  • in Italia, tramite gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e i Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN);
  • in assenza di tali uffici, tramite medici fiduciari incaricati;
  • all’estero, tramite i soli medici fiduciari.

Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 620/1980, rientra nell’assistenza sanitaria del Ministero il personale in navigazione, quello imbarcato, nonché il personale a terra nei periodi di sosta o di riposo compensativo e il personale in attesa di imbarco, purché contrattualmente a disposizione dell’armatore.

Il documento precisa che:

  • per i marittimi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’assistenza USMAF-SASN continua anche durante i periodi di imbarco e nei periodi di sosta inoperosa a terra successivi allo sbarco, se permane il rapporto di lavoro;
  • nei contratti a tempo determinato legati al singolo imbarco, lo sbarco determina la cessazione del rapporto di lavoro e il lavoratore passa alla presa in carico del SSN, o della corrispondente istituzione sanitaria estera.

Competenza al rilascio della certificazione e modelli utilizzati

La competenza al rilascio della certificazione sanitaria ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale di malattia dipende dalla posizione del lavoratore nel rapporto di lavoro e dal luogo in cui si trova.

La certificazione è rilasciata da USMAF-SASN o dai medici fiduciari, in Italia e all’estero, per:

  • eventi di malattia insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco, ai fini dell’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
  • indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare;
  • indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, quando permanga un rapporto sotteso anche dopo lo sbarco.

All’estero, in caso di documentata assenza o eccessiva distanza dei medici fiduciari, è possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente competenti.

Con riferimento al solo territorio italiano, se il navigante in malattia complementare si trovi o risieda temporaneamente in una località priva sia di ambulatorio SASN sia di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della Salute, può rivolgersi alla ASL territorialmente competente.

In tutte le altre ipotesi, una volta cessata la presa in carico USMAF-SASN e subentrato il SSN, la certificazione è rilasciata:

  • dal SSN in Italia;
  • dalle istituzioni sanitarie localmente competenti all’estero.

Se la certificazione è rilasciata in forma cartacea, il lavoratore deve trasmetterla all’INPS entro due giorni dal rilascio, pena le sanzioni previste dalla normativa, consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per tutti i giorni di ritardo ingiustificato.

Il riconoscimento della tutela previdenziale è comunque subordinato alla valutazione medico-legale dei medici INPS, che devono verificare la sussistenza dei requisiti sanitari e la congruità tra diagnosi e prognosi. Per due specifiche tutele di malattia marittima, il rischio assicurato è definito dal R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918 come ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio sul lavoro o malattia professionale, da cui derivi un’inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici.

Per i lavoratori marittimi assistiti USMAF-SASN continua a essere utilizzato un formulario tradizionale risalente alla gestione delle Casse marittime, poi mantenuto nelle gestioni Ipsema e Inail, con i modelli:

  • "Mal.1" per eventi insorti durante l’imbarco;
  • "Mal.2" per eventi dopo lo sbarco;
  • "Mal.3" per i casi di prolungamento o guarigione clinica della patologia certificata.

Validità di certificazioni non standardizzate e requisiti formali

L’Istituto chiarisce che, ai fini dell’erogazione delle indennità di malattia, è valida anche la certificazione redatta su modelli non standardizzati, purché contenga gli elementi obbligatori essenziali necessari alla prestazione.

Per le certificazioni cartacee si richiamano i requisiti già indicati dalla circolare n. 99 del 13 maggio 1996, cioè:

  • nominativo del lavoratore;
  • diagnosi e prognosi;
  • intestazione;
  • data di rilascio;
  • timbro e firma del medico;
  • abituale domicilio del lavoratore ed eventuale diverso recapito temporaneo, ai fini della reperibilità per il controllo pubblico della malattia.

Se un certificato redatto su modulo non regolamentare presenta gli elementi essenziali ma manca di altri requisiti rilevanti, la regolarizzazione deve essere effettuata, tramite l’interessato, dai medesimi medici redattori.

Per i casi di omessa, incompleta o inesatta indicazione dell’indirizzo del lavoratore, il documento rinvia alla circolare n. 183 del 7 agosto 1998.

Certificazioni provenienti da Paesi comunitari

La certificazione sanitaria che comprovi lo stato di malattia dei lavoratori marittimi, se proveniente da un Paese comunitario e completa di tutti gli elementi essenziali, deve essere accettata dalle strutture territoriali anche se redatta in lingua straniera.

In tal caso si applicano le istruzioni operative già previste per la generalità dei lavoratori con il messaggio n. 28978 del 3 dicembre 2007, in attuazione dell’art. 76 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Riguardo alla diagnosi, è considerata completa anche la certificazione che riporti il solo codice ICDx, purché sia chiaramente desumibile la versione ICD utilizzata a fini certificativi.

Certificazione di malattia fuori dall’Unione Europea

Per i casi di certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea, il documento distingue alcune fattispecie e richiama regole già valide per la generalità dei lavoratori.

Per gli eventi di malattia insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco, quando il marittimo si trovi in un Paese extra UE non coperto da fiduciari del Ministero della Salute, nonché per i lavoratori non più assistiti secondo l’assetto USMAF-SASN e presi in carico da istituzioni sanitarie locali, la certificazione è valida solo nel rispetto delle seguenti regole.

Se il lavoratore occupato in Italia si ammala durante un soggiorno temporaneo in un Paese extracomunitario con accordi di sicurezza sociale in vigore, deve rivolgersi all’autorità sanitaria locale per il riconoscimento dello stato di malattia; in questo caso non è richiesta la legalizzazione del certificato.

Se invece il lavoratore occupato in Italia si ammala in un Paese extracomunitario senza accordi di sicurezza sociale, deve trasmettere entro due giorni dal rilascio la certificazione al datore di lavoro e all’INPS. In tali casi il certificato deve essere legalizzato, cioè attestato come valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.

Se la certificazione non è già legalizzata al momento del rientro in Italia, la regolarizzazione può essere effettuata successivamente dal lavoratore, comunque prima del pagamento dell’indennità economica.

Sono esenti da legalizzazione, purché rechino l’Apostille, gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. L’Apostille è descritta come una forma semplificata di legalizzazione che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l’autenticità del sigillo o timbro.

Per i lavoratori italiani dipendenti da aziende operanti all’estero in Paesi extra CEE non convenzionati, ma tenute agli adempimenti contributivi in Italia, che si ammalano in Paesi esteri non ricadenti nei regolamenti europei o nelle convenzioni bilaterali, valgono ulteriori obblighi:

  • invio al datore di lavoro, entro 5 giorni dal rilascio, dell’attestazione di malattia;
  • invio alla locale rappresentanza diplomatico-consolare del certificato di diagnosi e prognosi.

La rappresentanza consolare cura anche eventuali visite mediche di controllo e il successivo inoltro degli atti all’INPS.

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