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Messaggio

Messaggio numero 2161 del 29-05-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che l’assegno alimentare corrisposto in caso di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso è imponibile ai fini pensionistici per la Gestione pubblica, oltre che per alcune gestioni accessorie, e disciplina gli effetti su TFS/TFR, le diverse ipotesi per il personale civile e militare, nonché gli adempimenti di denuncia e regolarizzazione contributiva tramite flusso Uniemens/ListaPosPA.

Chiarimenti su imponibilità e regolarizzazione contributiva dell’assegno alimentare durante sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso

Assegno alimentare e sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso

Il documento fornisce ulteriori chiarimenti operativi, a seguito della circolare n. 6/2014, sulla rilevanza contributiva dell’assegno alimentare erogato durante i periodi di sospensione cautelare connessi a un procedimento giudiziario in corso. L’obiettivo è definire le modalità di denuncia, regolarizzazione e recupero dei contributi da parte del sostituto d’imposta/datore di lavoro, distinguendo tra personale civile e personale militare e tra effetti pensionistici e prestazioni di fine servizio.

Quadro normativo e natura della sospensione cautelare

La disciplina della sospensione cautelare e della misura del trattamento erogato deriva, per gli impiegati pubblici, da fonti generali e speciali, tra cui:

  • d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
  • legge 7 febbraio 1990, n. 19;
  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
  • legge 27 marzo 2001, n. 97;
  • d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per il personale militare;
  • CCNL del personale contrattualizzato.

La sospensione cautelare discrezionale è qualificata come misura provvisoria e non sanzionatoria. Il suo utilizzo presuppone, in presenza di un procedimento giudiziario, la valutazione del datore di lavoro in attesa della definizione del procedimento penale o disciplinare, al fine di stabilire in modo stabile il rapporto con il dipendente. Il documento richiama, in questo contesto, gli artt. 653 c.p.p. e 55-ter del d.lgs. n. 165/2001.

Imponibilità dell’assegno alimentare

Il dipendente sospeso cautelativamente è privato dello stipendio, ma percepisce un assegno alimentare, di regola non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia, salvo diverse previsioni normative o contrattuali.

In base alla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997, l’assegno alimentare corrisposto ai dipendenti sospesi cautelarmente e sottoposti a giudizio costituisce reddito di lavoro dipendente ed è quindi tassato come tale ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

La circolare n. 6 del 16 gennaio 2014 ha esteso alla Gestione pubblica tale criterio, stabilendo che l’assegno alimentare è imponibile anche ai fini pensionistici ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 314/1997. Da ciò discende anche la sua imponibilità:

  • ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • ai fini dell’assicurazione sociale vita (ex ENPDEP);
  • ai fini dell’assistenza magistrale (ex ENAM).

Esclusioni dall’imponibilità e limiti per TFS/TFR

Per i dipendenti civili iscritti alle gestioni ex INADEL ed ex ENPAS, l’assegno alimentare non è imponibile ai fini previdenziali. Il documento precisa che ciò dipende dal fatto che l’assegno non rientra tra gli elementi della retribuzione contributiva utile per il TFS, ai sensi degli artt. 4 e 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dell’art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Analoga esclusione opera per il TFR, poiché l’assegno alimentare non è compreso tra gli emolumenti utili ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999, richiamato dal d.P.C.M. 20 dicembre 1999, né nei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego.

Valutabilità dei periodi di sospensione cautelare

La imponibilità dell’assegno non comporta automaticamente la valorizzazione dei periodi di sospensione cautelare ai fini delle prestazioni pensionistiche o di fine servizio.

Per i dipendenti civili iscritti alla Gestione pubblica, i periodi di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso non sono utili ai fini pensionistici, pur restando dovuta la contribuzione. Il documento richiama, a sostegno, varie disposizioni speciali che escludono il computo dei periodi di sospensione dal servizio, tra cui:

  • art. 50, comma 2, R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680;
  • art. 26 della legge 6 febbraio 1941, n. 176;
  • art. 45 della legge 6 luglio 1939, n. 1035;
  • art. 21 del R.D. 12 luglio 1934, n. 2312;
  • art. 8 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Ne consegue che, per il personale civile, i periodi di sospensione cautelare non sono computabili né ai fini pensionistici né ai fini previdenziali per TFS/TFR.

Disciplina speciale del personale militare

Per il personale militare la disciplina è diversa. Anche prima del d.lgs. n. 314/1997, l’Amministrazione versava i contributi pensionistici durante la sospensione cautelare, poiché l’art. 8 del d.P.R. n. 1092/1973 riconosceva utilità al periodo di sospensione.

Il d.lgs. n. 66/2010 ha confermato tale impostazione. In particolare:

  • durante la sospensione dall’impiego al militare spetta la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo;
  • ai fini della pensione, il tempo di sospensione è computato per metà;
  • ai fini dell’indennità di buonuscita, il medesimo periodo è computato per metà, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 1407/1956 e dell’art. 1847, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010.

Per il personale militare, quindi, l’assegno alimentare è imponibile sia ai fini pensionistici sia ai fini previdenziali per l’indennità di buonuscita.

Il documento precisa inoltre gli effetti di alcune sopravvenienze:

  • se alla sospensione segue una destituzione con effetto retroattivo, il periodo non è utile ai fini di quiescenza e previdenza e l’Amministrazione può recuperare i contributi versati;
  • se la destituzione non ha effetto retroattivo, i periodi di sospensione anteriori alla data di decorrenza della destituzione sono utili per metà;
  • la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari produce effetti ex tunc, dalla data di adozione della misura cautelare;
  • il periodo in cui il soggetto viene riammesso in servizio deve essere computato ai fini di quiescenza e previdenza.

Effetti del provvedimento definitivo dell’Amministrazione

Il documento esamina gli effetti della decisione definitiva dell’Amministrazione sul periodo di sospensione cautelare.

Restitutio in integrum e ricostruzione di carriera

Se il datore di lavoro dispone la restitutio in integrum, il lavoratore ha diritto al trattamento retributivo che avrebbe percepito in assenza di sospensione. Dal trattamento spettante vanno detratti gli importi già corrisposti a titolo di assegno alimentare, esclusi i compensi o le indennità collegati alla presenza in servizio o alla prestazione straordinaria, ove non dovuti.

A seguito della restitutio in integrum occorre denunciare la nuova posizione contributiva per rendere utili i periodi interessati ai fini pensionistici e delle prestazioni di fine servizio. I contributi vanno versati sulle somme derivanti dalla ricostruzione di carriera, tenendo presente che per INADEL o ENPAS il versamento deve essere effettuato sul trattamento retributivo pieno che il lavoratore avrebbe percepito, poiché l’assegno alimentare non rientra nella base imponibile previdenziale per TFS/TFR.

Il versamento è dovuto anche sul differenziale ai fini della gestione pensionistica, della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dell’assicurazione sociale vita (ex ENPDEP) e dell’assistenza magistrale (ex ENAM).

Licenziamento o destituzione

Se il datore di lavoro adotta un licenziamento o una destituzione, può recuperare i contributi pagati per le somme erogate durante la sospensione cautelare che si collochino dopo la cessazione del rapporto per effetto della retroattività del provvedimento.

Se il dipendente è riammesso in servizio per revoca della sospensione, eventuali periodi di servizio effettivamente resi sono utili ai fini di quiescenza e previdenza anche se collocati temporalmente dopo la data di cessazione per effetto retroattivo del licenziamento o della destituzione. Il documento qualifica tali periodi come autonomo servizio, richiamando l’art. 2126 c.c.

Sospensione disciplinare successiva

Se, a seguito della definizione del procedimento disciplinare, viene irrogata una sospensione disciplinare inferiore rispetto alla sospensione cautelare, i periodi eccedenti sono utili ai fini pensionistici e previdenziali solo nell’ipotesi di ricostruzione della carriera.

Recupero dei contributi nei casi di sostituzione della misura cautelare

Se la sospensione cautelare facoltativa viene sostituita da un diverso provvedimento di sospensione obbligatoria o disciplinare, il datore di lavoro può recuperare i contributi versati per il periodo cautelare. In tal caso:

  • devono essere inviate nuove denunce contributive in sostituzione delle precedenti;
  • il recupero riguarda l’intera aliquota, sia a carico del datore sia a carico del lavoratore;
  • la quota a carico del lavoratore deve essere restituita al lavoratore dal datore di lavoro;
  • eventuali contestazioni sul recupero della quota lavoratore devono essere rivolte al datore di lavoro e non all’Istituto.

Indicazioni operative per i flussi ListaPosPA / Uniemens

Il documento dedica un’ampia parte alle istruzioni tecniche per la compilazione delle denunce contributive.

Periodo di sospensione cautelare facoltativa

Per la sospensione cautelare discrezionale per procedimento giudiziario in corso, il datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente:

  • il Tipo Servizio 83 “Sospensione cautelare dal servizio per procedimento giudiziario in corso” per il personale civile;
  • il Tipo Servizio 51 “Sospensione cautelare dal servizio personale Forze Armate” per il personale militare.

Nelle denunce vanno valorizzati gli importi corrispondenti all’assegno alimentare erogato. Per il personale civile non deve essere valorizzata la gestione previdenziale ENPAS o INADEL ai fini TFS/TFR.

Per i casi di riammissione in servizio dopo il periodo massimo di sospensione cautelare, i periodi di servizio devono essere denunciati con le modalità ordinarie.

Per sospensioni diverse dalla sospensione cautelare discrezionale per procedimento giudiziario in corso, nel solo ultimo periodo di servizio utile precedente la sospensione va indicato il Codice Cessazione 32 “Sospensione di periodo lavorativo utile” e non devono essere inviate denunce per tutto il periodo di sospensione.

Adempimenti dopo la conclusione del procedimento penale o disciplinare

Dopo la definizione del procedimento disciplinare collegato al giudizio, il datore di lavoro deve inviare le denunce necessarie ad aggiornare la posizione assicurativa del lavoratore e a riqualificare il periodo di sospensione cautelare.

Per licenziamento o destituzione:

  • nel V1, causale 5, riferito all’ultimo periodo prima della cessazione, va indicato il Codice Cessazione 9 “Destituzione” oppure 14 “Licenziamento”;
  • se per effetto della retroattività del licenziamento vi sono periodi di servizio successivi alla data di cessazione, il medesimo codice va indicato anche nell’ultimo periodo di riammissione;
  • per eliminare i periodi di sospensione cautelare successivi alla cessazione, va inviato il V1, causale 6;
  • il V1, causale 6, va utilizzato anche per eliminare i periodi compresi tra la data di cessazione ex tunc e il primo giorno di riammissione in servizio nei casi di revoca della sospensione cautelare.

Per la sospensione dal servizio:

  • se occorre scomputare una sospensione disciplinare da una più ampia sospensione cautelare, va inviato un V1, causale 5, con Codice Cessazione 32;
  • i periodi di sovrapposizione vanno eliminati tramite V1, causale 6.

Per la ricostruzione di carriera:

  • per i periodi precedentemente comunicati con Tipo Servizio 83 va utilizzato il V1, causale 7, Codice Motivo Utilizzo 3 “Regolarizzazione da Sentenza”;
  • devono essere indicati i valori delle retribuzioni che il dipendente avrebbe percepito in servizio, al netto di quanto già denunciato durante la sospensione per assegno alimentare;
  • vanno valorizzate tutte le gestioni di iscrizione del lavoratore;
  • per ENPAS o INADEL i contributi devono essere denunciati e versati per l’intero importo, poiché l’assegno alimentare non è imponibile per tali gestioni;
  • il campo obbligatorio collegato al V1, causale 7, Codice Motivo Utilizzo 3, deve essere compilato con il codice 8 “Autorità giudiziaria penale”.

Regolarizzazione dei periodi già denunciati in modo non corretto

Per i periodi di sospensione cautelare collocati nei periodi retributivi da febbraio 2014 fino al mese di pubblicazione del messaggio, se denunciati con modalità diverse o non denunciati, occorre procedere alla regolarizzazione entro la fine del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio.

Se erano state inviate denunce con Tipo Servizio 4 “Servizio Ordinario”:

  • va inviato per ciascun periodo il V1, causale 5;
  • va indicato il Tipo Servizio 83 per il personale civile oppure 51 per il personale militare;
  • devono essere valorizzati gli importi dell’assegno alimentare nelle gestioni di riferimento previste.

Se non era stata inviata alcuna denuncia:

  • devono essere trasmessi i V1, causale 2;
  • va indicato il Tipo Servizio 83 oppure 51, secondo il caso;
  • gli elementi imponibili devono essere valorizzati secondo le regole già descritte.

Altre ipotesi di sospensione escluse dalla disciplina

Il documento conclude precisando che, salvo la sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso, per le altre ipotesi di sospensione il datore di lavoro non deve inviare denunce contributive né effettuare versamenti contributivi. Sono richiamati, a titolo esemplificativo:

  • sospensione per misure restrittive della libertà personale, anche preventive;
  • sospensione come sanzione disciplinare;
  • sospensione cautelare prima della visita di accertamento del dipendente presuntivamente inidoneo fisicamente o psichicamente al lavoro, ex art. 6 del d.P.R. n. 171/2011;
  • sospensione cautelare in attesa dell’esito di un procedimento disciplinare non collegato a un procedimento giudiziario in corso.

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