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Messaggio

Messaggio numero 2181 del 30-05-2018

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra le modifiche normative intervenute sulla ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017: la rateizzazione viene prorogata al 31 gennaio 2019 fino a 60 rate mensili, mentre resta fermo al 31 maggio 2018 il termine per il pagamento in unica soluzione. Sono inoltre aggiornate le regole sulla sospensione delle cartelle di pagamento e delle attività esecutive, prorogando la sospensione fino al 31 dicembre 2018. Viene infine richiamata la disciplina dei piani di rateazione già in corso alla data dell’evento sismico, con pagamento in unica soluzione delle rate sospese entro il 31 maggio 2018.

Proroga della ripresa dei versamenti contributivi sospesi per gli eventi sismici e sospensione delle attività di riscossione

Proroga dei termini per la ripresa dei versamenti contributivi sospesi

Il documento aggiorna la disciplina relativa alla sospensione e alla ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi e assicurativi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 e 2017. Vengono riepilogate le successive modifiche normative intervenute sull’articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016, come convertito dalla legge n. 229/2016, con particolare riguardo ai termini di ripresa, alle modalità di pagamento e alle rateizzazioni consentite.

Quadro normativo originario e prima modifica

L’articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 aveva disposto la sospensione dei termini relativi:

  • agli adempimenti contributivi e assistenziali;
  • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione riguardava le scadenze comprese nel periodo decorrente dalla data degli eventi sismici fino al 30 settembre 2017. La ripresa degli adempimenti e dei versamenti era stata fissata al 30 ottobre 2017, con possibilità di pagamento:

  • in unica soluzione;
  • oppure in massimo 18 rate mensili di pari importo, a decorrere da ottobre 2017.

Successivamente, l’articolo 2, comma 7, del D.L. n. 148/2017, convertito dalla legge n. 172/2017, ha prorogato la ripresa al 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, consentendo il versamento:

  • in unica soluzione;
  • oppure in massimo 24 rate mensili di pari importo, a decorrere da maggio 2018.

Istruzioni operative già fornite dall’Istituto

Il documento richiama due precedenti messaggi dell’Istituto:

  • messaggio n. 895 del 27 febbraio 2018, con istruzioni per il versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2018;
  • messaggio n. 2078 del 22 maggio 2018, con indicazioni operative per il pagamento rateale a decorrere da maggio 2018.

Intervento del D.L. n. 55/2018 e nuova proroga della rateizzazione

L’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. n. 55/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2018, ha ulteriormente modificato il comma 13 dell’articolo 48 del D.L. n. 189/2016.

La nuova previsione stabilisce che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi della norma citata, devono essere effettuati entro il 31 maggio 2018, senza sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione:

  • fino a un massimo di 60 rate mensili;
  • di pari importo;
  • a decorrere dal 31 gennaio 2019.

Ne deriva che, per i territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la decorrenza della ripresa dei versamenti sospesi mediante rateizzazione, prima fissata a maggio 2018, è stata prorogata al 31 gennaio 2019.

Il documento precisa inoltre che:

  • i pagamenti delle rateazioni già presentate e/o convalidate in base alle istruzioni del messaggio n. 2078 del 22 maggio 2018 potranno essere interrotti;
  • seguiranno successive istruzioni operative per la ripresa dei versamenti rateali dal 31 gennaio 2019.

Termine per il pagamento in unica soluzione e piani di rateazione amministrativi

Resta fermo, per i versamenti in unica soluzione, il termine del 31 maggio 2018, salvo eventuali ulteriori modifiche in sede di conversione del decreto-legge.

Per i piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989, già in corso alla data dell’evento sismico, il documento precisa che, per effetto della riattivazione dei piani di ammortamento, i soggetti interessati devono versare in unica soluzione entro il 31 maggio 2018 le rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017, anche in questo caso salvo successive modifiche normative.

Sospensione delle attività di riscossione e dei termini connessi

L’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 55/2018 ha riformulato l’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 8/2017, come convertito dalla legge n. 45/2017. La nuova formulazione stabilisce che, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016, sono sospesi:

  • i termini per la notifica delle cartelle di pagamento;
  • i termini per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010;
  • le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione;
  • i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi gli enti locali.

La sospensione decorre dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall’articolo 48 del D.L. n. 189/2016 e, per effetto della sostituzione delle parole "dal 1º giugno 2018" con "dal 1º gennaio 2019", la sospensione delle attività di riscossione e dei relativi termini si estende fino al 31 dicembre 2018, con ripresa dal 1° gennaio 2019.

Sintesi operativa

In conclusione, il documento chiarisce che:

  • la rateizzazione dei contributi sospesi per gli eventi sismici è prorogata al 31 gennaio 2019 fino a 60 rate mensili;
  • il pagamento in unica soluzione resta fissato al 31 maggio 2018;
  • i piani di rateazione amministrativa già in corso richiedono il pagamento in unica soluzione delle rate sospese entro il 31 maggio 2018;
  • la sospensione di cartelle, riscossione ed attività esecutive nei Comuni interessati prosegue fino al 31 dicembre 2018, con ripresa dal 1° gennaio 2019.

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