Sentenza del 22/04/2016 n. 8122 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.R. Lombardia relativa all'anno d'imposta 2002, contestando, tra l'altro: la qualificazione come spese di rappresentanza dei costi sostenuti per la cessione gratuita di abiti griffati a VIP; il trattamento fiscale delle divise e dei capi forniti ai dipendenti; l'indetraibilità dell'IVA sulle spese di rappresentanza; la mancata applicazione del giudicato esterno; nonché vari profili relativi a sanzioni, incertezza normativa e cumulo giuridico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che la cessione gratuita di abiti griffati a persone famose, in assenza di un obbligo contrattuale di indossarli o di un collegamento immediato con la promozione delle vendite, costituisce spesa di rappresentanza e non spesa pubblicitaria. Ha invece accolto i motivi sesto, settimo e ottavo: la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sulla detraibilità dell'IVA e aveva erroneamente escluso, in linea generale, la deducibilità integrale dei capi forniti ai dipendenti, quando tali capi costituiscano divise obbligatorie inerenti all'attività lavorativa. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata parzialmente e la causa rinviata alla C.T.R. Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese e per l'eventuale applicazione dello ius superveniens in materia sanzionatoria.
Norme richiamate
Art. 74 T.U.I.R. (disciplina delle spese di pubblicità e rappresentanza)
Le spese di rappresentanza sono quelle dirette ad accrescere prestigio e immagine dell'impresa senza una diretta aspettativa di ritorno commerciale; le spese pubblicitarie o di propaganda presuppongono invece una finalità promozionale diretta e un incremento, anche potenziale, delle vendite.
Art. 62 T.U.I.R., oggi art. 95 T.U.I.R.
Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.
I capi di abbigliamento forniti ai dipendenti possono essere integralmente deducibili come costi del lavoro quando costituiscono divise obbligatorie e risultano effettivamente inerenti alle mansioni e all'attività dell'impresa.
Art. 19-bis1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972
La questione della compatibilità comunitaria e della detraibilità dell'IVA relativa alle spese di rappresentanza doveva essere esaminata dalla C.T.R.; l'omessa pronuncia sul punto ha determinato la cassazione parziale della sentenza.
Art. 360 c.p.c., n. 5
La sentenza è stata censurata per omesso esame di fatti decisivi, in particolare riguardo alla natura dei capi forniti ai dipendenti e alla loro effettiva destinazione lavorativa.
Art. 162 del CCNL richiamato dalla sentenza
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
L'obbligo contrattuale di indossare una divisa rafforza l'inerenza del relativo costo e ne giustifica l'imputazione a carico del datore di lavoro.
D.Lgs. n. 158/2015
Il giudice del rinvio deve valutare, se rilevante, l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole.
Massime di principio
- Per distinguere pubblicità e rappresentanza occorre verificare l'obiettivo prevalente della spesa: la promozione diretta di prodotti e vendite indica pubblicità; il semplice rafforzamento dell'immagine e del prestigio dell'impresa indica rappresentanza.
- La consegna gratuita di prodotti a personaggi famosi non è automaticamente pubblicità: occorrono un obbligo contrattuale, una prestazione promozionale verificabile o un collegamento immediato con la diffusione del prodotto e l'incremento delle vendite.
- Le spese per abiti forniti ai dipendenti sono deducibili come costi del lavoro quando gli indumenti sono effettivamente necessari o obbligatori per lo svolgimento delle mansioni. È essenziale documentare i destinatari, la natura dei capi e l'obbligo di utilizzo.
- Un giudicato relativo a un diverso anno d'imposta non si estende automaticamente agli anni successivi: è necessario dimostrare l'identità della situazione di fatto, del rapporto giuridico o del titolo negoziale e la permanenza dell'elemento accertato.
- L'omessa pronuncia del giudice su una specifica contestazione, come la detraibilità dell'IVA, costituisce un vizio della sentenza e può comportare la cassazione con rinvio.
- In presenza di norme fiscali sanzionatorie modificate successivamente, il giudice deve verificare l'eventuale applicabilità della disciplina più favorevole al contribuente.
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