Corte di giustizia, Sentenza C-492/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 dicembre 2022. — CJ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 2 – Determinazione delle autorità giudiziarie competenti – Decisione di rinvio della consegna adottata da un organo che non riveste la qualità di autorità giudiziaria dell’esecuzione – Articolo 23 – Termini previsti per la consegna scaduti – Conseguenze – Articolo 12 e articolo 24, paragrafo 1 – Mantenimento in custodia della persona ricercata ai fini dell’azione penale nello Stato membro di esecuzione – Articoli 6, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto della persona perseguita penalmente di presenziare al proprio processo. — Causa C-492/22 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in procedimento pregiudiziale d’urgenza, ha chiarito il rapporto tra rinvio della consegna nel mandato d’arresto europeo, custodia della persona ricercata e diritto di partecipare al processo nello Stato di esecuzione. Ha stabilito che il rinvio della consegna deve essere deciso dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione e che, in mancanza, alla scadenza dei termini dell’articolo 23 la persona va rilasciata. Ha inoltre ammesso il mantenimento in custodia durante il procedimento penale nello Stato di esecuzione e ha escluso che la mancata rinuncia dell’imputato alla presenza personale renda di per sé illegittimo il rinvio della consegna.
Mandato d’arresto europeo: rinvio della consegna per procedimento penale nello Stato di esecuzione, competenza dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, mantenimento in custodia e diritto dell’imputato a comparire al processo
La questione giuridica
Se, in caso di rinvio della consegna ai fini di un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione, la persona ricercata possa essere mantenuta in custodia; se la decisione di rinvio della consegna ex articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debba essere adottata necessariamente dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2; e se il rinvio possa essere disposto per il solo fatto che l’interessato non rinuncia al diritto di comparire personalmente al processo nello Stato di esecuzione, e quali criteri debbano guidare tale valutazione.
Principio di diritto
La Corte afferma che la decisione di rinviare la consegna ex articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 è una decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo e, quindi, deve essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione; se il rinvio è stato disposto da un organo privo di tale qualità e sono scaduti i termini di consegna di cui all’articolo 23, paragrafi 2-4, la persona ricercata deve essere rilasciata. La Corte precisa inoltre che, quando la consegna è legittimamente rinviata per un procedimento penale nello Stato di esecuzione, il mantenimento in custodia è consentito in base all’articolo 12 della decisione quadro, purché la procedura sia stata diligente e la durata della custodia non sia eccessiva; infine, il rinvio non può essere negato solo perché l’interessato non rinuncia al diritto di comparire personalmente al processo, fermo restando il potere discrezionale dell’autorità giudiziaria di valutare tutti gli elementi pertinenti, inclusi gli interessi concorrenti degli Stati membri e la gravità dei reati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 12 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 23 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 24, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articoli 6, 47, 48 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 107 del regolamento di procedura della Corte
Mandato d’arresto europeo: rinvio della consegna, custodia e diritto a comparire al processo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza del rechtbank Amsterdam nell’ambito dell’esecuzione nei Paesi Bassi di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Polonia nei confronti di CJ. La Corte interpreta la decisione quadro 2002/584/GAI con riferimento al rinvio della consegna per un procedimento penale pendente nello Stato di esecuzione, alla legittimità del mantenimento in custodia e alla rilevanza del diritto dell’imputato di presenziare personalmente al processo.
Fatti e procedimento principale
CJ, cittadino polacco, era ricercato per l’esecuzione in Polonia di una pena detentiva di due anni per tredici reati rientranti nella categoria dei furti organizzati o con l’uso di armi. Nei Paesi Bassi, tuttavia, era pendente un distinto procedimento penale per guida senza patente, nel quale CJ non aveva rinunciato a comparire personalmente alle udienze.
Il giudice olandese aveva inizialmente disposto e poi prorogato la custodia di CJ. Parallelamente, il procuratore presso la procura di Amsterdam aveva chiesto il rinvio della consegna ai sensi della legge nazionale di recepimento, ritenendo che la consegna non potesse avvenire entro i termini ordinari perché CJ doveva essere presente al procedimento penale nei Paesi Bassi. Il giudice del rinvio ha dubitato sia della competenza del procuratore a disporre il rinvio, sia della possibilità di mantenere l’interessato in custodia oltre i termini ordinari, sia della compatibilità del rinvio con il diritto di comparire al proprio processo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la decisione quadro 2002/584/GAI, in specie gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24 e 26;
- la decisione quadro 2009/299/GAI, che modifica la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo;
- gli articoli 6, 47, 48 e 52 della Carta dei diritti fondamentali;
- l’articolo 267 TFUE;
- l’articolo 23 bis dello Statuto della Corte e l’articolo 107 del regolamento di procedura, per l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza.
Prima questione: custodia durante il rinvio della consegna
La Corte afferma che gli articoli 12 e 24, paragrafo 1, della decisione quadro, letti alla luce dell’articolo 6 della Carta, non ostano al mantenimento in custodia della persona ricercata quando la consegna è stata rinviata per consentire un procedimento penale nello Stato membro di esecuzione.
La Corte osserva che:
- la formulazione delle disposizioni non esclude la custodia in tale ipotesi;
- l’articolo 24 costituisce una norma speciale rispetto all’articolo 23 sui termini ordinari di consegna;
- il mantenimento in custodia è compatibile con gli obiettivi della decisione quadro, in particolare la lotta contro l’impunità e la prevenzione del rischio di fuga.
Tuttavia, la custodia resta sottoposta ai limiti dell’articolo 6 della Carta: deve essere prevista dalla legge, proporzionata e non eccessiva. L’autorità competente deve quindi effettuare un esame concreto della situazione e verificare che la procedura sia stata condotta con sufficiente diligenza.
Seconda questione: competenza a disporre il rinvio e conseguenze dell’eventuale vizio
La Corte stabilisce che la decisione di rinviare la consegna ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, è una decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo e, come tale, spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2.
Un organo come il procuratore olandese, soggetto a istruzioni individuali del Ministro della giustizia, non può essere qualificato come autorità giudiziaria dell’esecuzione. Di conseguenza, un rinvio disposto da tale organo non soddisfa i requisiti formali dell’articolo 24.
Se il rinvio è invalido e i termini di cui all’articolo 23, paragrafi 2-4, sono scaduti, la persona ricercata deve essere rilasciata, salvo le misure necessarie per evitare la fuga ai sensi dell’articolo 12. La Corte ricorda anche che il giudice nazionale deve, per quanto possibile, interpretare il diritto interno in modo conforme alla decisione quadro; se ciò non è possibile, deve comunque applicare l’articolo 23, paragrafo 5.
Terza questione: rinvio della consegna e diritto di comparire personalmente al processo
La Corte interpreta l’articolo 24, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta, nel senso che non osta al rinvio della consegna per il solo fatto che l’interessato non rinuncia al proprio diritto di comparire personalmente dinanzi al giudice dello Stato di esecuzione.
La Corte sottolinea che l’articolo 24 attribuisce all’autorità giudiziaria dell’esecuzione un potere discrezionale, da esercitare quando il rinvio sia funzionale a un procedimento penale o all’esecuzione di una pena nello Stato di esecuzione. La mancata rinuncia alla presenza personale è un elemento rilevante, ma non costituisce da sola un criterio decisivo o una condizione automatica. L’autorità giudiziaria può valutare, tra gli altri fattori:
- l’interesse dello Stato di esecuzione a concludere il procedimento;
- l’interesse dello Stato emittente a ottenere tempestivamente la consegna;
- la gravità dei reati in entrambi gli Stati;
- la possibilità di ricorrere alla consegna temporanea ex articolo 24, paragrafo 2.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- il rinvio della consegna ex articolo 24, paragrafo 1, è una decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo e deve essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione;
- se il rinvio non proviene da tale autorità e sono scaduti i termini dell’articolo 23, la persona deve essere rilasciata;
- il mantenimento in custodia durante il procedimento penale nello Stato di esecuzione è compatibile con la decisione quadro e con la Carta, purché proporzionato;
- il rinvio non è precluso dal solo fatto che l’interessato non abbia rinunciato al diritto di essere presente al processo.
Portata pratica per gli operatori
La sentenza è rilevante perché chiarisce che, nella procedura di mandato d’arresto europeo, il rinvio della consegna non può essere disposto da autorità prive di status giudiziario ai sensi del diritto dell’Unione. Per avvocati e consulenti, la decisione conferma che i termini dell’articolo 23 restano decisivi se il rinvio è invalido, mentre la custodia ulteriore richiede sempre un controllo di proporzionalità e di diligenza procedurale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 8 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-600/21
- Sentenza · 8 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-769/21
- Sentenza · 8 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-460/20
- Sentenza · 8 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-694/20
- Sentenza · 8 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-180/21
- Sentenza · 8 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-247/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →