Corte di giustizia, Sentenza C-694/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 dicembre 2022. — Orde van Vlaamse Balies e a. contro Vlaamse Regering. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Scambio automatico obbligatorio di informazioni con riferimento ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica – Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 – Articolo 8 bis ter, paragrafo 5 – Validità – Segreto professionale degli avvocati – Esenzione dall’obbligo di comunicazione a favore dell’avvocato intermediario soggetto al segreto professionale – Obbligo di tale avvocato intermediario di notificare a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano – Articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-694/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha dichiarato invalido, per contrasto con l’articolo 7 della Carta, l’obbligo imposto agli avvocati intermediari dal regime DAC6 di avvisare altri intermediari dei loro obblighi di reporting quando l’avvocato è coperto da segreto professionale. La Corte ha ritenuto che tale obbligo riveli indirettamente l’identità dell’avvocato e la sua consultazione, comprimendo la riservatezza delle comunicazioni con il cliente senza essere strettamente necessario per perseguire gli obiettivi di contrasto all’elusione fiscale. Ha invece escluso la violazione dell’articolo 47 della Carta.
Validità, alla luce del segreto professionale degli avvocati e dei diritti alla vita privata e al processo equo, dell’obbligo per l’avvocato intermediario di notificare ad altri intermediari i propri obblighi di comunicazione sui meccanismi fiscali transfrontalieri.
La questione giuridica
Se l’articolo 1, punto 2, della direttiva (UE) 2018/822, che ha inserito l’articolo 8 bis ter, paragrafo 5, nella direttiva 2011/16/UE, sia valido alla luce degli articoli 7 e 47 della Carta, nella parte in cui impone all’avvocato intermediario esentato dalla comunicazione per segreto professionale di notificare senza indugio a un altro intermediario, non suo cliente, gli obblighi di comunicazione gravanti su quest’ultimo.
Principio di diritto
L’articolo 8 bis ter, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822, è invalido nella misura in cui impone all’avvocato che agisce come intermediario, quando è esonerato dall’obbligo di comunicazione per effetto del segreto professionale, di notificare senza indugio a un altro intermediario non suo cliente i rispettivi obblighi di comunicazione: tale obbligo incide sul segreto delle comunicazioni tra avvocato e cliente garantito dall’articolo 7 della Carta e non è strettamente necessario né proporzionato rispetto all’obiettivo di contrastare la pianificazione fiscale aggressiva; invece non vi è violazione dell’articolo 47 della Carta, poiché l’obbligo si colloca in una fase precoce, fuori da un procedimento giudiziario o dalla sua preparazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/16/UE
- Direttiva (UE) 2018/822
- Articolo 8 bis ter della direttiva 2011/16/UE, come modificata
- Articoli 7, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Convenzione europea dei diritti dell’uomo, articoli 6 e 8
Validità dell’obbligo di notifica per l’avvocato intermediario nei meccanismi fiscali transfrontalieri
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Grondwettelijk Hof (Belgio) sulla validità dell’articolo 8 bis ter, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822. La Corte è chiamata a valutare se, nei casi in cui l’avvocato intermediario sia esonerato dall’obbligo di comunicazione per segreto professionale, l’obbligo di notificare a un altro intermediario i rispettivi doveri di reporting sia compatibile con gli articoli 7 e 47 della Carta.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento nazionale, l’Orde van Vlaamse Balies, altri organismi professionali e tre avvocati contestavano disposizioni del decreto fiammingo del 26 giugno 2020 che recepisce la direttiva 2018/822. In particolare, veniva censurato l’articolo 11/6 del decreto del 21 giugno 2013, come modificato, che impone all’avvocato soggetto al segreto professionale di informare per iscritto gli altri intermediari, indicando le ragioni della propria impossibilità di comunicare il meccanismo transfrontaliero. Il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento e ha chiesto alla Corte se tale meccanismo normativo violi il diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni e il diritto a un processo equo.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- la direttiva (UE) 2018/822, che ha introdotto l’articolo 8 bis ter;
- l’articolo 8 bis ter, paragrafi 1, 5, 6, 9, 13 e 14, relativi all’obbligo di comunicazione, all’esenzione per segreto professionale e allo scambio di informazioni;
- gli articoli 7, 47 e 52 della Carta;
- in via di contesto, gli articoli 6 e 8 CEDU, utilizzati come parametro interpretativo minimo.
Ragionamento della Corte sull’articolo 7 della Carta
La Corte osserva innanzitutto che gli avvocati possono rientrare nella nozione di “intermediario” e quindi, in linea di principio, essere assoggettati agli obblighi di comunicazione previsti dal regime DAC6. Tuttavia, quando il segreto professionale impedisce la comunicazione alle autorità fiscali, la direttiva impone all’avvocato di notificare gli obblighi di comunicazione a un eventuale altro intermediario non cliente. Secondo la Corte, tale notifica fa necessariamente emergere verso l’altro intermediario l’identità dell’avvocato, la circostanza della sua consultazione e il suo apprezzamento sul fatto che il meccanismo sia soggetto a notifica. Poiché gli altri intermediari non sono necessariamente a conoscenza di tali elementi, l’obbligo incide sulla riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente, protetta dall’articolo 7 della Carta. La Corte ritiene che l’ingerenza sia prevista dalla legge e non comprometta il contenuto essenziale del diritto, ma non superi il test di proporzionalità: l’obiettivo di prevenire l’elusione e l’evasione fiscali può essere raggiunto con mezzi meno lesivi, poiché gli altri intermediari e, in mancanza, il contribuente restano comunque tenuti a comunicare le informazioni alle autorità competenti. La divulgazione dell’identità dell’avvocato all’amministrazione fiscale non è considerata strettamente necessaria. Ne consegue che il paragrafo 5 dell’articolo 8 bis ter è invalido nella misura in cui impone tale notifica da parte dell’avvocato intermediario coperto da segreto professionale.
Ragionamento della Corte sull’articolo 47 della Carta
Quanto al diritto a un processo equo, la Corte esclude la violazione. L’articolo 47 tutela i diritti della difesa e il diritto all’assistenza di un avvocato, ma solo in connessione con un procedimento giudiziario o con la sua preparazione. Nel caso di specie, l’obbligo di notifica opera in una fase precoce, quando il meccanismo transfrontaliero è appena pronto o è stato messo a disposizione, cioè fuori dall’ambito di un contenzioso. Perciò non sussiste il necessario nesso con un procedimento giudiziario.
Decisione e portata pratica
La Corte dichiara invalido l’articolo 8 bis ter, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE, come modificata, per contrasto con l’articolo 7 della Carta, nella parte in cui impone all’avvocato intermediario soggetto a segreto professionale di notificare a un altro intermediario non cliente i rispettivi obblighi di comunicazione. La Corte esclude invece la violazione dell’articolo 47 della Carta. Per i professionisti, la pronuncia è rilevante perché limita l’onere di disclosure dei legali nel contesto DAC6, ribadendo la centralità del segreto professionale e il suo nucleo essenziale anche nelle procedure di cooperazione fiscale transfrontaliera.
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