Corte di giustizia, Sentenza C-600/21
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 dicembre 2022. — QE contro Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Articolo 4 – Criteri per valutare il carattere abusivo di una clausola – Clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine di un contratto di mutuo – Dispensa contrattuale dalla messa in mora. — Causa C-600/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, su rinvio della Cour de cassation francese, si pronuncia su una clausola di mutuo che consente alla banca di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine senza previa messa in mora in caso di ritardo di oltre 30 giorni nel pagamento di una rata. La Corte chiarisce come debba essere letta la sentenza Banco Primus nella valutazione dell’abusività e ribadisce che il giudice nazionale deve esaminare tutte le circostanze del caso. Conferma inoltre che una clausola siffatta può essere abusiva se non negoziata individualmente e se determina un significativo squilibrio a danno del consumatore.
Clausola di mutuo che consente la decadenza dal beneficio del termine ipso iure senza messa in mora: criteri di controllo di abusività ai sensi della direttiva 93/13
La questione giuridica
Se la direttiva 93/13 osti a una clausola di mutuo non negoziata individualmente che consenta la decadenza dal beneficio del termine senza previa messa in mora; se un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una rata possa integrare un inadempimento sufficientemente grave; se i criteri enunciati in Banco Primus per valutare l’abusività di tale clausola siano cumulativi o alternativi e se la presenza di una dispensa esplicita e non equivoca dalla messa in mora incida sulla valutazione.
Principio di diritto
La Corte afferma che, nella valutazione dell’abusività di una clausola di mutuo che consente la decadenza dal beneficio del termine, i criteri elaborati in Banco Primus non sono né cumulativi né alternativi, ma costituiscono elementi dell’insieme delle circostanze da esaminare; che, in linea di principio, un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una rata può essere considerato un inadempimento sufficientemente grave; e che l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 93/13 ostano a una clausola non negoziata individualmente che preveda ipso iure la decadenza senza messa in mora, quando tale clausola determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e obblighi, salva l’eventuale applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 2.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Code de la consommation francese, articolo L. 132-1
Clausola di mutuo con decadenza dal beneficio del termine e dispensa dalla messa in mora
La Corte è stata investita di un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in una controversia tra un consumatore mutuatario e l’istituto bancario mutuante, relativa a un pignoramento avviato dopo la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del mutuo. La questione centrale riguarda la compatibilità con la direttiva 93/13 di una clausola che consente al professionista di rendere immediatamente esigibile il mutuo, senza messa in mora, in caso di ritardo nel pagamento di una rata superiore a 30 giorni.
Fatti e procedimento principale
Nel 2006 l’istituto bancario aveva concesso a QE un mutuo immobiliare di EUR 209 109, rimborsabile in 20 anni. Le condizioni generali prevedevano che, in caso di ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una rata relativa a capitale, interessi o accessori, la banca potesse dichiarare la decadenza dal beneficio del termine senza formalità né messa in mora. A seguito del mancato pagamento di due rate, la banca aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine il 29 gennaio 2013 e aveva poi proceduto al pignoramento presso il domicilio del mutuatario.
QE aveva contestato la procedura esecutiva e, in sede di ricorso per cassazione, sosteneva che la clausola fosse abusiva alla luce dei criteri fissati nella sentenza Banco Primus (C‑421/14). Il giudice del rinvio ha osservato che, secondo il diritto francese comune, la decadenza dal beneficio del termine richiede normalmente una messa in mora, salvo deroga espressa e non equivoca, ma ha dubitato della compatibilità con la direttiva 93/13 della clausola in esame.
Questioni pregiudiziali
La Cour de cassation ha chiesto in sostanza:
- se la direttiva 93/13 osti a una clausola che dispensa dalla messa in mora prima della decadenza dal beneficio del termine;
- se un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una sola rata possa costituire un inadempimento sufficientemente grave;
- se, alla luce del diritto nazionale, sia rilevante la previsione di un preavviso ragionevole in luogo della messa in mora;
- se i criteri di Banco Primus siano cumulativi o alternativi;
- e, in caso di cumulatività, se il peso relativo di un solo criterio possa escludere l’abusività.
Ricevibilità
La Corte ha ritenuto ricevibile il rinvio. Pur avendo la banca dedotto che il procedimento principale fosse divenuto privo di oggetto perché il debitore avrebbe pagato tutte le somme dovute, il giudice del rinvio ha confermato la pendenza del ricorso e la necessità della risposta pregiudiziale. La Corte ha ricordato la presunzione di rilevanza delle questioni pregiudiziali e ha osservato che non appariva manifestamente ipotetico l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sull’eventuale abusività della clausola, anche per possibili azioni di ripetizione dell’indebito.
Ragionamento della Corte sui criteri di Banco Primus
La Corte chiarisce che i criteri indicati al punto 66 di Banco Primus non sono né cumulativi né alternativi. Essi non hanno natura tassativa, ma devono essere letti come elementi dell’insieme delle circostanze che il giudice nazionale deve considerare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13.
In particolare, la valutazione del carattere abusivo deve tener conto di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto e delle circostanze conoscibili dal professionista e idonee a incidere sull’esecuzione del contratto. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui uno squilibrio può emergere anche solo nella fase esecutiva del rapporto contrattuale.
Gravità dell’inadempimento: ritardo di oltre 30 giorni
Quanto alla seconda questione, la Corte afferma che non è escluso che un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una sola rata costituisca, in linea di principio, un inadempimento sufficientemente grave, tenuto conto della durata e dell’importo del mutuo. La verifica della gravità resta comunque rimessa al giudice nazionale, che deve valutare il caso concreto, ma la Corte precisa che la soglia temporale indicata dalla clausola può, di per sé, rilevare come indice di gravità.
Dispensa dalla messa in mora e clausole esplicite
Sulle questioni prima e terza, la Corte osserva che il fatto che una clausola sia formulata in modo esplicito e non equivoco non la sottrae al controllo di abusività previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13. La sola chiarezza formale non basta: il giudice nazionale deve verificare se la clausola, non negoziata individualmente, determini un significativo squilibrio a danno del consumatore.
La Corte aggiunge che non risulta che la clausola in esame rientri nella nozione di oggetto principale del contratto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Pertanto, salvo tale possibile esclusione, una clausola che consenta la decadenza ipso iure senza messa in mora può essere incompatibile con la direttiva se crea uno squilibrio significativo, anche se il diritto nazionale ammette deroghe al requisito della messa in mora purché sia rispettato un preavviso ragionevole.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- i criteri di Banco Primus non sono né cumulativi né alternativi, ma devono essere considerati nel quadro di tutte le circostanze del contratto;
- un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una rata può, in linea di principio, costituire un inadempimento sufficientemente grave;
- l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 93/13 ostano, salvo l’articolo 4, paragrafo 2, a una clausola di mutuo che preveda ipso iure la decadenza dal beneficio del termine per ritardo nel pagamento oltre un termine determinato, se la clausola non è stata oggetto di negoziato individuale e determina un significativo squilibrio a danno del consumatore.
Principi utili per la pratica
Per la pratica contenziosa, la pronuncia conferma che:
- la chiarezza redazionale della clausola non ne neutralizza il controllo di abusività;
- la valutazione deve essere globale e concreta, senza rigidità nel modo di applicare i criteri di Banco Primus;
- una soglia contrattuale di 30 giorni può essere sufficiente a fondare la decadenza, ma non esonera il giudice dal vaglio di proporzionalità e squilibrio;
- resta centrale il confronto con il diritto nazionale e con le garanzie effettive offerte al consumatore per evitare o sanare l’inadempimento.
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