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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-460/20

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 dicembre 2022. — TU e RE contro Google LLC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 12, lettera b) – Articolo 14, primo comma, lettera a) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 17, paragrafo 3, lettera a) – Gestore di un motore di ricerca in Internet – Ricerca effettuata a partire dal nome di una persona – Visualizzazione, nell’elenco dei risultati della ricerca, di un link verso articoli contenenti informazioni asseritamente inesatte – Visualizzazione, nell’elenco dei risultati di una ricerca di immagini, delle fotografie che illustrano tali articoli, sotto forma di cosiddette miniature (“thumbnails”) – Richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore del motore di ricerca – Bilanciamento dei diritti fondamentali – Articoli 7, 8, 11 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obblighi e responsabilità gravanti sul gestore del motore di ricerca per il trattamento di una domanda di deindicizzazione – Onere della prova gravante sul richiedente la deindicizzazione. — Causa C-460/20

Giurisprudenza europea62020CJ0460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito come vada gestita, da parte di un motore di ricerca, una domanda di deindicizzazione fondata sull’asserita falsità di un contenuto: non è necessario che l’interessato abbia prima ottenuto una decisione contro l’editore del sito, ma deve produrre elementi di prova ragionevoli dell’inesattezza manifesta. La Corte ha inoltre distinto il trattamento delle miniature nei risultati di una ricerca di immagini, imponendo di valutare il loro valore informativo in modo autonomo rispetto al contesto originario di pubblicazione. La pronuncia rafforza il diritto all’oblio, ma preserva il bilanciamento con la libertà di informazione e di espressione.

Deindicizzazione dai motori di ricerca: onere della prova sull’inesattezza dei contenuti e criteri di bilanciamento per le miniature nelle ricerche di immagini

La questione giuridica

Se, in caso di domanda di deindicizzazione fondata sull’asserita inesattezza di contenuti reperiti tramite ricerca nominale, il gestore del motore di ricerca possa subordinare la cancellazione alla previa instaurazione di un’azione contro il fornitore del contenuto per ottenere almeno una decisione provvisoria sull’esattezza; e, per le immagini mostrate come miniature nei risultati di una ricerca per immagini, se il bilanciamento dei diritti fondamentali debba tener conto del contesto originario di pubblicazione dell’immagine oppure soltanto del valore informativo della miniatura nell’elenco dei risultati.

Principio di diritto

Il gestore di un motore di ricerca, investito di una richiesta di deindicizzazione fondata sull’asserita inesattezza di contenuti collegati a un nome, non può rifiutare la cancellazione solo perché l’interessato non ha prima ottenuto contro l’editore una decisione, neppure provvisoria, sull’esattezza del contenuto: l’interessato deve fornire elementi di prova ragionevolmente esigibili idonei a dimostrare l’inesattezza manifesta, mentre il motore di ricerca non ha l’obbligo di indagare attivamente i fatti. Per le immagini mostrate come miniature nei risultati di una ricerca per immagini, il bilanciamento va compiuto sulla base del valore informativo delle miniature stesse, indipendentemente dal contesto originario di pubblicazione, tenendo però conto degli eventuali elementi testuali che le accompagnano direttamente nei risultati; se la deindicizzazione dell’articolo è accolta, deve essere rimossa anche la miniatura per non svuotare di effetto utile la cancellazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 95/46/CE
  • Articolo 12, lettera b), direttiva 95/46/CE
  • Articolo 14, primo comma, lettera a), direttiva 95/46/CE
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 4, punti 1, 2 e 7, regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera d), regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 16, regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 17, regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 17, paragrafo 3, lettera a), regolamento (UE) 2016/679
  • Articoli 7, 8, 11, 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Deindicizzazione dai motori di ricerca, inesattezza dei contenuti e miniature nelle ricerche di immagini

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra TU e RE, da un lato, e Google LLC, dall’altro, relativa alla deindicizzazione di link verso articoli ritenuti inesatti e alla rimozione di fotografie visualizzate come miniature nei risultati di una ricerca per immagini. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, nonché, per le miniature, anche gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE.

Fatti e procedimento principale

TU era amministratore e azionista unico di società operanti in un gruppo imprenditoriale; RE era la sua compagna e procuratrice di una società del gruppo fino al 2015. Su un sito terzo erano stati pubblicati tre articoli critici sul modello di investimento del gruppo, uno dei quali corredato da fotografie dei ricorrenti. Google, in esito a ricerche effettuate a partire dai nomi dei ricorrenti, indicizzava tali articoli e mostrava le fotografie come miniature nei risultati di ricerca per immagini.

I ricorrenti avevano chiesto a Google di deindicizzare i link agli articoli, sostenendo che contenessero affermazioni inesatte e diffamatorie, e di eliminare le miniature. I giudici tedeschi di merito avevano respinto la domanda, ritenendo, tra l’altro, che l’onere della prova dell’inesattezza gravasse sui ricorrenti e che il contesto di pubblicazione fosse rilevante anche per le miniature. Il Bundesgerichtshof ha quindi sollevato due questioni pregiudiziali.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • la direttiva 95/46/CE, in particolare l’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a);
  • il regolamento (UE) 2016/679, in particolare gli articoli 4, 5, 16 e 17, nonché l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a);
  • la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 11, 16 e 52;
  • l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.

Prima questione: inesattezza del contenuto e onere probatorio

La Corte afferma che il gestore di un motore di ricerca, in quanto titolare del trattamento, è responsabile dell’indicizzazione e della visualizzazione dei link nei risultati, poiché tale attività può incidere in modo significativo sui diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali. In sede di esame di una richiesta di cancellazione, il gestore deve verificare se il mantenimento del link sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di informazione degli utenti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del RGPD.

Quando la richiesta di deindicizzazione si fonda sull’asserita inesattezza del contenuto indicizzato, spetta al richiedente dimostrare l’inesattezza manifesta delle informazioni o, almeno, di una parte non secondaria del contenuto. Tuttavia, non può essergli imposto un onere eccessivo: non è necessario che produca, già nella fase precontenziosa, una decisione giudiziaria contro l’editore del sito, neppure in sede sommaria.

Al tempo stesso, il gestore del motore di ricerca non ha l’obbligo di indagare attivamente sui fatti né di avviare un contraddittorio con il fornitore del contenuto per accertare la veridicità delle affermazioni. Se il richiedente fornisce elementi pertinenti e sufficienti che mostrino il carattere manifestamente inesatto delle informazioni, il gestore deve accogliere la richiesta. Se invece l’inesattezza non emerge chiaramente e manca una decisione giudiziaria, il gestore non è tenuto a deindicizzare, soprattutto quando il contenuto contribuisce a un dibattito di interesse generale.

La Corte precisa inoltre che, se è pendente un procedimento amministrativo o giudiziario sull’inesattezza del contenuto e il gestore ne è a conoscenza, questi deve inserire nei risultati un avvertimento circa l’esistenza del procedimento, così da fornire informazioni pertinenti e aggiornate agli utenti.

Seconda questione: miniature nei risultati di ricerca per immagini

La Corte osserva che la visualizzazione di fotografie di persone fisiche come miniature nei risultati di una ricerca per immagini costituisce un trattamento autonomo di dati personali. Tale trattamento può incidere in modo particolarmente intenso sui diritti alla vita privata e alla protezione dei dati, poiché l’immagine è un attributo essenziale della personalità e la sua diffusione fuori contesto può avere un forte impatto.

Per questo, il bilanciamento non deve prendere come parametro decisivo il contesto originario di pubblicazione dell’immagine sulla pagina terza, bensì il valore informativo della miniatura nell’elenco dei risultati. Il contesto originario non è quello che l’utente percepisce al momento della ricerca; ciò che rileva è il contenuto visualizzato dal motore di ricerca come tale. Restano però pertinenti gli eventuali elementi testuali che accompagnano direttamente la miniatura nei risultati, perché possono chiarirne il valore informativo.

La Corte aggiunge che, se la deindicizzazione dell’articolo originario viene accolta, la miniatura che riproduce le fotografie contenute in quell’articolo deve essere rimossa, altrimenti l’effetto utile della deindicizzazione sarebbe compromesso, consentendo comunque l’accesso al contenuto attraverso il link associato alla miniatura.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che la deindicizzazione non è subordinata alla previa instaurazione di un’azione contro il fornitore del contenuto per ottenere una decisione, anche solo provvisoria, sull’esattezza delle informazioni. Per le miniature, invece, il bilanciamento va effettuato guardando al loro valore informativo autonomo, non al contesto originario di pubblicazione, salvo considerare gli elementi testuali che le accompagnano direttamente nei risultati.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la pronuncia conferma che la richiesta di deindicizzazione va supportata da elementi di prova seri e ragionevolmente reperibili, ma non da un previo giudizio contro l’editore. Al contempo, chiarisce che il motore di ricerca non deve sostituirsi al giudice nell’accertamento della verità dei fatti, salvo che l’inesattezza risulti manifesta. Nelle ricerche per immagini, il trattamento delle miniature va valutato autonomamente, con attenzione al loro impatto sulla reputazione e sull’immagine della persona interessata.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalidiritto all’obliomotori di ricercalibertà di informazionetutela dell’immagine

Testo integrale

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