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Legge

L.R. Toscana 23/2018

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche alla l.r. 87/2009.

Normativa regionaleL.R. Toscana 23/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ridefinisce le attività della società inhouse regionale e distingue tra attività istituzionali continuative e non continuative. Stabilisce che le prime siano finanziate con contributo annuale a carico della legge di bilancio, mentre le seconde con compensi sulla base del piano di attività e di una convenzione quadro. Prevede anche gli stanziamenti per il triennio 2018-2020.

Finanziamento e attività della società regionale Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.

Attività e finanziamento di Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.

La legge regionale della Toscana ridefinisce l’assetto delle attività della società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” e ne disciplina le modalità di finanziamento, distinguendo tra attività istituzionali a carattere continuativo e non continuativo. L’intervento si inserisce nel quadro dei rapporti tra Regione e società in house, con riferimento alle politiche regionali in materia di rifiuti, energia, sostenibilità ambientale e bonifiche.

Oggetto sociale della società

La società opera a supporto dei soci nel rispetto dei requisiti previsti per le società in house. Il suo oggetto sociale comprende un insieme ampio di attività tecniche, di supporto e di gestione connesse a rifiuti, energia, bonifiche e sviluppo sostenibile.

Tra le attività previste figurano, in particolare:

  • la certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e la verifica dell’efficacia dei sistemi di raccolta, con funzioni di osservatorio, monitoraggio, analisi tariffaria e divulgazione di dati tramite lo “Sportello Informambiente”;
  • la verifica e il controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica, nonché la gestione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica e delle attività di informazione e sensibilizzazione in materia;
  • il supporto tecnico alla Regione nella definizione e attuazione di politiche su sviluppo sostenibile, gestione dei rifiuti, energia e bonifica dei siti inquinati, anche con riferimento a finanziamenti, incentivi, agevolazioni e contributi;
  • l’assistenza per le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti inquinati;
  • la realizzazione e gestione di software e banche dati;
  • l’elaborazione di progetti su smaltimento, riduzione, riutilizzo, recupero e riciclo dei rifiuti, anche con tecnologie innovative;
  • il supporto agli enti locali nella programmazione su energia, rifiuti, bonifiche e efficientamento energetico;
  • la raccolta e valutazione di progetti sperimentali di innovazione e ricerca;
  • la promozione di campagne di informazione e percorsi formativi per cittadini e scuole;
  • il sostegno a piani e progetti complessi per l’efficientamento energetico e le fonti rinnovabili, anche per il patrimonio regionale e sanitario;
  • il supporto al monitoraggio e all’ottimizzazione dei sistemi energetici per imprese e cittadini;
  • la partecipazione a programmi comunitari in materia di rifiuti, bonifiche ed energia.

Classificazione delle attività istituzionali

La norma distingue le attività della società in due categorie, con rilevanza diretta sul relativo finanziamento.

Sono considerate attività istituzionali a carattere continuativo quelle di cui alle lettere a), c), d) ed e) dell’oggetto sociale, cioè quelle strutturali e permanenti di supporto, monitoraggio, assistenza tecnica e gestione di strumenti informatici e banche dati.

Sono invece considerate attività istituzionali a carattere non continuativo quelle di cui alle lettere f), g), h), i), j), k), l), m) e n), ossia le attività progettuali, di supporto specifico, promozione, ricerca, formazione e partecipazione a programmi.

L’attività relativa alla verifica e controllo degli impianti termici e degli attestati di prestazione energetica è svolta secondo quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di energia richiamata dalla legge.

Indirizzi regionali e convenzione quadro

Entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, la Giunta regionale, in coerenza con la programmazione regionale, individua con apposito atto:

  • le attività per le quali intende avvalersi della società, distinguendole tra continuative e non continuative;
  • le modalità di determinazione del contributo per le attività continuative e del tariffario dei compensi per quelle non continuative;
  • le modalità di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati, nel rispetto della disciplina regionale su tecnologie dell’informazione e sistema informativo;
  • gli indirizzi per attività, gestione e controllo della società.

La Giunta approva inoltre, contestualmente al piano delle attività, uno schema di convenzione quadro che disciplina le modalità di svolgimento delle attività previste nel piano annuale.

Modalità di finanziamento

Le attività istituzionali a carattere continuativo sono finanziate con un contributo annuale, eventualmente con proiezioni pluriennali, destinato a coprire i costi diretti e indiretti delle attività stesse. L’ammontare del contributo è definito con la legge regionale di bilancio.

Le attività istituzionali a carattere non continuativo non coperte dal contributo annuale sono finanziate mediante compensi determinati sulla base delle tariffe previste dal piano di attività e secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro.

Controlli

La legge interviene anche sulla disciplina dei controlli sulla società, con un adeguamento puntuale del richiamo normativo contenuto nella legge regionale del 2009.

Disposizioni finanziarie per il triennio 2018-2020

Per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo sono stimati:

  • euro 1.000.000,00 per l’anno 2018;
  • euro 1.100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

La copertura è assicurata mediante gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 03 “Rifiuti”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.

Per gli esercizi successivi, la copertura è rinviata alla legge di bilancio.

Ambito temporale e utilità attuale

La norma disciplina soprattutto il finanziamento per il triennio 2018-2020 e l’assetto organizzativo-funzionale della società regionale. Il contenuto resta utile come quadro normativo dell’assetto societario, ma la parte finanziaria contiene previsioni strettamente legate a un esercizio ormai concluso.

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