L.R. Toscana 15/2020
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 155/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce, ai sensi del d.lgs. 118/2011, la legittimità di un debito fuori bilancio della Regione Toscana pari a 493.848,36 euro, derivante dalla sentenza n. 155/2019 del Tribunale superiore delle acque pubbliche. La Regione deve poi chiedere alla Provincia di Massa Carrara il rimborso del 50% della somma. La copertura è prevista sul bilancio 2020.
Riconoscimento di un debito fuori bilancio della Regione Toscana per sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Riconoscimento di un debito fuori bilancio della Regione Toscana
La legge regionale riguarda esclusivamente la Regione Toscana e disciplina il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da una specifica sentenza esecutiva del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Si tratta di un atto puntuale, collegato a una vicenda contabile e risarcitoria già definita, con effetti finanziari limitati all’esercizio 2020.
Oggetto e presupposto del debito
La Regione riconosce la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011. Il debito deriva dalla sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche dell’8 maggio 2019, n. 155, depositata il 5 luglio 2019, ed è comprensivo degli oneri accessori.
L’importo complessivo riconosciuto è pari a euro 493.848,36.
Riparto dell’onere tra Regione e Provincia
La somma è posta in via solidale a carico della Regione Toscana e della Provincia di Massa Carrara. Per questo motivo, la Regione è tenuta a richiedere alla Provincia la restituzione della quota di competenza, pari al 50% dell’importo complessivamente erogato.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dalla legge, quantificati nel limite massimo di euro 493.848,36, sono coperti mediante gli stanziamenti del bilancio regionale 2020-2022, annualità 2020, con utilizzo delle risorse accantonate nell’apposito fondo per passività potenziali.
La copertura avviene in particolare tramite:
- Missione 9, "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente"
- Programma 01, "Difesa del suolo"
- Titolo 1, "Spese correnti"
- previa deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. 118/2011
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Attualità della disciplina
L’atto ha natura puntuale e riferita a una specifica sentenza e a un determinato esercizio finanziario già concluso; pertanto non presenta utilità applicativa generale nel tempo ed è da considerarsi obsoleto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 3 mar 2020L.R. Toscana 17/2020
- Legge · 3 mar 2020L.R. Toscana 16/2020
- Legge · 4 mar 2020L.R. Toscana 18/2020
- Legge · 5 mar 2020L.R. Toscana 20/2020
- Legge · 5 mar 2020L.R. Toscana 19/2020
- Legge · 21 feb 2020L.R. Toscana 14/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →