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Legge

L.R. Toscana 17/2020

Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale.

Normativa regionaleL.R. Toscana 17/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana il welfare generativo e le azioni a corrispettivo sociale, coinvolgendo beneficiari di interventi sociali, sociosanitari, di lavoro e, in alcuni casi, percettori di reddito di cittadinanza non soggetti a PUC. Prevede registro delle proposte, accordi di attuazione, assicurazione, misurazione del valore sociale e rapporto annuale regionale. Sono presenti termini per regolamenti attuativi entro 60 giorni dall’entrata in vigore.

Coesione e solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale in Toscana

Coesione e solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale

La legge regionale della Toscana definisce un quadro di principi e strumenti per favorire la coesione e la solidarietà sociale attraverso il coinvolgimento attivo dei destinatari di alcune misure di sostegno in attività a corrispettivo sociale. L’impostazione è quella del welfare generativo, applicato alle politiche sociali, sociosanitarie e attive del lavoro nel territorio regionale.

Finalità e impianto generale

La norma mira a:

  • perseguire il bene comune incrementando coesione e solidarietà sociale;
  • favorire il pieno sviluppo delle persone destinatarie di interventi di sostegno e valorizzarne competenze e capacità;
  • tradurre il principio di solidarietà in un apporto responsabile alla costruzione del bene comune;
  • promuovere buone pratiche capaci di accrescere le risorse disponibili nel sistema di welfare regionale.

Il riferimento territoriale è esclusivamente la Regione Toscana.

Definizioni rilevanti

La legge definisce due concetti chiave.

Il welfare generativo è l’insieme delle modalità di rigenerazione e rendimento delle risorse disponibili nelle politiche sociali, sociosanitarie e attive del lavoro, mediante la responsabilizzazione dei destinatari degli interventi di sostegno, da coinvolgere in azioni a corrispettivo sociale a vantaggio della collettività.

Le azioni a corrispettivo sociale sono attività svolte con coinvolgimento volontario, attivo e responsabilizzante del destinatario del sostegno, finalizzate a risultati di impatto sociale locale e regionale e al pieno sviluppo della persona nell’esercizio dei diritti fondamentali nelle materie di competenza regionale. Esse sono realizzate nel rispetto del principio di gratuità.

Soggetti coinvolti e ambiti di intervento

Partecipano al sistema regionale di coesione e solidarietà sociale, in collaborazione sistematica:

  • i comuni, singoli o associati, e le società della salute;
  • gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali e gli enti religiosi;
  • i cittadini associati impegnati nella cura dei beni comuni e in attività di utilità sociale;
  • ogni altro ente pubblico o privato interessato a promuovere azioni a corrispettivo sociale;
  • i soggetti che realizzano concretamente tali azioni.

La Regione, in sede di programmazione, definisce i criteri generali e gli elementi qualificanti delle azioni nei seguenti settori:

  • tutela della salute e assistenza sociale;
  • valorizzazione dell’ambiente e dell’ecosistema;
  • valorizzazione della cultura;
  • educazione e istruzione;
  • inclusione sociale, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni;
  • protezione civile.

L’ambito ottimale di svolgimento delle attività di gestione e coordinamento è la zona-distretto sociosanitaria.

Beneficiari che possono essere coinvolti

Le azioni a corrispettivo sociale sono rivolte ai soggetti beneficiari di specifici interventi di sostegno, in particolare:

  • interventi finalizzati a rimuovere e superare condizioni di bisogno e difficoltà della persona, previsti dalla normativa regionale sanitaria e socioassistenziale;
  • interventi di politica attiva del lavoro;
  • ammortizzatori in deroga erogati ai sensi della disciplina statale richiamata;
  • altri interventi regionali di sostegno di carattere continuativo, anche sperimentali;
  • percettori di reddito di cittadinanza non tenuti agli obblighi connessi a tale misura, purché non partecipino già volontariamente ai PUC.

Registro informatico delle proposte

È istituito un registro informatico delle proposte di azione a corrispettivo sociale.

La gestione è affidata, all’interno delle zone-distretto, a:

  • comuni singoli;
  • un comune capofila di comuni associati;
  • oppure la società della salute.

Nel registro confluiscono le proposte presentate dai soggetti territorialmente operanti tra quelli indicati dalla legge. Ogni proposta deve contenere:

  • la definizione dell’azione;
  • la durata temporanea, secondo i criteri del regolamento attuativo;
  • l’indicazione della persona responsabile;
  • la stima delle risorse che si intendono generare, come valore sociale dell’azione.

Il registro indica anche le azioni in fase di realizzazione, anche per consentire eventuali ulteriori adesioni.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, i soggetti gestori devono adottare un regolamento conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

Procedure di attuazione

Gli enti che hanno erogato le prestazioni ai destinatari sottopongono loro l’elenco delle azioni iscritte nel registro. Ciascun destinatario sceglie l’azione da realizzare e sottoscrive, con il comune di riferimento e con il soggetto proponente, un accordo per l’attuazione.

Un regolamento regionale, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve disciplinare:

  • i criteri per fissare i tetti massimi di impegno orario settimanale e la durata delle azioni;
  • i criteri per misurare il valore sociale prodotto;
  • le modalità di monitoraggio e rendicontazione;
  • le misure per garantire la proporzionalità tra azioni e interventi erogati ai beneficiari.

Assicurazione e responsabilità

La realizzazione delle azioni è coperta da assicurazione contro infortuni e malattie connessi all’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L’obbligo assicurativo grava sui soggetti che presentano le proposte di azione.

Misurazione del valore sociale e rendicontazione

I comuni o le società della salute misurano il valore sociale prodotto dalle azioni realizzate nel proprio territorio, considerando:

  • il valore economico generato in rapporto al costo della prestazione erogata;
  • l’esito individuale e l’impatto sociale delle azioni, con particolare riguardo al prestatore e ai beneficiari.

I risultati sono pubblicati in un’apposita sezione del registro e valorizzati nella rendicontazione economica e sociale del soggetto proponente. Gli esiti, aggregati a livello di zona-distretto, possono essere considerati nella programmazione locale di settore.

Monitoraggio annuale regionale

Entro il 31 marzo di ogni anno, i comuni o le società della salute trasmettono alla Giunta regionale i dati sulle azioni realizzate. La Giunta predispone e rende pubblico un rapporto annuale di monitoraggio, con evidenza della diffusione delle azioni e del relativo valore sociale prodotto.

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