L.R. Toscana 18/2020
Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove in Toscana la diffusione dell’amministratore di sostegno, prevedendo formazione per operatori e volontari, istituzione di elenchi di disponibili, sportelli informativi e raccordo con giudici tutelari ed enti territoriali. Disciplina anche le modalità attuative con deliberazioni della Giunta entro sei mesi e finanzia la formazione per il 2020-2021.
Promozione dell’amministratore di sostegno e misure di supporto sul territorio regionale
Promozione dell’amministratore di sostegno in Toscana
La legge regionale rafforza la diffusione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno nel territorio toscano, in coerenza con la normativa statale e con il sistema regionale dei servizi sociali e socio-sanitari. L’obiettivo è favorire conoscenza, accessibilità operativa e supporto organizzativo a beneficio delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.
Finalità e quadro di riferimento
La Regione riconosce la figura dell’amministratore di sostegno come strumento da promuovere e valorizzare per consolidarne l’utilizzo sul territorio regionale. L’intervento si inserisce nel sistema integrato di interventi e servizi sociali della Toscana e richiama espressamente la disciplina statale sull’amministrazione di sostegno.
Interventi di promozione e diffusione
La Regione adotta iniziative per far conoscere l’istituto e per diffonderne l’utilizzo, anche mediante accordi con enti e autorità competenti, associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore interessati alla protezione delle persone fragili. In particolare promuove:
- la divulgazione dell’istituto verso potenziali beneficiari e famiglie, anche tramite formazione degli operatori sanitari, socio-sanitari e sociali;
- il raccordo con enti, autorità e giudici tutelari per sostenere la rete tra soggetti pubblici e privati coinvolti;
- la formazione e l’aggiornamento di chi intende assumere o già svolge il ruolo di amministratore di sostegno;
- l’istituzione e l’aggiornamento di elenchi di persone disponibili ad assumere l’incarico.
Formazione degli amministratori di sostegno e degli operatori
La Regione promuove attività formative e di aggiornamento finalizzate anche a chiarire responsabilità e doveri connessi alla funzione. I destinatari principali sono:
- persone che intendono svolgere o già svolgono la funzione di amministratore di sostegno;
- operatori dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali;
- eventualmente anche membri di associazioni che operano nell’assistenza o cura di persone in difficoltà.
La formazione è demandata alle aziende unità sanitarie locali, che possono organizzarla per ambiti territoriali delle società della salute o, dove queste non esistano, per zone-distretto, oppure per aree omogenee di competenza dei tribunali. È ammesso il coinvolgimento di soggetti del terzo settore. La Giunta regionale deve disciplinare, con deliberazione da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, le modalità di erogazione delle risorse alle aziende sanitarie per queste attività.
Elenchi di persone disponibili all’incarico
Le aziende unità sanitarie locali istituiscono elenchi di persone disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno, disaggregati per zone-distretto, e li gestiscono anche in raccordo con gli uffici dei giudici tutelari. Gli elenchi sono resi disponibili alle società della salute, o alle zone-distretto dove le società non siano costituite, nonché agli uffici giudiziari competenti.
Anche per questi elenchi la Giunta regionale deve approvare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, una deliberazione che ne disciplini formazione e aggiornamento.
Sportelli informativi e consulenza
La Regione promuove l’attivazione, da parte degli enti gestori dei servizi sociali e socio-sanitari, di sportelli informativi per orientamento e consulenza sull’istituto, anche tramite materiale informativo. Gli sportelli possono essere collocati:
- nei “punti insieme” previsti dalla disciplina regionale sul fondo per la non autosufficienza;
- previa intesa con le autorità statali competenti, negli sportelli degli uffici di prossimità;
- presso sedi di associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore operanti nel settore, con attività svolte a titolo gratuito.
Monitoraggio e clausola valutativa
Il Consiglio regionale verifica l’attuazione della legge e gli esiti della promozione dell’istituto. A tal fine la Giunta regionale monitora gli interventi realizzati e trasmette una relazione al Consiglio entro il 30 aprile 2021 e, successivamente, con cadenza biennale. La relazione deve riguardare:
- le attività formative e di aggiornamento;
- la gestione degli elenchi di disponibili;
- le azioni per l’implementazione degli sportelli informativi;
- le eventuali criticità applicative.
Copertura finanziaria
Per la formazione prevista dalla legge è autorizzata una spesa di 123.000 euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a valere sul bilancio regionale 2020-2022, Missione 12, Programma 07, Titolo 1. Per gli esercizi successivi la copertura è rinviata alla legge di bilancio.
Ambito temporale e operatività
La legge è pensata per produrre effetti organizzativi e finanziari soprattutto nel periodo iniziale di attuazione, con adempimenti della Giunta entro sei mesi dall’entrata in vigore e con una prima relazione di monitoraggio fissata al 30 aprile 2021. La previsione di spesa è limitata alle annualità 2020 e 2021, mentre i successivi oneri dipendono dalle future leggi di bilancio.
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