Cassazione Civile, Ordinanza n. 22460/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica per il pagamento di consumi elettrici nei confronti di una società pubblica operante nel trasporto ferroviario regionale. La debitrice ha proposto opposizione contestando, tra l'altro, la richiesta di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, sostenendo che, in ragione di un piano di riordino e razionalizzazione previsto dall'art. 16, comma 7, D.L. 83/2012, i debiti delle società di trasporto pubblico dovessero produrre soltanto interessi legali e non moratori. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e la conferma in appello, la società debitrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 7, D.L. 83/2012 per avere la corte territoriale interpretato la norma come riferita alla sola fase esecutiva e non anche alla cognizione, con conseguente erronea debenza degli interessi moratori sui crediti maturati prima del 31.12.2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo unico. Ha affermato che la disciplina invocata dalla ricorrente riguarda la sospensione delle azioni esecutive nei confronti delle società di trasporto ferroviario regionale e, quale conseguenza della sospensione dell'esecuzione, l'esclusione degli interessi moratori durante quel periodo. Tuttavia, tale esclusione opera solo con riferimento ai debiti fatti valere in sede esecutiva e non incide sul diritto del creditore di ottenere, in sede di cognizione, l'accertamento del credito e degli interessi maturati per il ritardo precedente alla procedura esecutiva. La Corte ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione per la novità della questione ed ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16, comma 7, D.L. 83/2012
"non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali"; "i relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali"
La disposizione è stata interpretata come norma che sospende le azioni esecutive verso determinate società esercenti il trasporto ferroviario regionale e, solo per i debiti oggetto di esecuzione, esclude la mora per il periodo di sospensione; non impedisce invece l'accertamento in cognizione degli interessi maturati prima dell'esecuzione.
art. 1284 c.c.
richiamato dall'art. 16, comma 7, D.L. 83/2012
È la misura degli interessi legali che, per effetto della norma speciale, sostituisce gli interessi moratori nel periodo di sospensione delle azioni esecutive.
D.Lgs. 231/2002
È la base normativa della richiesta di interessi moratori da parte del creditore sui consumi elettrici fatturati e non pagati.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una norma speciale sospende le azioni esecutive nei confronti di un determinato debitore pubblico o para-pubblico, l'effetto sull'azzeramento o riduzione degli interessi di mora va letto in coerenza con la ratio della sospensione, cioè evitare pregiudizi allo svolgimento del servizio pubblico, e non come ablazione generale del diritto del creditore agli interessi maturati prima o fuori dall'esecuzione.
- Il riferimento ai "debiti insoluti" contenuto in una disposizione che disciplina la sospensione delle azioni esecutive va riferito, in mancanza di elementi contrari, ai debiti fatti valere in via esecutiva e non anche a quelli ancora in fase di accertamento giudiziale.
- Gli interessi moratori presuppongono un ritardo imputabile; quando il ritardo è neutralizzato dalla sospensione legislativa dell'azione esecutiva, la mora non è addebitabile per quel periodo, ma ciò non incide sugli interessi già maturati in precedenza su un credito accertato in cognizione.
- L'interpretazione di una norma eccezionale o speciale non può spingersi fino a produrre effetti eccedenti la sua finalità immediata, come l'esclusione generale del diritto del creditore di agire per l'accertamento degli interessi dovuti per il ritardo antecedente alla procedura esecutiva.
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