Cassazione Civile, Ordinanza n. 33464/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1998 notificato a una società di fatto, fondato su prelevamenti e versamenti di denaro contante di rilevante importo. Dopo il contenzioso instaurato dalla società, la Corte di cassazione aveva già rilevato la violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, cassando il giudizio e rinviando al primo giudice. Nella pendenza di quel contenzioso, l’Ufficio notificava anche al socio persona fisica un autonomo atto di contestazione con ripresa a tassazione e sanzioni. Il contribuente lo impugnava deducendo doppia imposizione e nullità dell’atto presupposto, e i giudici di merito accoglievano le sue ragioni. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia censurava la sentenza d’appello per violazione degli artt. 2909 c.c., 324, 112 e 295 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente considerato definito o estinto il giudizio, mentre invece la precedente cassazione era stata con rinvio al primo giudice per il difetto di litisconsorzio necessario; lamentava inoltre la mancata sospensione del giudizio sul ricorso del socio in attesa della definizione del giudizio principale relativo alla società di fatto.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Ufficio. Ribadisce che, in materia di accertamenti riferibili a società di persone e soci, ricorre un litisconsorzio necessario originario, con nullità assoluta del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Nel caso concreto non era possibile ricostituire in questa sede il contraddittorio originario tra società e soci; pertanto la sentenza impugnata viene cassata e il giudizio è rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado per la Sicilia, sezione di Siracusa, in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 360 n. 4 c.p.c.
violazione processuale dedotta come motivo di ricorso
la censura è proposta per nullità del procedimento/decisione derivante dalla violazione delle regole sul contraddittorio e sul litisconsorzio necessario.
art. 2909 c.c.
è richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, in relazione all’efficacia del giudicato.
art. 324 c.p.c.
è richiamato nel motivo di ricorso in relazione al giudicato formale.
art. 112 c.p.c.
è richiamato nel motivo di ricorso per sostenere un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia rispetto alla corretta qualificazione del precedente giudizio.
art. 295 c.p.c.
la Corte richiama la doglianza relativa alla mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo principale.
art. 14 d.lgs. 546/1992
viene indicato come base normativa dell’integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari con litisconsorzio necessario.
art. 29 d.lgs. 546/1992
viene richiamato per la possibilità di riunione dei giudizi quando ne ricorrano i presupposti.
art. 5 d.P.R. 917/1986
è richiamato come norma che fonda l’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e la loro imputazione automatica ai soci.
Massime di principio
- In materia tributaria, quando l’accertamento riguarda redditi imputati per trasparenza a una società di persone e ai relativi soci, il ricorso promosso da uno soltanto dei soggetti investe inscindibilmente l’intera fattispecie e richiede la partecipazione di società e tutti i soci, salvo questioni personali.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Quando il contraddittorio originario non è più ricostituibile nel giudizio di legittimità, la cassazione deve essere disposta con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio nel corretto contraddittorio.
- La riunione dei giudizi, in alternativa al rinvio al primo giudice, è ammissibile solo se ricorrono congiuntamente identità di causa petendi, simultanea proposizione avverso il medesimo avviso unitario, simultanea trattazione nei gradi di merito e identità sostanziale delle decisioni; in difetto, prevale la regressione processuale.
- Nel contenzioso tributario, il problema del litisconsorzio necessario prevale su una lettura meramente individuale dell’atto impugnato quando la pretesa fiscale scaturisce da elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione d’imposta.
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