Sentenza n. 1854/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, avente ad oggetto il pagamento di somme da parte del Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito in ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 429 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 6 maggio 2022 e dichiarato definitivamente esecutivo il 19 luglio 2022 per mancata opposizione. Il titolo imponeva al Comune il pagamento di euro 241.966,52, oltre interessi, spese della procedura monitoria, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali. Dopo la ri-notificazione del titolo all’amministrazione il 14 settembre 2025, ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, il Comune non ha provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi dedotto la violazione del giudicato e chiesto l’ordine di integrale esecuzione del decreto, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune si è limitato a rappresentare di avere proposto una deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, senza dimostrare il pagamento né allegare fatti modificativi o estintivi del credito. È stata inoltre considerata superata la sospensione delle procedure esecutive prevista dall’art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. 267/2000, in ragione dell’approvazione del piano di riequilibrio finanziario dell’ente da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertato l’inadempimento del Comune rispetto al decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo. Ha ordinato all’amministrazione di corrispondere integralmente tutte le somme dovute in base al titolo, comprese quelle accessorie, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. La mera proposta di una deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio non è stata ritenuta equivalente all’adempimento dell’obbligo di pagamento. Per l’ipotesi di persistente inerzia, il TAR ha incaricato il Segretario generale alla Presidenza della Regione Siciliana di individuare un dirigente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere al pagamento, con oneri a carico del Comune. Il commissario dovrà depositare la relazione sugli adempimenti tramite il Processo amministrativo telematico. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
La previa notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono presupposti per procedere all’esecuzione nei confronti dell’ente pubblico.
art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000
sospensione delle procedure esecutive
La sospensione delle procedure esecutive connessa alla procedura di riequilibrio finanziario non impedisce il giudizio di ottemperanza una volta approvato il piano di riequilibrio; tale approvazione supera la causa sospensiva.
art. 115 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma è richiamata quale base per la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal mero deposito della relazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione, la mancata opposizione al decreto e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro gli enti pubblici consentono al giudice amministrativo di ordinare il pagamento integrale delle somme riconosciute dal titolo.
- La mera adozione o proposta di una deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio non costituisce adempimento dell’obbligo risultante da un titolo esecutivo e non esclude l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, se il pagamento non è stato effettivamente eseguito.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario dell’ente locale da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti supera la sospensione delle procedure esecutive prevista dall’art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. 267/2000, rendendo procedibile l’esecuzione del titolo.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche presso altra amministrazione pubblica, attribuendogli il potere di provvedere in sostituzione dell’ente inadempiente e ponendo gli oneri dell’attività a carico di quest’ultimo.
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