Sentenza n. 6977/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 284/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata fondata sulla dichiarazione espressa dell'appellante, dalla quale risultava il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio non ha esaminato il merito delle censure rivolte contro la sentenza del TAR né la legittimità dell'approvazione del PABE. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 284/2024, che aveva respinto il ricorso contro l'approvazione del PABE del Comune di Carrara, disposta con deliberazione del Consiglio comunale n. 71/2020
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto la domanda di annullamento dell'approvazione del PABE del Comune di Carrara. Nel corso del giudizio d'appello, con memoria del 7 luglio 2026, l'appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, rappresentando che, anche in ragione di chiarimenti e integrazioni intervenuti in varie sedi, tra cui l'approvazione del regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 62/2025, si sentiva rassicurata nello svolgimento degli iter autorizzativi intrapresi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto che, in relazione alla dichiarazione dell’appellante (sopra richiamata), al Collegio non resta che dichiarare l'improcedibilità del ricorso in appello, per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, senza esame delle questioni di merito.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Ritenuto che, in relazione alla dichiarazione dell’appellante (sopra richiamata), al Collegio non resta che dichiarare l'improcedibilità del ricorso in appello, per sopravvenuto difetto di interesse
La disposizione è richiamata nel contesto della decisione in forma semplificata relativa alla sopravvenuta carenza di interesse; il giudice definisce il giudizio sulla base della dichiarazione dell'appellante.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, la parte dichiara in modo espresso e non equivoco di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, purché tale carenza risulti riferita alla domanda ancora pendente.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame del merito delle censure rivolte contro l'atto impugnato o contro la sentenza di primo grado.
- La sopravvenuta carenza di interesse può derivare anche da chiarimenti, integrazioni o nuovi atti amministrativi che rendano non più attuale l'utilità perseguita mediante il giudizio.
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